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u') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 281)
Elenchi provinciali degli idonei alla nomina a direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale e direttrice amministrativa/direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

1)
Pubblicato nel numero straordinario  5 al B.U. 9 agosto 2017, n.  32.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l’iscrizione negli elenchi provinciali degli idonei alla nomina a direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale e direttrice amministrativa/direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, istituiti dall’articolo 10, comma 8, della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, recante “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”, presso la Ripartizione provinciale Salute; il presente regolamento disciplina inoltre le modalità della procedura di selezione delle candidate e dei candidati nonché i relativi criteri e procedure di valutazione, in esecuzione del comma 10 dello stesso articolo.

Art. 2 (Requisiti generali)

(1)  Le candidate e i candidati che aspirano all’iscrizione negli elenchi provinciali di cui all’articolo 1 devono soddisfare i seguenti requisiti generali:

  1. non aver compiuto il 65esimo anno d’età;
  2. essere in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per il diploma di laurea di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di un attestato equipollente;
  3. essere in possesso della certificazione relativa alla dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
  4. essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale in ambito sanitario o di un attestato relativo ad esperienze formative estere in ambito manageriale valutate ai fini dell’accesso alla posizione dirigenziale dalla Commissione tecnico-scientifica provinciale di cui all’articolo 46/ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

Art. 3 (Direttrice sanitaria/Direttore sanitario – requisiti specifici)

(1) Le candidate e i candidati che intendono partecipare alla procedura di iscrizione nell’elenco provinciale per la posizione di Direttrice sanitaria/Direttore sanitario devono soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all’articolo 2, i seguenti requisiti specifici:

  1. essere medici;
  2. per i dipendenti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige:
    1. avere svolto almeno cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria in qualità di direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore di comprensorio sanitario, coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario, dirigente medica/medico di presidio ospedaliero, direttrice/direttore di dipartimento sanitario, oppure
    2. avere svolto almeno cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria di struttura complessa, con comprovata esperienza nella gestione di strutture complesse, oppure
    3. avere svolto almeno cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie o grandi dimensioni, considerando per gli enti del servizio sanitario nazionale e provinciale anche le strutture semplici;
  3. per le candidate e i candidati esterni all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige:
    1. avere svolto almeno cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie o grandi dimensioni, considerando per gli enti del servizio sanitario nazionale e provinciale anche le strutture semplici o
    2. avere maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nella gestione di strutture complesse (posizione di primariato);
  4. assenza delle cause di esclusione di cui al comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 2)
2)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 8 gennaio 2020, n. 2.

Art. 4 (Direttrice amministrativa/Direttore amministrativo – requisiti specifici)

(1) Le candidate e i candidati che intendono partecipare alla procedura d’iscrizione nell’elenco provinciale per la posizione di Direttrice amministrativa/Direttore amministrativo devono soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all’articolo 2, i seguenti requisiti specifici:

  1. essere in possesso di un diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero di una laurea specialistica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello in discipline giuridiche ed economiche;
  2. per i dipendenti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, della Provincia autonoma di Bolzano o di altre pubbliche amministrazioni: avere svolto almeno cinque anni di servizio effettivo come direttrice/direttore di dipartimento, direttrice/direttore di ripartizione, direttrice/direttore di comprensorio sanitario, direttrice/direttore di ufficio oppure in una funzione dirigenziale analoga;
  3. per le candidate e i candidati esterni alla pubblica amministrazione: avere svolto almeno cinque anni di servizio effettivo con funzioni dirigenziali apicali di direzione tecnica o amministrativa presso enti, aziende o strutture pubbliche o private;
  4. assenza delle cause di esclusione di cui al comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 3)
3)
L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 8 gennaio 2020, n. 2.

Art. 5 (Direttrice/Direttore tecnico-assistenziale – requisiti specifici)

(1)  Le candidate e i candidati che intendono partecipare alla procedura di iscrizione nell’elenco provinciale per la posizione di Direttrice/Direttore tecnico-assistenziale devono soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all’articolo 2, i seguenti requisiti specifici:

  1. essere in possesso di una laurea magistrale in una professione sanitaria;
  2. avere maturato un’esperienza professionale di almeno cinque anni in una funzione di coordinamento o in una analoga posizione dirigenziale della rispettiva professione.

Art. 6 (Possesso dei requisiti)

(1)  Salvo quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10, le candidate e i candidati devono essere in possesso dei requisiti prescritti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento alla data di presentazione della domanda di iscrizione. L’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), può essere prodotto anche entro 18 mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Art. 7 (Avviso) 4)

(1)  Gli avvisi riguardanti le procedure di iscrizione sono approvati dalla Direttrice/dal Direttore della Ripartizione provinciale Salute e pubblicati permanentemente sul sito web della Ripartizione stessa.

