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Delibera 4 aprile 2017, n. 389
Approvazione della disciplina e dell'ordinamento didattico del corso di formazione per operatrici socio-sanitarie e operatori socio-sanitari, nonché revoca della delibera n. 1415 del 30.09.2013 (modificata con delibera n. 1416 del 18.12.2018)

ALLEGATO A

DISCIPLINA E ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATRICI SOCIO-SANITARIE E OPERATORI SOCIO-SANITARI

Art. 1
Piano formativo

1. In ambito sanitario il piano formativo (numero di corsi, numero minimo e massimo di posti di formazione disponibili, comprensorio sanitario che svolge il corso, lingua d’insegnamento) viene approvato annualmente dalla Giunta provinciale, o rispettivamente con decreto del delegato Assessore provinciale o della delegata Assessora provinciale alla sanità.

Art. 2
Obiettivo della formazione

1. Obiettivo del corso di formazione per operatrici socio-sanitarie e operatori socio-sanitari è quello di formare un’operatrice o un operatore che operi sia in ambito sociale che in quello sanitario.

2. La conclusione positiva della specifica formazione dà diritto alla qualifica professionale di operatrice socio-sanitaria o operatore socio-sanitario.

Art. 3
Durata

1. La formazione ha una durata di 1.200 unità didattiche, articolate in 750 unità didattiche di teoria e 450 ore di tirocinio. La definizione dell’orario spetta ad ogni struttura nel rispetto del numero minimo di ore previsto dal provvedimento della conferenza Stato-Regioni-Province del 22/01/2001.

2. Nel caso di formazione in servizio di persone occupate nel settore sociale o sanitario, può essere aumentato a 550 il numero delle ore di tirocinio, a monte ore complessivo invariato, tramite adeguamento del programma d’insegnamento di cui all’articolo 6.

Art. 4
Ammissione

1. Requisiti per essere ammessi al corso sono l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione di otto anni ed il compimento del 17esimo anno di età al momento dell’iscrizione al corso di formazione. Per i corsi in servizio/per adulti devono essere compiuti i 25 anni di età.

2. Qualora il numero delle iscrizioni sia superiore ai posti disponibili, le candidate e i candidati vengono sottoposte e sottoposti ad una prova d’ammissione al fine di accertare le competenze linguistiche, comunicative e sociali, nonché le conoscenze di base della seconda lingua, fatto salvo le norme sull’obbligo formativo.

3. In ambito sanitario i criteri di selezione sono definiti dall’Assessore provinciale o dall’Assessora provinciale competente o una delegata o un delegato. I criteri sono vincolanti per tutte le commissioni d’esame.

Art. 5
Commissione per l’esame d’ammissione

1. La commissione per le prove di ammissione è nominata in ambito sanitario dall’Assessore provinciale competente o dall’Assessora provinciale competente o una delegata o un delegato ed è composta dalla responsabile o dal responsabile del corso o da una sostituta o un sostituto e da almeno due docenti del corso.

Art. 6
Programma d’insegnamento

1. Il programma d’insegnamento, le aree disciplinari, nonchè le materie d’insegnamento, sono elencate di seguito:

a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa:

110 unità didattiche;

b) area psicologica e sociologica:

220 unità didattiche;

c) area igienico sanitaria e assistenza infermieristica:

420 unità didattiche.

PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO

Aree disciplinari

Materie

d’insegnamento

Unità didattiche

 

 

 

Area socio-culturale, istituzionale e legislativa

 

 

Servizi sociali e sanitari, legislazione

30

Prima lingua

italiano/tedesco

30

Seconda lingua

italiano/tedesco

50

 

 

Area psicologica e sociologica

Psicologia, comunicazione

130

Gerontopsichiatria

40

Sociologia

30

Etica e deontologia

20

 

 

 

Area igienico-sanitaria e asistenza infermieristica

Alimentazione e attività domestico- alberghiere

60

Pratica e metodologia

40

Assistenza, pronto soccorso e riabilitazione (anatomia e fisiologia), igiene

 

320

Art. 7
Tirocinio

1. Prima dell’inizio del primo tirocinio è prevista una certificazione medica dell’idoneità per l’esposizione ai rischi connessi allo svolgimento dei tirocini previsti.

