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f) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 221)
Modifica della struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale

1)
Pubblicato nel B.U. 18 luglio 2017, n. 29.

Art. 1

(1) Al fine di rendere leggibile il presente regolamento, l’allegato 1 del decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato 1 del decreto.

Art. 2  (Segreteria generale)

(1) Nell’allegato 1 del decreto, presso la Segreteria generale della Provincia, la denominazione in lingua tedesca è così rettificata:

”GENERALSEKRETARIAT DES LANDES”.

(2) L’Agenzia di stampa e comunicazione istituita con l’articolo 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, presso la Ripartizione provinciale Presidenza e Relazioni estere, nell’allegato 1 del decreto, è assegnata direttamente alla Segreteria Generale della Provincia, quale lettera i) con le seguenti competenze:

“Agenzia di stampa e comunicazione

  1. diffusione di informazioni sulle attività della Giunta e dell’amministrazione provinciale tramite l’utilizzo dei diversi canali di comunicazione
  2. definizione degli obiettivi di comunicazione ed informazione
  3. definizione delle strategie e predisposizione di un piano di comunicazione con esatta descrizione delle azioni
  4. attività in relazione alla corporate identity dell’amministrazione provinciale
  5. gestione del flusso di informazioni tra i diversi servizi dell’amministrazione provinciale e i media
  6. sostegno alle strutture organizzative della Provincia nei rapporti con i media
  7. centro di competenza per le campagne di comunicazione all’interno dell’amministrazione provinciale
  8. coordinamento e supervisione delle pubblicazioni
  9. redazione internet
  10. redazione fotografica
  11. gestione e sviluppo del network dei media
  12. elaborazione e attuazione di nuovi nuove strategie di informazione e comunicazione
  13. controllo del rispetto delle normative in materia di inserzioni e spazi pubblicitari sui media (AGCOM).”

Art. 3 (Direzione generale)

(1) Nell’allegato 1 del decreto, presso la Direzione generale, le denominazioni e le competenze degli Uffici della Ripartizione Personale di cui alla lettera a), sono così sostituite:

“4.1. Ufficio Assunzioni personale

  1. gestione della pianta organica
  2. calcolo periodico della proporzionale linguistica
  3. concorsi pubblici e selezioni
  4. mobilità tra enti, comandi verso la Provincia
  5. graduatorie
  6. assunzione, modifiche del carico orario e trasferimenti
  7. tirocini estivi per studenti delle scuole medie superiori nonché universitari
  8. gestione sportello informazioni

4.2. Ufficio Personale amministrativo

  1. stato giuridico del personale
  2. passaggio di nuovo personale alla Provincia, comandi, mobilità e passaggi verso l’esterno
  3. incarichi dirigenziali e di coordinamento
  4. rilevamento delle presenze
  5. assenze dal servizio
  6. telelavoro
  7. autorizzazione ad esercitare attività extraservizio
  8. retribuzione accessoria e di produttività, assegno nucleo familiare
  9. accertamento dell’idoneità al servizio tramite la medicina legale
  10. rimborso spese in caso di infortuni

4.3. Ufficio Personale delle scuole dell’infanzia e delle scuole

Per il personale amministrativo ed ausiliario delle scuole, il personale docente provinciale, il personale delle scuole dell’infanzia ed i collaboratori e le collaboratrici all’integrazione:

  1. gestione delle piante organiche
  2. assunzione, modifiche del carico orario e trasferimenti
  3. scelta dei posti
  4. comandi, mobilità, passaggi verso l’esterno
  5. riammissione in servizio, reinquadramenti
  6. incarichi di coordinamento
  7. assenze dal servizio
  8. rilevamento delle presenze
  9. autorizzazione ad esercitare attività extraservizio
  10. retribuzione accessoria e di produttività, assegno nucleo familiare

Per la scuola dell’infanzia:

  1. graduatorie
  2. concorsi pubblici ed esami di idoneità

Per i collaboratori e le collaboratrici all’integrazione:

