1. Il rendiconto del contributo, da presentarsi secondo le modalità di cui all’articolo 8, è composto da:
a) la domanda di liquidazione, da compilare sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del richiedente;
b) la documentazione di spesa, ossia:
1) un elenco dei documenti di spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fino alla concorrenza della spesa ammessa. L’elenco deve essere redatto sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello;
2) in alternativa, i singoli documenti di spesa fino alla concorrenza della spesa ammessa, debitamente quietanzati e controfirmati dal/dalla legale rappresentante del richiedente;
3) i richiedenti senza scopo di lucro possono limitare la produzione dei documenti di spesa all'importo del contributo concesso. In questo caso dovranno integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale attestano che la spesa ammessa per l’esecuzione dei progetti agevolati è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in loro possesso;
c) una dichiarazione a cura del/della legale rappresentante del beneficiario, attestante:
1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;
2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;
3) lo svolgimento intero o parziale del progetto ammesso a contributo, secondo il cronoprogramma approvato;
4) l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo. La parte di spesa ammessa che eccede la misura del contributo potrà comprendere le ore di volontariato di cui alla lettera d);
5) che le spese per gli onorari delle relatrici e dei relatori e per i compensi di artisti e artiste nonché quelle di vitto, alloggio e viaggio sono state rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale. In caso di superamento dell’ammontare massimo, deve essere fornita un’adeguata motivazione, che sarà valutata dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 2, comma 10, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9;
d) i prospetti relativi all'attività di volontariato di cui all'articolo 21, con i nominativi degli operatori volontari e la tipologia delle prestazioni da loro rese, nonché i giorni e le ore in cui le prestazioni hanno avuto luogo.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le case editrici devono allegare gli elenchi del personale e il resoconto delle attività che lo stesso ha svolto nell’ambito del progetto finanziato.