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Delibera 14 marzo 2017, n. 280
Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento: Statuto nuovo

Allegato

STATUTO FONDAZIONE HAYDN DI BOLZANO E TRENTO

Art. 1
Denominazione e sede

Per iniziativa delle Province Autonome, dei Comuni di Bolzano e Trento e della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige è istituita la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento con sedi a Bolzano e Trento e con sede legale ed amministrativa a Bolzano.

La Fondazione è riconosciuta fra le istituzioni concertistico-orchestrali con legge dello Stato (14 agosto 1967, Legge n. 800 – articolo 28) e detiene la qualifica di Teatro di tradizione di Bolzano (16 gennaio 2015, Decreto del Direttore generale dello Spettacolo dal Vivo del MiBACT – Sezione Spettacolo dal vivo).

La Fondazione non persegue fini di lucro, indipendentemente dalla sua qualifica ai fini tributari.

Art. 2
Scopo

La Fondazione si propone di contribuire alla diffusione ed all’elevazione della cultura musicale nelle province di Bolzano e Trento.

In particolare, per raggiungere questo scopo, la Fondazione:

• gestisce l’orchestra stabile professionale Haydn e realizza con continuità programmi di produzione e di distribuzione musicale, di opera e di danza nelle due province;

• gestisce o partecipa ad altre iniziative come allestimenti di di festival, rassegne musicali, concorsi, scambi artistici e manifestazioni musicali in genere;

• collabora con le istituzioni pubbliche locali e con altri enti che perseguono finalità analoghe, in particolare con iniziative volte a sviluppare l’educazione musicale nei giovani;

• promuove ed organizza studi e ricerche;

• al fine di valorizzare la propria orchestra e programmazione artistica, promuove produzioni audiovisive ed organizza anche giri concertistici e di opera fuori dalle due province ed in paesi esteri, anche realizzando scambi con analoghe istituzioni italiane e straniere.

La Fondazione compie tutti gli atti ed i negozi ed adotta i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sopra esposti, comprese le acquisizioni necessarie per la sede, gli uffici ed i servizi.

Art. 3
Soci fondatori e aderenti

Sono fondatori originari le Province Autonome di Bolzano e Trento, i Comuni di Bolzano e Trento e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Previa intesa sulle condizioni, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’ammissione, quali nuovi soci aderenti, di soggetti pubblici o privati che, successivamente alla costituzione, intendano aderire alla Fondazione, condividendone la finalità e si impegnino a contribuire al fondo di dotazione ed alle spese annuali di esercizio.

Per l'ammissione dei nuovi soci è necessario il preventivo benestare di tutti i soci fondatori.

I Soci Fondatori versano ogni anno le loro assegnazioni finanziarie per la realizzazione dell’attività ordinaria della Fondazione. Le due Provincie possono versare le rispettive assegnazioni anche per il tramite della Regione Trentino-Alto Adige sulla base di specifici accordi. Ogni anno, entro il mese di marzo, il Presidente della Regione convoca un incontro collegiale dei Soci Fondatori con i rappresentanti della Fondazione per definire e concordare gli aggiornamenti dei finanziamenti per l’attività ordinaria e per i progetti speciali.

Per attività ordinaria si intende lo svolgimento di programmi di produzione e distirbuzione musicale, di opera e festival in Regione. Come progetti speciali vengono considerati, a titolo di esempio, la partecipazione a festival e a concorsi gestiti da terzi, le trasferte dell’Orchestra in Italia e all’estero, ecc.

I soci fondatori definiscono, all’inizio del mandato del Consiglio di Amministrazione, le linee di indirizzo cui si ispira la gestione della Fondazione, anche con riferimento alle risorse assegnate.

Art. 4
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

• dal fondo dotazione formato dai conferimenti in denaro e di beni mobili ed immobili effettuati dai soci fondatori e dai nuovi soci;

• da beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione con proprie disponibilità;

• da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant’altro pervenga alla Fondazione per atto di liberalità di terzi.

Art. 5
Proventi

Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione utilizza:

a) i redditi derivanti dal proprio patrimonio;

b) i contributi concessi dallo Stato;

c) le assegnazioni finanziarie ordinarie annuali erogate dai soci fondatori, come previsto dall'articolo 3 del presente Statuto;

d) le assegnazioni finanziarie di altri soci aderenti;

e) i finanziamenti ed i contributi di qualunque natura provenienti da enti o da soggetti pubblici e privati;

f) i proventi di gestione.

Gli avanzi di gestione possono essere accantonati per la copertura di eventuali spese impreviste future e per l'acquisto di beni strumentali necessari per lo svolgimento della propria attività o portati al patrimonio.

Art. 6
Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il successivo 31 dicembre.

Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere approvato il bilancio preventivo; entro il 30 aprile del nuovo esercizio deve essere approvato il conto consuntivo accompagnato da una relazione sull’andamento dell’attività svolta.

Il consuntivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ed il bilancio preventivo, accompagnato dalla relazione programmatica, devono essere trasmessi ai soci rispettivamente entro il 15 maggio ed entro il 15 dicembre di ogni esercizio.

Le spese della Fondazione devono essere contenute entro i limiti del bilancio di previsione e delle relative variazioni. I soci non contraggono alcuna responsabilità finanziaria fuori delle somme che abbiano regolarmente erogato.

