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Delibera 5 dicembre 2017, n. 1344
Linee guida per l'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria

ALLEGATO

Criteri per l’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di controllo dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria, in attuazione dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché della direttiva 2010/31/UE.

Articolo 2
Finalità

1. I presenti criteri sono emanati al fine di garantire un elevato grado di efficienza degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria e quindi ridurre il consumo di energia e l’emissione di CO2.

2. Per le finalità di cui al primo comma, gli impianti di riscaldamento con potenza nominale utile totale superiore a 100 kW e gli impianti di condizionamento d’aria con potenza nominale utile totale superiore a 100 kW devono essere sottoposti ad un controllo regolare dell’efficienza energetica, ai sensi degli articoli 4 e 5.

Articolo 3
Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri si intende per:

a) “impianto di condizionamento d’aria”: complesso dei componenti necessari per un impianto di trattamento dell’aria interna che permette di controllare o abbassare la temperatura;

b) “caldaia”: complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a fluidi il calore prodotto dalla combustione;

c) “impianto di riscaldamento” sistema tecnico per il riscaldamento di un edificio o di una porzione di esso mediante una o più caldaie;

d) “potenza nominale utile”: potenza massima di riscaldamento o raffrescamento, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;

e) “esperti qualificati indipendenti”: persone con una specifica qualifica professionale secondo la normativa vigente; non può trattarsi del proprietario/della proprietaria e di persone ad esso/essa subordinate.

Articolo 4
Controllo dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento

1. Per il controllo dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento devono essere verificati non solo il rendimento della caldaia, ma anche il suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell’edificio, nonché le parti accessibili dell’impianto. Il controllo deve essere eseguito da esperti qualificati indipendenti.

2. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 1 deve essere verificato anche il rispetto delle disposizioni sul rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico per riscaldamento e acqua calda sanitaria.

3. I controlli dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento devono essere eseguiti almeno ogni due anni.

4. In caso di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, il controllo dell’efficienza energetica deve essere eseguito al momento della messa in esercizio.

5. La valutazione del dimensionamento della caldaia non deve essere eseguita se dopo la messa in esercizio o dopo l’ultimo controllo non sono state apportate modifiche sostanziali all’impianto di riscaldamento ovvero se il fabbisogno termico dell’edificio è rimasto invariato.

Articolo 5
Controllo dell’efficienza energetica degli impianti di condizionamento d’aria

1. Per il controllo dell’efficienza energetica degli impianti di condizionamento d’aria devono essere verificati non solo il rendimento dell’impianto, ma anche il suo dimensionamento rispetto al fabbisogno per il raffrescamento dell’edificio, nonché le parti accessibili dell’impianto. Il controllo deve essere eseguito da esperti qualificati indipendenti.

2. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 1 deve essere verificato anche il rispetto delle disposizioni sul rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico per raffrescamento.

3. I controlli dell’efficienza energetica degli impianti di condizionamento d’aria devono essere eseguiti almeno ogni due anni.

4. In caso di installazione di un nuovo impianto di condizionamento d’aria, il controllo dell’efficienza energetica deve essere eseguito al momento della messa in esercizio.

5. La valutazione del dimensionamento dell’impianto non deve essere eseguita, se dopo la messa in esercizio o dopo l’ultimo controllo non sono state apportate modifiche sostanziali all’impianto di condizionamento in questione ovvero se il fabbisogno di raffrescamento dell’edificio è rimasto invariato.

Articolo 6
Rapporto di efficienza energetica

1. In seguito al controllo dell’efficienza energetica dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento deve essere redatto un rapporto di efficienza energetica, conforme all’allegato 1, da parte di esperti qualificati indipendenti.

2. Il rapporto di cui al comma 1 contiene, oltre ai risultati del controllo, anche raccomandazioni atte a migliorare il rendimento energetico in modo economicamente conveniente.

3. In alternativa al rapporto di cui al comma 1 può essere redatto un rapporto di efficienza energetica ai sensi delle disposizioni statali vigenti.

4. Il rapporto di efficienza energetica viene consegnato al gestore dell’impianto, il quale lo deve conservare insieme al libretto di impianto fino al controllo successivo.

Articolo 7
Ispezione e informazione

1. L’Agenzia provinciale per l’ambiente, avvalendosi anche dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima, vigila sull’osservanza delle disposizioni contenute nei presenti criteri ed effettua controlli a campione sui rapporti di efficienza energetica redatti nell’anno di riferimento.

2. L’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima informa i gestori degli impianti sulla funzione e sulle finalità del rapporto di efficienza energetica, nonché sulle misure di miglioramento dell’efficienza energetica efficaci anche in termini di costi.

Articolo 8
Sanzioni

1. La mancata osservanza delle disposizioni dei presenti criteri comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche.

Articolo 9
Disposizione transitoria

1. Gli impianti di cui agli articoli 4 e 5 sono soggetti al primo controllo entro i termini stabiliti rispettivamente nell’articolo 4, comma 3, e nell’articolo 5, comma 3; tali termini decorrono dalle seguenti date:

a) impianti di riscaldamento con una potenza nominale utile totale superiore a 100 kW: 1° gennaio 2018;

b) impianti di condizionamento d’aria con una potenza nominale utile totale superiore a 100 kW: 1° gennaio 2018.

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