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Delibera 12 dicembre 2017, n. 1387
Criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici (modificata con delibera n. 360 vom 14.05.2019)

ALLEGATO A

Criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici

Articolo 1
Ambito d'applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per l’acquisto e l’installazione, oppure la messa a disposizione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici, inclusi gli ibridi plug-in, in attuazione dell’articolo 19, comma 1, lettera b), della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e successive modifiche.

2. Ai sensi di questi criteri, per sistemi di ricarica si intendono le stazioni di ricarica che non vengono utilizzate a scopo commerciale e che sono adibite esclusivamente alla ricarica dei veicoli elettrici.

3. Finalità delle agevolazioni di cui ai presenti criteri è favorire il passaggio dai veicoli con motore a combustione interna a quelli elettrici, al fine di ridurre le emissioni inquinanti e l’impatto ambientale del traffico.

Articolo 2
Beneficiari

1. Beneficiari dei contributi sono privati oppure enti pubblici e organismi di diritto pubblico, associazioni e altre organizzazioni che non svolgono attività imprenditoriale; i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere rispettivamente la residenza oppure la propria sede in provincia di Bolzano;

b) avere la disponibilità di un posto auto per l’installazione di un sistema di ricarica in provincia di Bolzano.

Articolo 3
Iniziative agevolabili ed entità dei contributi

1. Sono agevolabili:

a) l’acquisto e l’installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici, inclusi gli ibridi plug-in, e gli eventuali costi per uno specifico allacciamento elettrico;

b) la messa a disposizione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici, inclusi gli ibridi plug-in, per mezzo di un contratto di servizio, compreso un eventuale specifico allacciamento elettrico; i contratti devono avere una durata almeno triennale e prevedere, alla loro scadenza, l’acquisto della proprietà del bene agevolato;

c) l’allacciamento e l’installazione di una o più stazioni di ricarica, se messe a disposizione a titolo gratuito.

2. Per ciascuna iniziativa di cui al comma 1 è concesso un contributo dell’80 per cento della spesa ammessa, per un importo massimo di 1.000,00 euro per ogni sistema di ricarica.

3. Ai privati possono essere concessi contributi per un massimo di tre sistemi di ricarica.

4. L’installazione a regola d’arte deve essere attestata tramite dichiarazione di conformità ai sensi di legge.

Articolo 4

(modificata con delibera n. 360 del 14.05.2019)

Articolo 5
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili soltanto le spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Articolo 6
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per il solo acquisto dei sistemi di ricarica;

b) spese per l’acquisto di sistemi di ricarica per biciclette elettriche e ciclomotori elettrici.

Articolo 7
Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, compilata sul modulo predisposto dalla competente ripartizione provinciale o secondo il relativo modello, in regola con l’imposta di bollo, può essere presentata entro le scadenze del 31 marzo, 31 luglio e del 31 ottobre di ogni anno esclusivamente per via telematica.

2. La domanda di contributo può essere presentata anche dopo il 31 ottobre, ma in tal caso verrà evasa entro il 31 marzo dell’anno seguente.

3. La domanda deve essere presentata prima della realizzazione dell’investimento, dell’emissione delle fatture, anche di acconto, della stipula dei contratti e dell’effettuazione di qualsiasi pagamento, pena l’esclusione dall’agevolazione dell’intero investimento.

4. La domanda deve essere corredata da preventivi di spesa o da un elenco dettagliato degli investimenti programmati.

5. Le domande incomplete che non vengono regolarizzate entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ufficio competente sono archiviate.

Articolo 8
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio provinciale competente:

a) verifica che l’iniziativa oggetto della domanda di contributo sia rispondente a quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera b), della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e successive modifiche, e dai presenti criteri;

b) conferma per iscritto la regolarità della domanda presentata.

Articolo 9
Decisione

1. La concessione o il diniego del contributo sono disposti dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente e comunicati dal competente ufficio.

Articolo 10
Rendicontazione e liquidazione

1. Il rendiconto deve essere presentato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di concessione del contributo o di imputazione della spesa, se diverso.

2. Ai fini della rendicontazione va presentata la seguente documentazione:

a) elenco riepilogativo delle spese sostenute con copia delle relative fatture e dichiarazione del beneficiario/della beneficiaria, che attesta che le predette spese sono state effettivamente sostenute;

b) dichiarazione di conformità per l’attestazione di installazione a regola d’arte del sistema di ricarica.

Articolo 11
Obblighi

1. I beneficiari si obbligano a non mutare la destinazione economica dei beni oggetto del contributo per tre anni dalla data di emissione dell’ultimo documento di spesa. Per il medesimo periodo i beni agevolati non possono essere alienati o dati in affitto.

Articolo 12
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la competente ripartizione provinciale effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande ammesse.

2. Le domande da sottoporre a controllo sono selezionate mediante sorteggio.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, la ripartizione provinciale competente può sottoporre a controllo tutti i casi ritenuti dubbi.

4. In caso di accertata irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

5. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di agevolazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n., 17, e successive modifiche.

Articolo 13
Revoca

1. Il contributo è revocato, se dopo la sua liquidazione oppure durante il controllo a campione si accertasse che:

a) mancano i presupposti per la concessione;

b) sono state presentate false dichiarazioni;

c) non sono stati rispettati gli obblighi assunti di cui all’articolo 11.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere restituito l’intero contributo, maggiorato degli interessi legali.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), il contributo deve essere restituito in proporzione al periodo di mancato rispetto dell’obbligo, maggiorato degli interessi legali.

Articolo 14
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei contributi di cui ai presenti criteri avviene nel limite delle risorse all’uopo stanziate negli appositi capitoli di bilancio. Se i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, il contributo può essere erogato l’anno successivo, la percentuale del contributo può essere ridotta o la domanda di contributo può essere archiviata d’ufficio.

Articolo 15
Norma transitoria

1. Nel 2017 le domande possono essere presentate anche in forma cartacea.

 

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