  1. graduatoria dei trasferimenti
  2. concorsi pubblici ed esami di idoneità

4.6. Ufficio Stipendi

  1. retribuzione del personale provinciale
  2. oneri previdenziali ed assistenziali
  3. denunce agli Enti previdenziali e assistenziali competenti per l’anzianità di servizio, la pensione e per il trattamento di fine rapporto/servizio
  4. denunce all’INPS per l’indennità di disoccupazione
  5. indennità di missione al personale provinciale e al personale delle scuole a carattere statale
  6. calcolo e rimborso costi del personale comandato e finanziato da terzi
  7. tassazione e liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto
  8. compensi accessori e trattenute straordinarie
  9. contabilità e bilancio
  10. indennità di carica e compensi ai membri della Giunta provinciale
  11. buoni pasto

4.7. Ufficio Pensioni

  1. dimissioni volontarie
  2. calcolo del trattamento di fine rapporto e di fine servizio nonché anticipazione della quota a carico dell’INPS
  3. assistenza relativa a decreti riguardanti ricongiunzioni, riscatti, riconoscimenti di servizio ed unificazioni di posizioni assicurative
  4. certificazione dei dati pensionistici e trasmissione dati ai patronati
  5. calcoli di anzianità di servizio
  6. procedure di liquidazione del trattamento di quiescenza

4.8. Ufficio Stipendi personale insegnante

Per il personale docente, dirigente ed ispettivo della scuola a carattere statale:

  1. retribuzione
  2. oneri previdenziali e assistenziali
  3. assegno nucleo familiare
  4. compensi accessori e ritenute straordinarie
  5. denunce agli Enti previdenziali e assistenziali in merito ad anzianità di servizio, pensione e trattamento di fine rapporto/servizio
  6. denunce all’INPS per l’indennità di disoccupazione
  7. contabilità e bilancio

4.9 Ufficio Pensioni personale insegnante

Per il personale docente, dirigente ed ispettivo della scuola a carattere statale:

  1. procedimento per la liquidazione del trattamento di quiescenza
  2. piani di liquidazione del trattamento di fine rapporto e di fine servizio
  3. costituzione, certificazione ed accerta-menti della posizione assicurativa presso altri Enti previdenziali e comunicazione ai patronati
  4. valutazione periodi e servizi ai fini della pensione
  5. riscatto periodi e servizi ai fini della buonuscita o del trattamento di fine rapporto
  6. consulenze di natura previdenziale e di quiescenza”.

(2) Nell’allegato 1 del decreto, presso la Direzione generale la denominazione dell’Ufficio di cui alla lettera d) “Ufficio statistiche (ASTAT)” è così sostituita:

“d) Istituto provinciale di statistica (ASTAT)”.

(3) Nell’allegato 1 del decreto, le competenze dell’Ufficio Sviluppo personale di cui alla lettera f) della Direzione generale, sono così sostituite:

  1. “sviluppo personale strategico, programmi e studi
  2. formazione, qualificazione e riqualificazione del personale, monitoraggio delle competenze
  3. formazione nel settore della sicurezza sul lavoro
  4. sviluppo formativo del personale dirigente e delle nuove leve
  5. coaching, mentoring, tutoring, sviluppo del team e facilitazione di processi di cambiamento
  6. promozione di carriere professionali tramite rotazione, mobilità e stage
  7. promozione dello sviluppo della comunicazione, dell’informazione e della cultura nell’amministrazione
  8. diversity management e pari opportunità
  9. sostegno e consulenza in situazioni di conflitto e di disagio sul posto di lavoro
  10. promozione del benessere sul posto di lavoro”.

Art. 4 (Dipartimento Cultura italiana, Edilizia abitativa, Edilizia e Patrimonio)

(1) Nell’allegato 1 del decreto, presso la Ripartizione Cultura italiana la denominazione in lingua italiana dell’Ufficio di cui al punto 15.4. (Ufficio servizio giovani) è così sostituita ed è aggiunta la seguente competenza:

“15.4. Ufficio Politiche giovanili

  1. potenziamento del servizio giovani attraverso studi e progetti a carattere scientifico”.

