1. Possono essere concesse agevolazioni alle malghe solamente qualora sia dimostrato l’utilizzo del pascolo con un carico minimo pari ad un terzo del carico normale (carico normale = 1 UBA su 2,5 ha di superficie pascolabile netta ai sensi della scheda malga).
2. I costi ammissibili per i progetti vengono determinati mediante disamina tecnica dei computi metrici, dei relativi costi unitari e dei costi di costruzione convenzionali, approvati annualmente dalla Provincia.
3. I costi ammissibili per interventi riguardanti la parte abitativa dell’edificio alpestre sono così determinati:
a) Personale necessario:
1) Malghe per bovine da latte
fino a 20 vacche 2 persone
21 – 50 vacche 3 persone
più di 51 vacche 4 persone
2) Malghe per bestiame giovane ed asciutto
fino a 50 capi 2 persone
oltre 50 capi 3 persone
3) Malghe per ovini ed altri 2 persone
ove per il calcolo del fabbisogno si considera la consistenza media del bestiame effettivamente pascolato negli ultimi tre anni.
b) superficie abitativa necessaria nel caso sia indispensabile la presenza permanente di personale sulle malghe:
2 persone 43 mq
3 persone 58 mq
4 persone 73 mq
4. Per determinare i costi ammissibili per le nuove costruzioni si moltiplica la superficie abitativa massima ammissibile per i costi di costruzione convenzionali di cui all’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
5. I costi ammissibili per i ricoveri del bestiame vengono determinati sulla base dei costi unitari riferiti alle unità di bestiame adulto (UBA) ricoverate, che sono fissati annualmente dalla commissione tecnica.
6. In aggiunta ai costi standard massimi ammissibili possono essere ammessi anche i costi per ulteriori lavori, quali lavori di demolizione, scavi in roccia, la costruzione di muri di sostegno necessari, trasporto di materiale con elicottero, nonché lavori esterni di consolidamento, che devono essere descritti in dettaglio e documentati nel progetto ed essere direttamente correlati all’iniziativa ammessa ad aiuto. I costi ammissibili vengono determinati in base al listino prezzi approvato dalla commissione tecnica.
7. I costi ammissibili per la realizzazione e l’adeguamento di locali per la trasformazione e conservazione di prodotti agricoli ammontano al 50 per cento dei costi di costruzione convenzionali.
8. I costi ammissibili per lavori di risanamento degli edifici e per le fosse di raccolta del letame e liquame vengono determinati in base al listino prezzi approvato dalla commissione tecnica.
9. I costi ammissibili per sostenere i danni materiali subiti come conseguenza diretta di calamità naturali corrispondono al valore dei danni subiti. L’intensità dell’aiuto viene determinata in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 702/2014.
10. Gli investimenti devono essere conformi alle norme dell'Unione e a quelle statali e provinciali in materia di tutela ambientale.