1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere la fruizione, nell’arco di cinque anni formativi, di un periodo di riposo della durata di un anno formativo, utile a tutti gli effetti, a partire:
a) dal quarto anno formativo in caso di un’anzianità di servizio di almeno dieci anni;
b) dal terzo anno formativo in caso di un’anzianità di servizio di almeno 15 anni;
c) dal primo anno formativo in caso di un’anzianità di servizio di almeno 20 anni.
2. Il quinquennio di cui al comma 1 è articolato in una fase lavorativa a tempo pieno di quattro anni e un periodo di riposo di un anno. Durante l’intero quinquennio il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico corrispondono a un rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura dell'80 per cento a tutti gli effetti e ciò indipendentemente dall'articolazione quinquennale dell'orario di lavoro.
3. La fruizione del periodo di riposo in un anno formativo antecedente al quinto anno del quinquennio è subordinata alla presentazione di una garanzia proporzionale all’anticipazione stipendiale concessa in forma di procura speciale irrevocabile. Con questa l’Amministrazione è autorizzata, in caso di interruzione anticipata del periodo quinquennale, al conguaglio tra l’eventuale debito e l’importo spettante al personale a titolo di liquidazione dell’indennità di buonuscita. La concessione dell’anno sabbatico avviene previo accertamento da parte della Ripartizione Personale della relativa copertura. Per il corrispondente importo durante il periodo quinquennale non è consentita la liquidazione di acconti sul trattamento di fine rapporto.
L’Amministrazione può valutare la presentazione di altra idonea garanzia.
4. Il personale ha comunque diritto a rinunciare al periodo di riposo o ad una parte dello stesso. In tal caso, ha diritto al recupero della parte di stipendio maturata e non percepita.
5. In caso di rinvio del periodo di riposo rimane salvo il diritto a fruire dello stesso nell’ambito dei successivi cinque anni.
6. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il dirigente preposto/la dirigente preposta può rinviare fino a tre anni formativi la fruizione del periodo di riposo in mancanza di personale in possesso dei requisiti previsti per l’insegnamento della relativa materia.