...omissis…
1) di approvare l'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente deliberazione e di fissare i procedimenti amministrativi per i quali non si applica l'istituto giuridico del silenzio assenso;
2) di stabilire che l'istituto giuridico del silenzio assenso non si applica comunque nei seguenti casi:
a) quando l'amministrazione dispone di discrezionalità nel rilascio del provvedimento o circa il contenuto del provvedimento; quando l'adozione è preceduta da una ponderazione tra l'interesse del richiedente, da un lato, e l'interesse pubblico o quello dei controinteressati privati o pubblici, dall'altro;
b) quando l'emanazione del provvedimento deve essere preceduta da una valutazione tecnica, da un giudizio di merito, o da una perizia; quando è previsto un parere obbligatorio,
c) quando il richiedente deve sottoporsi ad un esame o simili, ovvero quando debba effettuarsi una valutazione;
d) nei procedimenti ove i richiedenti sono in concorso tra di loro, nei procedimenti per l'assegnazione di vantaggi economici di qualunque genere ove viene predisposta una graduatoria;
e) nel caso di atti e procedimenti in materia di pubblica sicurezza e incolumità delle persone.
3) di stabilire che dell'avvenuta presentazione delle istanze è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che ne attesti l'avvenuta presentazione. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento.