(1) L’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 10 (Disposizioni transitorie)
1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, svolgono la formazione specialistica beneficiando delle relative misure di sostegno, possono partecipare alle procedure di selezione previste dall'articolo 8, comma 3.
2. Fino all’implementazione del nuovo modello di formazione medica specialistica, i dirigenti sanitari che per urgenti e improrogabili esigenze di servizio prestano servizio a tempo determinato e sono accompagnati da tutor, possono essere considerati medici in formazione specialistica.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.