(1) L’orario di lavoro contrattuale del personale delle scuole di infanzia ammonta a 38 ore settimanali nel caso di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
(2) Nell’ambito dell’orario di lavoro di cui al comma 1 deve essere prestata durante il periodo didattico l’attività formativa con i bambini e le bambine, in considerazione del relativo profilo professionale, nella misura di 33 ore settimanali, per la quale si applica in proporzione all’attività amministrativa un coefficiente di 1,15.
(3) Il personale delle scuole di infanzia deve inoltre prestare fino a 180 ore annue, per le seguenti attività aggiuntive necessarie per l’attività formativa e che sono espressione dell’esecuzione responsabile dei compiti del proprio profilo professionale:
- partecipazione alle attività degli organi collegiali;
- preparazione e valutazione dell’attività formativa, in particolare anche collaborazione alla programmazione collegiale, partecipazione ai gruppi di lavoro, preparazione dell’ambiente didattico, preparazione dei sussidi didattici, osservazione e documentazione dei processi formativi;
- collaborazione con le famiglie;
- elaborazione dei passaggi in relazione all’ingresso nella scuola di infanzia e nella scuola primaria;
- collaborazione con altre istituzioni e servizi territoriali;
- partecipazione alle iniziative di aggiornamento fino a 30 ore all’anno;
- attività connesse alla sicurezza di lavoro e alla sicurezza delle bambine e dei bambini affidati;
- altre attività connesse con l’attività formativa della scuola di infanzia, ad esclusione del lavoro diretto con i bambini e le bambine.
(4) Per il personale della scuola di infanzia con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’orario di lavoro per l’attività formativa di cui al comma 2 e per le attività aggiuntive di cui al comma 3 sono ridotte come indicato agli articoli 6 e 7. Tale disposizione non si applica durante i periodi del lavoro a tempo parziale alternante, suddiviso su due anni scolastici, e degli anni sabbatici, nei quali il lavoro viene svolto a tempo pieno. Devono essere garantite in ogni caso, oltre all’attività formativa, le attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, considerando che l’organizzazione di tale attività non deve pregiudicare in modo sostanziale il carattere del rapporto di lavoro a tempo parziale.
(5) Le attività aggiuntive di cui al commi 3 fanno parte del profilo del personale delle scuole di infanzia. Esse sono programmate, per quanto possibile, all’inizio dell’anno scolastico e comprendono anche i lavori di preparazione e finali concernenti l’anno scolastico; non danno luogo a compensi per il lavoro straordinario. Il personale delle scuole dell’infanzia deve relazionare sullo svolgimento delle relative attività nell’ambito del colloquio annuale sugli obiettivi, anche ai fini dell’attribuzione degli elementi retributivi flessibili.
(6) Per attività connesse con la realizzazione di specifici progetti temporanei a carattere particolare e straordinario, le dirigenti ed i dirigenti preposti possono, nei limiti dei contingenti disponibili, ammettere, nel caso di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, il compenso del lavoro straordinario, qualora il recupero non risulti possibile.
(7) Il personale della scuola di infanzia, che nel corso dell’anno scolastico non ha maturato interamente il congedo ordinario ed il periodo di riposo, deve prestare servizio durante il periodo non didattico per le giornate corrispondenti con attività formative con i bambini e le bambine o, qualora non si rilevi la relativa esigenza, con altre attività del profilo professionale. Il personale ha, in alternativa, la possibilità di coprire le relative giornate con un’aspettativa non retribuita. 3)