(1) Per lo svolgimento dell’attività dei gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 1, il Consiglio provinciale può assumere unità di personale da assegnare ai gruppi consiliari, con oneri a carico del bilancio del Consiglio provinciale.
(2) Il personale assegnato ai gruppi consiliari non entra a far parte dei ruoli del personale e non concorre alla determinazione dell’organico complessivo del personale del Consiglio provinciale di cui alla pianta organica generale del personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, allegata alla deliberazione 15 novembre 1989, n. 9, e successive modifiche.
(3) Il numero massimo del personale di cui al comma 1, è assegnato ai singoli gruppi consiliari sulla base dei criteri previsti dal regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione, approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano del 12 marzo 2014, n. 3, e successive modifiche.
(4) Ogni unità di personale a tempo pieno può essere sostituita da unità di personale a tempo parziale fino alla concorrenza dell’orario a tempo pieno.
(5) Il personale assegnato ai gruppi consiliari cessa dall’incarico di norma il giorno successivo alla prima seduta del Consiglio provinciale eletto nella successiva legislatura. Il rapporto si interrompe anche in caso di scioglimento o cessazione del gruppo consiliare a cui è stato assegnato e, in ogni caso, quando venga meno il rapporto fiduciario di cui all’articolo 1, comma 2.