...omissis...
- di determinare quali criteri nella sospensione oppure nella limitazione del permesso di caccia che il direttore dell’Ufficio caccia e pesca deve comminare dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo o penale, nei casi di cui alle lettere a, b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 40/bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, attenendosi a quanto previsto dall’articolo 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, in merito alla motivazione del provvedimento, le seguenti:
• circostanze aggravanti:
• effetti biologicamente negativi sulla relativa popolazione di specie di fauna selvatica;
• gravi infrazioni contro l’etica venatoria, intendendo con ciò principi etico - venatori al passo coi tempi, e particolarmente:
• se viene provocato volontariamente dell’inutile stress e dolore alla fauna selvatica;
• se la fauna selvatica viene colpita in maniera tale che, a causa della velocità di tiro, distanza, mezzi e di situazioni ambientali con grande probabilità venga solamente ferita senza causarne un’immediata morte;
• se la fauna selvatica non viene considerata quale risorsa naturale e non viene trattata in modo impeccabile dal punto di vista dell’igiene alimentare;
• se il cacciatore nell’esercizio della caccia senza attenersi alle normative si sia comportato in maniera non consona e irrispettosa nei confronti di terzi.
• circostanze particolarmente aggravanti:
• dolo;
• eliminazione o manipolazione della/e fonte/i di prova;
• recidività;
• violazioni delle norme di sicurezza;
• violazione di norme in materia di tutela di animali e igieniche;
• altre circostanze tali da giustificare un aumento della sanzione amministrativa accessoria.
• circostanze attenuanti:
• autodenuncia o comunicazione spontanea;
• nessun effetto biologicamente negativo sulla relativa popolazione di specie di fauna selvatica;
• circostanze sfortunate che hanno portato al compimento meramente colposo della violazione;
• mancanza di elementi certi e univoci per il riconoscimento del sesso e classe d’età nel caso di abbattimenti illegittimi;
• altre circostanze tali da giustificare una diminuzione della sanzione amministrativa accessoria.