L’articolo 17 della legge provinciale del 2/12/1985, n. 16, e successive modifiche, prevede che i consorzi o le singole imprese di trasporto non consorziate siano ammesse ad un contributo integrativo, oltre quello ordinario previsto dall’articolo 14, al fine di compensare gli obblighi di servizio pubblico.
Tale contributo integrativo è determinato dalla differenza tra i costi aziendali ed i ricavi, così come definiti e valutati nei commi da 2 a 4 del citato articolo 17. I costi aziendali inerenti i servizi di linea sono riconosciuti sulla base di un costo standard per vettura chilometro o unità di prodotto equivalente, definito questo in base ai criteri di efficiente gestione delle diverse attività in concessione e rapportato al costo effettivo unitario.
In base al comma 5 del citato articolo 17 i costi standard vengono stabiliti dalla Giunta provinciale.
Come base per il calcolo del costo standard per l’anno 2017 vengono presi in considerazione i costi riconosciuti dell’anno 2011. Per i servizi di linea urbani vengono utilizzati i dati della SASA S.p.A. (di seguito SASA), per i servizi extraurbani quelli della SAD Trasporto Locale S.p.A. (di seguito SAD), in quanto sono i sopra menzionati concessionari ad effettuare la gran parte dei rispettivi servizi di linea.
I costi unitari riconosciuti alla SASA, con decreto n. 16218/2016 per i servizi autobus di linea urbani per l’anno 2011, ammontano a euro 2,7667 a chilometro, quelli riconosciuti alla SAD, con decreto n. 21430/2015 alla SAD per i servizi autobus di linea extraurbani, per l’anno 2011 ammontano a euro 2,5178 a chilometro.
I costi riconosciuti nel 2011 ad entrambi i concessionari comprendono la totalità dei costi effettivamente sostenuti e documentati (compresi tutti gli affitti per le infrastrutture), più l’intero premio dell’ 1% in base all’articolo 17, comma 2 della legge provinciale, n. 16/1985.
I costi del personale e del carburante sono i costi aziendali che gravano maggiormente sui costi dei servizi di linea. Dato che negli anni 2012 – 2015 tali costi non hanno subito un aumento significativo, ai costi totali riconosciuti viene applicato l’indice di inflazione ISTAT „Indice nazionale prezzi al consumo senza tabacchi – FOI“ indicato per tali anni, pari al 2,9 % previsto dal dicembre 2011 al dicembre 2015.
Per gli anni 2016 e 2017 si è preso in considerazione il tasso di inflazione previsionale ISTAT (IPCA) del 0,5% e dell’1,0%.
Ne consegue che il costo standard del servizio di linea extraurbano per l’anno 2017 è di 2,6298 Euro/ km, mentre il costo standard del servizio di linea urbano per l’anno 2017 è di 2,8897 Euro/km (allegato A).
Considerato questo
la Giunta Provinciale, a voti unanimi legalmente espressi,
d e l i b e r a
di approvare il seguente valore costo standard per vettura chilometro relativo all’anno 2017:
- per i servizi di linea extraurbani su gomma 2,6298 Euro/km.
- per i servizi di linea urbani su gomma 2,8897 Euro/km.