(2)  Le domande di iscrizione devono essere presentate con le modalità previste dall’avviso. 5)

(3)  Qualora in uno degli elenchi provinciali degli idonei di cui all’articolo 10 risulti un numero di persone inferiore a otto, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale Salute può indire, in qualsiasi momento, una procedura di selezione. 6)

4)
La rubrica dell'art. 7 è stata così sostituita dall'art. 3, del D.P.P. 8 gennaio 2020, n. 2.
5)
L'art. 7, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 8 gennaio 2020, n. 2.
6)
L'art. 7, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 3, del D.P.P. 8 gennaio 2020, n. 2.

Art. 8 (Commissioni di valutazione)

(1)  Le commissioni per la valutazione delle domande di iscrizione negli elenchi sono nominate dalla Direttrice/dal Direttore della Ripartizione provinciale Salute.

(2)  Ogni commissione è composta da un numero dispari di membri, almeno tre, che devono essere esperti indipendenti e distinguersi per comprovata professionalità e competenza nelle discipline oggetto della selezione.

(3)  I commissari rimangono in carica per tre anni. L’incarico è rinnovabile per una sola volta. Per ciascun componente delle commissioni viene nominato un membro supplente.

(4)  I componenti delle commissioni non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi.

Art. 9 (Modalità di valutazione)

(1)  La valutazione avviene per titoli e in un colloquio, con cadenza biennale. Tutte le domande di iscrizione presentate entro la data fissata dall’avviso vengono valutate dalla commissione secondo le modalità e i criteri di seguito indicati. 7)

(2)  La commissione può attribuire ad ogni candidata/candidato un punteggio massimo di 100 punti.

(3)  I titoli vengono valutati con un punteggio complessivo massimo di 60 punti. La commissione tiene conto delle competenze professionali, del curriculum vitae e del numero di risorse umane e finanziarie gestite.

(4)  Il colloquio viene valutato con un punteggio complessivo massimo di 40 punti. La commissione tiene conto delle competenze personali e sociali nonché della competenza metodologica.

(5)  Ai fini dell’iscrizione nel rispettivo elenco provinciale deve essere raggiunto un punteggio minimo di 70 punti.

7)
L'art. 9, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 8 gennaio 2020, n. 2.

Art. 10 (Gestione degli elenchi provinciali)

(1)  Gli elenchi provinciali sono aggiornati con cadenza biennale. 8)

(2)  La Direttrice/Il Direttore della Ripartizione provinciale Salute dispone l’iscrizione nel rispettivo elenco provinciale a seguito della valutazione positiva da parte delle commissioni. L’iscrizione è valida per quattro anni.

(3)  Gli elenchi provinciali vengono pubblicati sul sito della Ripartizione provinciale Salute. Gli iscritti risultano in ordine alfabetico, senza indicazione del punteggio raggiunto.

(4)  Dopo l’iscrizione nell’elenco provinciale, le candidate e i candidati hanno la possibilità di aggiornare i loro titoli senza ulteriore valutazione degli stessi da parte della commissione.

8)
L'art. 10, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 8 gennaio 2020, n. 2.

Art. 11 (Nomina)

(1)  La Direttrice/Il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, sentita la Giunta provinciale, nomina la Direttrice sanitaria/il Direttore sanitario, la Direttrice amministrativa/il Direttore amministrativo e la Direttrice/il Direttore tecnico-assistenziale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, attingendo obbligatoriamente dagli elenchi provinciali.

Art. 12 (Norme transitorie)

(1)  Le candidate e i candidati idonei, dichiarati tali a seguito dell’ultima procedura di selezione esperita in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 617 del 31 maggio 2016 per la nomina a direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice amministrativa/direttore amministrativo e direttrice/direttore tecnico-assistenziale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, sono iscritti d’ufficio nei rispettivi elenchi provinciali per la durata di quattro anni.

(1/bis)  Le persone già dichiarate idonee e iscritte nei rispettivi elenchi provinciali rimangono iscritte per la durata di quattro anni, decorrenti dalla data della loro iscrizione. Per la stessa durata sono altresì iscritti nei rispettivi elenchi provinciali le candidate e i candidati che hanno presentato domanda di iscrizione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e che verranno dichiarati idonei al termine della rispettiva procedura. 9)

(2)  Le candidate e i candidati di cui al comma 1, qualora non abbiano ancora prodotto l’attestato di formazione manageriale, permangono nel rispettivo elenco, se iniziano la prescritta formazione manageriale entro l’anno 2017 o attestano esperienze formative estere in ambito manageriale valutate ai fini dell’accesso alla posizione dirigenziale dalla Commissione tecnico-scientifica provinciale di cui all’articolo 46/ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

(3)  In sede di prima applicazione del presente regolamento, la prima scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi provinciali è fissato in 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso

9)
L'art. 12, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 8 gennaio 2020, n. 2.

Art. 13 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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