2. Per il tirocinio della durata di 450 ore valgono i seguenti criteri generali:

a) l’obiettivo del tirocinio è di sviluppare le competenze sia tecniche che relazionali nella prassi;

b) il tirocinio è composto da almeno due parti da svolgere in due istituzioni/strutture diverse - una possibilmente di tipo sociale e l’altra possibilmente di tipo sanitario -; durante il tirocinio le tirocinanti e i tirocinanti devono essere affiancate e affiancati da operatrici e operatori dello stesso profilo professionale o di una funzione superiore (operatrice/ operatore socio-assistenziale, infermiera/infermiere, ed altri).

3. Il consiglio di classe prima dell’inizio del primo tirocinio accerta le attitudini e le capacitá di base richieste in riferimento al profilo professionale di ciascuna e ciascun partecipante. Il giudizio di non idoneità al tirocinio deve essere comunicato alla partecipante o al partecipante del corso o all’/all esercente della responsabilità genitoriale, se è minorenne, in forma scritta, indicando la motivazione dello stesso.

4. Al termine del tirocinio viene redatta -in collaborazione con la tutor o il tutore- un’ampia valutazione. Questa si basa su osservazioni dirette durante lo svolgimento di attività da parte delle tirocinanti e dei tirocinanti, nonché sulle loro esperienze durante lo svolgimento del tirocinio.

5. Le ore di tirocinio non svolte devono essere recuperate. In caso contrario la partecipante o il partecipante al corso non verrà ammessa/ammesso all’esame finale.

6. Le partecipanti e i partecipanti al corso di formazione percepiscono un „Taschengeld“ per le ore di tirocinio secondo le norme vigenti.

7. La liquidazione avviene in base alla deliberazione della giunta provinciale.

Art. 8
Coordinazione del corso

1. In ambito sanitario la coordinazione dei corsi gestiti dall’Azienda Sanitaria deve essere affidata ad un’infermiera o un infermiere con esperienze in campo metodologico, didattico, pedagogico o della formazione.

Art. 9
Ammissione all’esame finale e esame finale

1. Presupposto per l’ammissione all’esame finale è la presenza di almeno il 90% in ciascuna area disciplinare da parte delle partecipanti e dei partecipanti al corso.

2. Al termine della formazione le partecipanti e i partecipanti al corso sono sottoposte/sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica.

3. Vengono ammesse e ammessi all’esame finale le partecipanti e i partecipanti del corso che hanno riportato una valutazione positiva in ogni area disciplinare, materia d’insegnamento e nel tirocinio. Chi non è ammesso all’esame finale deve ripetere interamente l’anno formativo compresi i tirocini.

4. Per le canditate e i candidati impediti per gravi e giustificati motivi a presentarsi alla prima sessione d’esami o che non hanno superato l'esame finale, la commissione esaminatrice può fissare una seconda sessione di esami, che deve svolgersi a distanza di almeno tre mesi dalla prima sessione.

Art. 10
Commissione dell’esame finale

1. La commissione d’esame è nominata dall’Assessore provinciale competente o dall’Assessora provinciale competente o una delegata o un delegato ed è composta da:

a) la direttrice o il direttore del corso o una sostituta o un sostituto;

b) almeno due insegnanti del corso;

c) un’esperta o un esperto del settore sanitario, designata o designato dall’Assessore provinciale competente o dall’Assessora provinciale competente;

d) un’esperta o un esperto del settore sociale, designata o designato dall’Assessore provinciale competente o dall’Assessora provinciale competente;

Art. 11
Remunerazione dei membri della commissione d’esame

1. In ambito sanitario i membri delle commissioni d’esame vengono remunerati secondo gli importi previsti per le ore d’insegnamento.

Art. 12
Altre disposizioni

1. Per quanto concerne la durata delle lezioni, la frequenza, la valutazione, gli organi del corso, le sanzioni disciplinari, le tutor e i tutor di classe ed ogni altro elemento non compreso nel presente provvedimento, si applicano le disposizioni previste dall’insieme delle normative per la formazione professionale provinciale.

 

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