1. L’istituzione pubblica interessata dei Servizi sociali deve adempiere ai compiti dell’azienda formatrice e agli standard formativi aziendali ai sensi dell’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, della legge.
2. Se l’istituzione pubblica vuole realizzare per la prima volta un progetto formativo in una determinata professione oggetto d’appren-distato, il direttore/la direttrice dei Servizi sociali, della Comunità comprensoriale o dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano deve comunicare all’Ufficio provinciale Apprendistato e maestro artigiano, utilizzando il modulo fornito dall’ufficio, l’adempimento dei relativi standard formativi ai sensi dell’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, della legge.
3. La formazione per formatori/formatrici di apprendisti ai sensi dell’articolo 8, comma 3,
lettera a), della legge si considera completata se il formatore/la formatrice della pubblica istituzione presta attività in uno dei seguenti profili professionali:
a) educatore/educatrice al lavoro o istitutore/istitutrice;
b) educatore/educatrice sociale o educatore/ educatrice per soggetti portatori di handicap;
c) operatore/operatrice socio-assistenziale, assistente per soggetti portatori di handicap oppure profili equiparati.