Art. 5 (Dipartimento Diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione)

(1) Nell’allegato 1 del decreto, presso il Dipartimento, la denominazione in lingua italiana è così rettificata:

“DIPARTIMENTO DIRITTO ALLO STUDIO, CULTURA TEDESCA E INTEGRAZIONE”.

Art. 6 (Dipartimento Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro)

(1) Nell’allegato 1 del decreto, presso il Dipartimento Salute, Sport, Politiche Sociali e Lavoro, la denominazione e le competenze dell’”Ufficio sport e promozione della salute” sono così sostituite:

“Ufficio Sport

  1. disciplina e promozione dello sport e delle attività ricreative
  2. sorveglianza sulle attività sportive e ricreative
  3. programmazione degli impianti sportivi e ricreativi”.

(2) Nell’allegato 1 del decreto, la denominazione della Ripartizione Sanità di cui al punto 23. nonché le denominazioni e le competenze dei relativi uffici sono così sostituite:

“23. SALUTE

23.1. Ufficio Prestazioni sanitarie

  1. pianificazione, sorveglianza e valutazione delle prestazioni sanitarie
  2. assistenza sanitaria indiretta ed erogatori privati convenzionati
  3. iscrizione al servizio sanitario provinciale
  4. assistenza sanitaria transfrontaliera, anche in applicazione di accordi internazionali
  5. trasporto sanitario, rete di emergenza-urgenza e servizio di soccorso
  6. assistenza farmaceutica
  7. vigilanza su farmacie e grossisti
  8. medici convenzionati di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici specialisti ambulatoriali nonché farmacisti, incluse le contrattazioni collettive
  9. segreteria e gestione della commissione ricorsi in diversi ambiti dell’assistenza sanitaria
  10. sanzioni amministrative per dichiarazioni mendaci in ambito di spesa sanitaria

23.2. Ufficio Governo sanitario

  1. infrastrutture, ingegneria clinica e investimenti
  2. pianificazione e finanziamento delle strutture sanitarie e della dotazione delle relative attrezzature di ingegneria clinica, tecnologia informatica e arredamento
  3. pianificazione della dotazione delle grandi apparecchiature sanitarie
  4. dispositivi medici
  5. contributi per investimenti
  6. e-health, fascicolo sanitario elettronico, ricetta elettronica e sistema elettronico di prenotazione
  7. osservatorio della salute
  8. epidemiologia, rilevazioni epidemiologiche nonché registro patologie
  9. gestione del sistema informativo del servizio sanitario provinciale e valutazione della performance
  10. unità operativa governo clinico
  11. autorizzazione e accreditamento di erogatori privati e pubblici di prestazioni sanitarie
  12. HTA (health tecnology assessment), ricerca ed innovazione
  13. risk management, promozione e garanzia della qualità

23.3. Ufficio Economia sanitaria

  1. pianificazione, finanziamento e controlling del servizio sanitario provinciale
  2. direttive contabili e verifica dei bilanci
  3. elaborazione dei nomenclatori provinciali delle prestazioni sanitarie e fissazione delle relative tariffe
  4. ticket e compartecipazione alle spese dei pazienti
  5. mobilità interregionale e internazionale

23.4. Ufficio Ordinamento sanitario

  1. personale e formazione
  2. trattamento economico del personale del servizio sanitario provinciale
  3. organico e concorsi
  4. normativa in materia di personale e controllo del personale
  5. contratti collettivi del personale sanitario
  6. riconoscimento del servizio prestato all’estero
  7. accreditamento degli enti di formazione, osservatorio ECM e piattaforma
  8. qualità della formazione, standard minimi
  9. riconoscimento ed equiparazione di titoli di studio
  10. pianificazione e finanziamento della formazione nonché gestione dei registri
  11. controllo dell’assolvimento dell’obbligo di servizio dopo il completamento della formazione
  12. comitato etico provinciale
  13. biblioteca medica virtuale
  14. iniziative formative di rilevanza strategica
  15. gestione amministrativa di progetti ministeriali in materia di ricerca, approvvigionamento da terzi, appalti e contratti per la Ripartizione e relative incombenze tecnico-finanziarie
  16. contributi a persone individuali e ad istituzioni in ambito sanitario

23.5. Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica

  1. governance in ambito di prevenzione, promozione della salute e sanità pubblica
  2. autorità competente nel settore della sicurezza alimentare per prodotti di origine non animale, pianificazione e controllo
  3. sanzioni amministrative in materia di salute pubblica e sicurezza degli alimenti di origine non animale
  4. autorizzazioni per il commercio e la vendita di prodotti fitosanitari
  5. attività amministrative in materia di medicina legale”.

