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1. Al personale provinciale distaccato dall’insegnamento ed assegnato all’Area innovazione e consulenza del Dipartimento Istruzione e formazione tedesca o ladina, inclusi i centri linguistici, oppure all’Area pedagogica del Dipartimento Istruzione e formazione italiana può essere concesso a partire dall’anno scolastico 2016/2017 un’indennità di istituto in base ai seguenti presupposti:
a) L’indennità può essere concessa al personale delle scuole dell’infanzia e al personale “collaboratore/collaboratrice all'integrazione”, incluso il personale di madrelingua tedesca assegnato nell’ambito del progetto L2 al Dipartimento Istruzione e formazione italiano, se distaccato dall’insegna-mento.
b) La presente deliberazione vale anche per i distacchi dall’insegnamento di cui all’articolo 23 del contratto di comparto del 27 giugno 2013, se il personale docente provinciale non rientra nel fondo di cui alla delibera della Giunta provinciale del 15 aprile 2014, n. 438.
c) Le mansioni assegnate devono comportare una maggiore responsabilità e richiedere una competenza particolare.
d) L’indennità può essere concessa solo in base ad una richiesta motivata dell’Area pedagogica del Dipartimento Istruzione e formazione tedesca o ladina oppure dell’Area pedagogica del Dipartimento Istruzione e formazione italiana, la quale deve anche confermare la disponibilità del posto.
e) L’indennità di istituto ammonta fino a 220,00 euro lordi al mese e viene pagata all’anno per 12 mensilità. A partire dal quarto anno di assegnazione al Dipartimento Istruzione e formazione l’indennità di istituto essa ammonta fino a 250,00 euro lordi al mese. Nel caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale oppure nel caso di un’assegnazione a tempo parziale tale indennità di istituto verrà ridotta proporzionalmente. Per il personale docente provinciale il pagamento della retribuzione professionale docente durante la durata del distacco di cui all’articolo 23 del contratto di comparto del 27 giugno 2013 è sospeso rispettivamente viene proporzionalmente ridotta in caso di distacco parziale.
f) In merito alla cumulabilità con altre indennità trova applicazione l’articolo 1, comma 1, dell’Accordo collettivo del 18.09.2013.
2. La propria deliberazione n. 1798 del 23.05.2005 è revocata con data 31 agosto 2016.
3. La spesa per l’anno 2016 ammonta a 26.700,00 euro, di cui 20.000,00 euro per l’indennità sul capitolo U04021.6120 e 6.700,00 euro per oneri a carico dell’amministrazione sul capitolo U04021.6150 del piano finanziario gestionale 2016-2018, impegnati con delibera della Giunta provinciale n. 65 del 26.01.2016.