(1) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, le parole: “vom Gemeinschaftsrecht und” sono sostituite dalle parole: “vom Unionsrecht, von Artikel 40 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 381, in geltender Fassung,”.
(2) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, le parole: “dalla normativa comunitaria,” sono sostituite dalle parole: “dalla normativa dell’Unione europea, dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive modifiche,”.
(3) La rubrica dell’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, è così sostituita: “Segnalazione certificata di inizio attività”.
(4) L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, è così sostituita:
“1. L’avvio, il trasferimento dell’attività di vendita al dettaglio, la variazione del settore merceologico e l’ampliamento della superficie di vendita devono essere preceduti dall’inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune territorialmente competente. La SCIA deve contenere:”
(5) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, è così sostituita:
“a) l’indirizzo, i riferimenti catastali e la destinazione d’uso della costruzione ai sensi dell’articolo 75, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, specificando, nel caso della lettera c), se si tratta di commercio al dettaglio esercitato ai sensi dell’articolo 44, commi 4 e 5, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;”
(6) Nel testo italiano della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, la parola: “morali” è sostituita dalle parole: “di onorabilità”.
(7) Il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, è così integrato: “In caso di avvio dell’attività non contestuale alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il termine dei 60 giorni decorre a partire dall’effettivo avvio della stessa.”
(8) Il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, è così sostituito:
“3. Chiunque eserciti l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa senza titolo abilitativo o senza i requisiti di onorabilità e, se prescritti, professionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939,00 euro a 17.631,00 euro e alla chiusura immediata dell’attività. Per le violazioni di cui al presente comma l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Le somme riscosse sono introitate dal comune.”
(9) Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, sono aggiunti i seguenti commi 4, 5, 6 e 7:
“4. Le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate per l’esercizio del commercio al dettaglio nella forma della grande struttura di vendita o del centro commerciale di cui all’articolo 4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggette, nelle more dell’adeguamento della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ove per “autorità competente” si intende il Comitato ambientale di cui all’articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2. Qualora la verifica sia positiva, trova applicazione la disciplina provinciale sulla valutazione di impatto ambientale.
5. La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche per le comunicazioni presentate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, e della presente legge, se relative ad attività commerciali non ancora effettivamente avviate o per le quali non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio, qualora tali comunicazioni vengano utilizzate per la realizzazione di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale di cui all’articolo 4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In questo caso prima dell’effettivo avvio dell’attività commerciale ovvero del rilascio del titolo edilizio deve essere verificata l’assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.
6. L’effettivo avvio dell’attività commerciale delle strutture di vendita di cui ai commi 4 e 5 senza che sia stata espletata la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939,00 euro a 17.631,00 euro e alla chiusura immediata dell’attività disposte dal sindaco del comune competente.
7. Le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del comma 1, ove l’attività segnalata non venga avviata entro un anno, si considerano decadute e devono essere ripetute al momento dell’effettivo avvio dell’attività. Questa disciplina trova applicazione anche per le comunicazioni presentate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e ai sensi della presente legge, qualora l’attività oggetto di comunicazione non sia stata avviata entro la data del 12 novembre 2014, a nulla rilevando che l’attività non abbia avuto inizio in forza di provvedimenti amministrativi inibitori, salvo i casi di loro annullamento in base a sentenza passata in giudicato prima della data del 12 novembre 2014.”
(10) Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, è così sostituito:
“1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge vengono applicate le ulteriori procedure e le sanzioni previste dall’articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.”