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A) Ai criteri applicativi per il fondo di rotazione nei settori artigianato, industria, commercio, servizi e turismo nonché per i contributi a fondo perduto per il settore turismo di cui all’Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 607 del 26 maggio 2015, modificati con deliberazione n. 376 del 12 aprile 2016 (Allegato), sono apportate le seguenti modifiche:
1. L’articolo 10 del capo I della sezione I, e successive modifiche, è così sostituito:
“Articolo 10
Disposizioni transitorie
1. Per gli investimenti relativi all’acquisto, alla nuova costruzione e all’ampliamento di immobili aziendali, compreso l’acquisto di aree produttive, la quota massima di partecipazione della Provincia di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), è ridotta di 10 punti percentuali.”
2. Dopo il punto 1.11 del comma 1 dell’articolo 13 è aggiunto il seguente punto 1.12:
“1.12: Immobili aziendali per associazioni di categoria e loro cooperative.”
B) Ai criteri per la concessione di contributi ad associazioni di categoria e loro cooperative, nonché a istituti, enti e organizzazioni per iniziative a favore di imprese, volte a favorire l’incremento economico e della produttività di cui all’Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 437 del 26 aprile 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nel testo tedesco della lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 la parola „Reisekosten“ è sostituita dalla parola „Fahrtkosten“.
2. Nel testo tedesco della lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 la parola „Reisekosten“ è sostituita dalla parola „Fahrtkosten“.
3. L’articolo 11 è così sostituito:
“Art. 11
Spesa massima per relatori, consulenti, formatori e tutor
1. La spesa massima ammissibile per il compenso giornaliero per relatori, consulenti, formatori e tutor è di 800,000 Euro, comprese eventuali spese di viaggio.”
C) Ai criteri per l’applicazione del capo V della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante "Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell'economia", nei settori artigianato, industria, commercio e servizi di cui all’Allegato A) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 667 del 21 giugno 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
1. Il comma 1 dell’articolo 4 è così sostituito:
“1. Le domande devono essere redatte utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla ripartizione provinciale competente, convertite in formato PDF e indirizzate attraverso un'unica comunicazione PEC all’ufficio provinciale competente per settore, entro il 30 settembre dell’anno di realizzazione o di avvio del progetto. In ogni caso la domanda va inoltrata prima dell’avvio del progetto stesso, pena il rigetto della domanda di agevolazione.”
D) In deroga a quanto previsto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 326 del 18 marzo 2014, il termine per la presentazione della documentazione di spesa può essere prorogato fino al 31.12.2017, qualora si tratti di domande di contributo per investimenti in nuove costruzioni aziendali oppure in ampliamenti o ristrutturazioni e se il ritardo è da ricondursi a enti pubblici. Questa disposizione si applica alle domande giacenti non ancora evase.
E) La nuova disciplina di cui alle lettere B) e C) della presente deliberazione si applica alle domande presentate dopo la pubblicazione della deliberazione. Se più favorevole, può essere applicata anche a domande già giacenti e non ancora evase.
F) Le misure a sostegno delle imprese di cui ai criteri applicativi di cui all’Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 607 del 26 maggio 2015, modificati con deliberazione n. 376 del 12 aprile 2016 e dalla lettera A) della presente deliberazione, si applicano a tutte le domande presentate presso gli uffici provinciali competenti entro il 31 dicembre 2017.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicata alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.