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Delibera 10 ottobre 2017, n. 1080
Disposizioni per la procedura di selezione, per l'assunzione e per i compiti specifici delle educatrici e degli educatori sociali della scuola nelle scuole in lingua italiana - disciplina transitoria

Allegato

Disposizioni per la procedura di selezione, per l’assunzione e per i compiti specifici delle educatrici e degli educatori sociali della scuola nelle scuole in lingua italiana – disciplina transitoria

Art. 1
Compiti delle educatrici e degli educatori sociali della scuola

1. Le educatrici e gli educatori sociali della scuola:

- coordinano le attività socio - pedagogiche della scuola e collaborano con gli altri responsabili in ambito scolastico ed extrascolastico e con gruppi di lavoro attivi in tale ambito;

- offrono consulenza e sostegno in merito a diverse tematiche sociali;

- assicurano, in cooperazione con i servizi di consulenza e di sostegno interni ed esterni, solide reti nel contesto sociale;

- sono presenti nelle scuole e garantiscono un’adeguata accoglienza per le alunne, gli alunni e il personale docente;

- sviluppano progetti atti a rafforzare le competenze sociali e personali delle alunne e degli alunni e li realizzano in collaborazione con il personale docente ed eventualmente anche con altre istituzioni;

- contribuiscono, mediante mirate misure di prevenzione e di intervento, a prevenire e a ridurre l’assenteismo e l’abbandono scolastico;

- intervengono e offrono il loro accompagnamento in situazioni di crisi e di conflitto;

- offrono consulenza e supporto in casi individuali;

- coordinano attività socio-pedagogiche tra la scuola, l’istituzione sociale, le offerte ed i servizi extrascolastici nonché gli esercenti la responsabilità genitoriale;

- accompagnano i giovani nei periodi di transizione e li supportano nell’orientamento professionale;

- si occupano del case management in singoli casi;

- coordinano, in determinate situazioni, lo sviluppo di percorsi di apprendimento alternativi e limitati nel tempo, finalizzati all’adempimento dell’obbligo scolastico e formativo.

Art. 2
Stato giuridico e retribuzione

1. Fino all’entrata in vigore di un proprio profilo professionale, le educatrici e gli educatori sociali della scuola stipulano con la dirigente scolastica o con il dirigente scolastico competente un contratto di lavoro a tempo determinato come docente. Per quanto attiene all’inquadramento e al trattamento economico, gli educatori sociali della scuola vengono equiparati al personale docente delle scuole secondarie di secondo grado in possesso di diploma.

2. L’orario di lavoro delle educatrici e degli educatori sociali della scuola con incarico a tempo pieno ammonta a 38 ore settimanali, incluse le prestazioni aggiuntive di cui al contratto collettivo provinciale.

3. Qualora non stabilito diversamente, per le educatrici e gli educatori sociali della scuola si applicano le norme contenute nell’articolo 31 del contratto collettivo provinciale 23 aprile 2003, e successive modifiche, relativo al personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dell’Alto Adige.

Art. 3
Pubblicazione delle disponibilità di posti e procedura di selezione.

1. I posti per educatrici ed educatori sociali della scuola rientrano nella dotazione organica di cui agli articoli 15 e 15/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.

2. L’Intendenza scolastica italiana, sulla base del fabbisogno comunicato dalle scuole autonome, pubblica, la disponibilità dei posti e svolge la procedura di selezione. Il bando relativo alla selezione viene pubblicato sul sito e all’albo dell’Intendenza scolastica.

3. Nel bando per la selezione dovranno essere indicati:

a) i posti disponibili e la durata del contratto di lavoro;

b) la sede di servizio e l’area di attività;

c) le modalità ed i termini per la presentazione della candidatura;

d) i criteri di valutazione.

L’Intendenza scolastica italiana può stabilire ulteriori criteri di valutazione nel bando relativo alla selezione.

4. La procedura di selezione consiste in una valutazione dell’esperienza lavorativa e in un colloquio. Essa viene svolta da una commissione composta da tre membri e nominata dalla Sovrintendente scolastica.

5. La partecipazione alla procedura di selezione è riservata ai candidati che possono dimostrare di aver assolto studi universitari almeno triennali in:

a) pedagogia sociale;

b) servizio sociale;

c) studi paragonabili in ambito pedagogico, che consentono di accedere alle graduatorie provinciali per educatrici ed educatori professionali.

6. La procedura di selezione termina con la valutazione da parte della commissione e con la formazione di una graduatoria di tutti i candidati che hanno superato la selezione.

7. La graduatoria viene approvata con decreto della Sovrintendente scolastica e pubblicata nel sito e all’albo dell’Intendenza scolastica italiana. La graduatoria è utilizzata per la copertura die posti, ha una validità di massimo tre anni e decade in ogni caso con l’istituzione del profilo professionale delle educatrici e degli educatori sociali della scuola.

Art.4
Criteri di valutazione: valutazione dell’esperienza lavorativa.

1. La commissione può assegnare complessivamente fino a 40 punti, cosi suddivisi:

a) esperienze lavorative quale educatrice o educatore professionale presso una scuola: 1 punto per ogni mese fino ad un massimo di 6 punti per ogni anno d’insegnamento;

b) esperienze lavorative come educatrice o educatore professionale o assistente sociale al di fuori dall’ambito scolastico: massimo 0,5 punti per ogni mese fino ad un massimo di 3 punti per ogni anno di insegnamento o anno di lavoro.

2. Vengono presi in considerazione solo i periodi d’insegnamento ovvero lavorativi con contratto di lavoro almeno al 50% di un rapporto di lavoro a tempo pieno. I rapporti di lavoro valutati negativamente non vengono presi in considerazione.

Art. 5
Criteri di valutazione: valutazione del colloquio

1. La commissione può assegnare complessivamente fino a 60 punti. Il colloquio è superato con una valutazione di almeno 42/60 punti.

2. Il colloquio fa riferimento a:

a) ruolo, compiti e competenze delle educatrici e degli educatori sociali della scuola nell’ambito del lavoro sociale scolastico (max. 25 punti);

b) esperienza antecedente, motivazione, capacità di lavorare in gruppo e competenza organizzativa (max. 20 punti);

c) qualifiche aggiuntive e ai progetti realizzati al di fuori dell’esperienza lavorativa valutati rilevanti per il lavoro come educatrici ed educatori sociali della scuola (max. 15 punti).

Art. 6
Assegnazione del posto.

1. La copertura dei posti avviene nel rispetto della graduatoria di cui all’articolo 3, comma 7. Qualora una candidata o un candidato dovesse rifiutare un posto offerto, la stessa o lo stesso viene cancellata o cancellato dalla graduatoria e il posto viene offerto alla candidata o al candidato seguente fino all’esaurimento della graduatoria.

2. Qualora non dovesse essere possibile coprire il posto con persone inserite nella graduatoria, i posti di educatrici ed educatori sociali della scuola vengono assegnati mediante chiamata diretta ai sensi della deliberazione provinciale 26 luglio 2016, n. 839, relativa all’assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie.

 

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