(1) Il comma 1 dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. I comuni e i privati che esercitano un’attività assimilabile a quella di cui all’articolo 6, comma 8, della legge, devono adeguarla alla disciplina sulle aree di sosta per autocaravan pubbliche o aperte al pubblico di cui al presente regolamento entro il 31 luglio 2019.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.