(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 aprile 1997, n. 9, è aggiunto il seguente comma 2:
“2. In deroga all’articolo 3, comma 1, le domande di contributo per l’anno 2017 possono essere presentate all’Ufficio provinciale funivie entro il termine perentorio del 30 settembre 2017.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.