Per “due anni” si intendono complessivamente 498 giorni lavorativi. Per “tre anni” si intendono 747 giorni lavorativi. Il giorno lavorativo viene così calcolato, contando sia la presenza in ambulatorio sia anche la reperibilità:
a) convenzione: ogni giorno da lunedì a venerdì (servizio dalle ore 8 alle ore 20);
b) sostituzione: ogni giorno da lunedì a venerdì (servizio dalle ore 8 alle ore 20);
c) servizio di guardia medica: 12 ore corrispondono a un giorno lavorativo;
d) servizio di continuità assistenziale: 12 ore corrispondono a un giorno lavorativo;
e) guardia medica turistica: 12 ore corrispondono a un giorno lavorativo;
f) ambulatorio privato di medicina generale (non attività di medicina specialistica): ogni giorno di apertura dell’ambulatorio, in cui il medico sia presente;
g) rapporto di lavoro dipendente in uno studio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario provinciale: ogni giorno di apertura dell’ambulatorio, in cui il medico sia presente;
h) rapporto di lavoro dipendente in uno studio di un medico di medicina generale privato: ogni giorno di apertura dell’ambulatorio, in cui il medico sia presente.
L’assolvimento dell’impegno di servizio non deve essere continuativo. I giorni di servizio prestati vengono sommati.