(1) All’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, i seguenti allegati vengono sostituiti:
- l’allegato 5 con il seguente allegato J;
- l’allegato 7 con il seguente allegato L;
- l’allegato 9 con il seguente allegato M;
- l’allegato 11 con il seguente allegato N.
(2) Agli allegati all’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, vengono apportate le seguenti modifiche:
- all’allegato 2 sono apportate le modifiche di cui all’allegato G alla presente legge;
- agli allegati 3A e 3B sono apportate le modifiche di cui agli allegati H1 e H2 alla presente legge;
- all’allegato 4 sono apportate le modifiche di cui all’allegato I alla presente legge;
- all’allegato 13 sono apportate le modifiche di cui all’allegato O alla presente legge;
(3) All’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, i prospetti e gli elenchi contenuti nella nota integrativa (allegato 1) vengono sostituiti con i seguenti allegati alla presente legge (allegati C, D, E, F, R ed S).
(4) Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato P).
(5) All’elenco di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, l’allegato relativo al prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 14) viene rimosso.
(6) All’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, viene sostituito con il seguente allegato Q.