(3) Nell’allegato 1 del decreto, presso il punto 24. la denominazione in lingua italiana è così rettificata:

“24. POLITICHE SOCIALI”.

Art. 7 (Dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni)

(1) Nell’allegato 1 del decreto, la denominazione in lingua italiana del Dipartimento è così rettificata:

“DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE E COMUNI”.

(2) Nell’allegato 1 del decreto, presso il dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni sono inseriti i seguenti punti:

“Agenzia Demanio provinciale

Centro di sperimentazione Laimburg

Agenzia per la Protezione civile”.

(3) Nell’allegato 1 del decreto presso l’Ufficio di cui al punto 31.7. (Ufficio Servizi agrari) è aggiunta la seguente competenza:

  1. “regimi di qualità per prodotti agricoli”.

(4) Nell’allegato 1 del decreto, presso la Ripartizione Agricoltura la denominazione e le competenze dell’Ufficio di cui al punto 31.8. (Ufficio distrettuale dell’agricoltura Brunico) sono così sostituite:

“31.8. Ufficio distrettuale Agricoltura Est

Espletamento, nei comuni delle comunità comprensoriali Val d’Isarco, Val Pusteria ed Alta Val d’Isarco, delle seguenti funzioni:

  1. consulenza in relazione a investimenti tecnici e edili nonché istruttoria tecnica delle rispettive domande di contributo
  2. istruttoria tecnica delle domande di contributi per danni causati da avversità atmosferiche e per situazioni di emergenza
  3. stime di masi e terreni agricoli, determinazione del valore di indennizzo dei danni ai proprietari fondiari
  4. controlli in riferimento a iniziative agevolate e premi”.

(5) Nell’allegato 1 del decreto, presso la Ripartizione Agricoltura la denominazione e le competenze dell’Ufficio di cui al punto 31.10. (Ufficio distrettuale dell’agricoltura Silandro) sono così sostituite:

“31.10. Ufficio distrettuale Agricoltura Ovest

Espletamento, nei comuni delle comunità comprensoriali Val Venosta e Burgraviato, escluso il comune di Nalles, delle seguenti funzioni:

  1. consulenza in relazione a investimenti tecnici e edili nonché istruttoria tecnica delle rispettive domande di contributo
  2. istruttoria tecnica delle domande di contributi per danni causati da avversità atmosferiche e per situazioni di emergenza
  3. stime di masi e terreni agricoli, determinazione del valore di indennizzo dei danni ai proprietari fondiari
  4. controlli in riferimento a iniziative agevolate e premi”.

Art. 8 (Modifica del Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17, recante “Temporaneo adeguamento della struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale”)

(1) La lettera i) del comma 1 dell’articolo 10 del Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17, è così sostituita:

“i) DIPARTIMENTO FAMIGLIA E INFORMATICA“.

(2) Nella lettera l) del comma 1 dell’articolo 10 del Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17, la denominazione in lingua tedesca del Dipartimento è così sostituita:

„l) RESSORT LANDWIRTSCHAFT, FORSTWIRTSCHAFT, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND GEMEINDEN“.

Art. 9 (Abrogazione)

(1) Nell’allegato 1 del decreto sono soppressi i seguenti punti:

  1. 1.3. (Ufficio stampa);
  2. 23.6. (Ufficio igiene pubblica);
  3. 31.9. (Ufficio distrettuale dell’agricoltura Bressanone);
  4. 31.11. (Ufficio distrettuale dell'agricoltura Merano);
  5. 32.5. (Azienda provinciale foreste e demanio).

Art. 10 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(2) Le disposizioni del presente decreto di cui all’articolo 6 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017.

(3) Le disposizioni del presente decreto di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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