(1) Con decorrenza dal 1° gennaio 2018 è soppresso l’ente Agenzia provinciale per la mobilità istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 4686 del 9 dicembre 2008 in forza dell’articolo 3/ter della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche. La relativa struttura è incorporata nella Ripartizione provinciale Mobilità.
(1) Il patrimonio dell’ente soppresso passa alla Provincia autonoma di Bolzano, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2017. Il patrimonio è comunque destinato alla promozione della mobilità pubblica.
(1) Il bilancio d’esercizio 2017 è approvato dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Mobilità, previo parere del revisore unico/della revisora unica dell’Agenzia, che rimane in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio.
(2) Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione provinciale Mobilità provvede inoltre a tutti gli adempimenti fiscali in capo all’ente soppresso riferiti all’anno 2017.
(3) Il personale ed il contingente di personale attribuito all’Agenzia provinciale per la mobilità viene assegnato alla Ripartizione provinciale Mobilità.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.