(1) L’articolo 7/quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è cosi sostituito:
“Art. 7/quater (Agevolazioni per veicoli ecologici) - 1. I veicoli immatricolati nuovi e di competenza della provincia di Bolzano con alimentazione, esclusiva o doppia, a idrogeno, a gas metano, gpl oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi tre anni dall’immatricolazione.”
(2) L’articolo 8/septies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 8/septies (Versamento cumulativo)
1. Le imprese intestatarie di grandi flotte di veicoli possono eseguire cumulativamente il pagamento della tassa automobilistica tramite un’impresa autorizzata dalla Provincia autonoma di Bolzano allo svolgimento dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed alla riscossione della tassa. Il pagamento cumulativo avviene tramite il trasferimento degli importi dovuti su un apposito conto corrente vincolato con operatività limitata a favore dell'amministrazione provinciale, intestato all’impresa di consulenza.
2. Limitatamente agli importi riscossi con tale modalità di pagamento, il conto corrente vincolato costituisce la garanzia del riversamento alla Provincia degli importi riscossi dall’impresa di consulenza, senza necessità della presentazione da parte di quest’ultima della fideiussione di cui al decreto del Ministero delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418.
3. La consistenza del parco veicolare minimo per l’utilizzo del pagamento cumulativo, i requisiti dell’impresa di consulenza e le modalità di gestione del servizio sono determinati con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale Finanze.
4. Sono fatte salve ulteriori modalità di pagamento cumulativo previste dalla vigente normativa e da convenzioni tra la Provincia autonoma di Bolzano ed altri enti pubblici.”