1. Il Consiglio d’amministrazione compie gli atti per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’IPES, in particolare delibera:
a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare
b) la verifica della rispondenza dei risultati gestionali agli obiettivi programmati
c) l’approvazione dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e degli atti ad essi collegati
d) l’approvazione dei regolamenti per la costruzione, locazione, manutenzione, uso e gestione di immobili
e) l’approvazione dei progetti edilizi e di acquisto e dei costi relativi
f) l’approvazione dei regolamenti interni, nonché dei regolamenti per l’accesso agli atti e informazioni
g) l’approvazione del regolamento degli uffici e del personale nonché dei contratti collettivi di lavoro
h) l’approvazione della pianta organica e l’approvazione di nuovi bandi di concorso e di nuove assunzioni di personale di ruolo
i) la nomina della Direttrice generale o del Direttore generale su conforme proposta della Presidente o del Presidente dell'IPES e la determinazione del trattamento giuridico ed economico della stessa o dello stesso
j) la nomina e la revoca delle e dei dirigenti, nonché l’affidamento e la revoca degli incarichi di dirigenza degli uffici, su proposta della Direttrice generale o del Direttore generale, con voto favorevole della maggioranza dei componenti nel caso di revoca
k) la costituzione o la partecipazione a società o consorzi
l) l’impiego delle somme eccedenti i bisogni di cassa
m) la dichiarazione di decadenza o di incompatibilità dei Consiglieri
n) l’accensione di mutui, le iscrizioni ipotecarie, le postergazioni, le riduzioni e rinnovazioni di ipoteche
o) gli acquisti, le vendite, le permute e le prese in locazione di immobili e la costituzione di diritti di superficie e di servitù attive e passive
p) l’accettazione di nuovi conferimenti di capitale, di donazioni, lasciti ed oblazioni
q) l’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti davanti alla magistratura ordinaria ed amministrativa con potere di conciliazione e di transigere le liti
2. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio d’amministrazione mediante l’utilizzo di idonei sistemi di audioconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio d’amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e la segretaria o il segretario.
3. Il Consiglio d’amministrazione può attribuire a propri componenti nonché ad organi subordinati incarichi speciali, nonché delegare competenze.