Art. 7
Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8
Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da :

• 1 rappresentante nominato dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige appartenente alternativamente a uno dei due diversi territori provinciali

• 1 rappresentante nominato dalla Provincia Autonoma di Bolzano;

• 1 rappresentante nominato dalla Provincia Autonoma di Trento;

• 1 rappresentante nominato dal Comune di Bolzano;

• 1 rappresentante nominato dal Comune di Trento;

Il rappresentante nominato dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ricopre la carica di Presidente, fatto salva la facoltà della stessa di delegare ad una delle due Provincie Autonome l’affidamento della carica di Presidente al rispettivo rappresentante.

Nella designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione i soci fondatori devono rispettare la proporzionale linguistica, riferita alla popolazione residente nella Regione Trentino – Alto Adige.

Il Consiglio dura in carica cinque anni e i Consiglieri possono essere riconfermati una sola volta. Alla scadenza del mandato il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni fino a che non sia nominato il nuovo Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione diviene operante con la nomina di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria ogni tre mesi e può altresì essere convocato su iniziativa del Presidente, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno due membri.

Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione l’avviso di convocazione, che deve contenere l’elenco degli argomenti da trattare, deve essere inviato a cura del Presidente ai singoli membri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta e, nei casi d'urgenza, deve essere recapitato almeno 24 ore prima.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando interviene almeno la metà più uno dei membri che lo compongono, anche con partecipazione da remoto.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 9
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Per conseguire le finalità della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione in particolare:

a) elegge nel proprio ambito, con votazione segreta, il Vicepresidente della Fondazione, appartenente al territorio provinciale diverso da quello del Presidente;

b) nel rispetto dei ruoli e delle competenze artistiche e amministrative delibera con regolamento interno l’assetto organizzativo della Fondazione e procede alla nomina delle funzioni apicali individuando la durata dei contratti;

c) approva il programma annuale di attività proposto dal/dai Direttori artistici;

d) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

e) conferisce incarichi professionali, determinando per ciascun collaboratore le condizioni, le modalità di svolgimento delle prestazioni ed i relativi compensi;

f) assume il personale artistico, riconoscendo nelle assunzioni dei componenti stabili – in presenza di parità di punteggio nelle graduatorie conseguenti a concorsi – la preferenza ai candidati residenti nella regione, tenendo conto della rappresentanza territoriale, linguistica e di genere;

g) assume il personale tecnico-amministrativo tenendo conto della rappresentanza linguistica e delle politiche di genere. L'eventuale motivata deroga è autorizzata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti;

h) delibera sull’ammissione di nuovi soci aderenti e sulle relative condizioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo tre;

i) delibera in ordine all’accettazione di donazioni e lasciti, agli acquisti ed all’alienazione di beni;

j) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio e sulle transazioni;

k) fissa l’ammontare delle indennità di carica da corrispondere ai membri del Collegio dei Revisori nel rispetto della normativa vigente; fissa altresì le tariffe e modalità per il rimborso delle spese di trasferta dei consiglieri e dei membri del Collegio dei Revisori. Non è invece previsto alcun compenso per i consiglieri, neppure sotto forma di gettone di presenza;

l) delibera su ogni altro oggetto d’interesse della Fondazione;delibera su tutte le materie non specificatamente attribuite ad altri organi e qualora lo ritenga opportuno delega al Presidente la cura degli atti relativi alla gestione.

Art. 10
Il Presidente

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. La carica di Presidente, così come quella di Vicepresidente, è ricoperta alternativamente da esponenti dei due diversi territori provinciali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

b) stipula e firma i contratti e tutti gli atti della Fondazione;

c) ordina i pagamenti nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio;

d) sovrintende al buon funzionamento amministrativo e tecnico della Fondazione nel suo complesso ed è repsonsabile della regolare attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

e) assume nei casi di assoluta e improrogabile urgenza ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone poi comunicazione allo stesso nella prima riunione nella quale le decisioni dovranno essere sottoposte a rattifica;

f) con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può conferire, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti dell’organo stesso, a dirigenti o a dipendenti della Fondazione.

In assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente al quale il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può delegare determinate categorie di compiti.

Art. 11
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri, designati uno ciascuno dalle Giunte Provinciali di Bolzano e di Trento ed uno alternativamente dai Comuni di Bolzano e di Trento. La composizione del Collegio deve conformarsi alla proporzionale linguistica riferita alla popolazione residente nella regione.

Il Collegio dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. Eleggono nel proprio ambito il Presidente. Durano in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio esercita il controllo amministrativo, legale e contabile sull'attività della Fondazione e vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e delle regole di buona amministrazione.

I Revisori possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12
Conflitto di interessi. Assenza di vincoli rappresentativi o di mandato verso i designanti gli organi della Fondazione

I componenti di organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti o affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicaizone all’organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea ovvero in caso di omissione della suddetta comunicazione, l’organo di appartenenza può adottare, in relazione alla gravità del conflitto e alla sua prevedibile durata, i provvedimenti della sopsensione o della decadenza.

La nomina di componenti degli organi della Fondazione da parte di enti diversi da essa non comporta rappresentanza degli enti dai quali proviene la designazione né vincoli di mandato verso di essi.

Art. 13
Incompatibilità

E’ fatto divieto al personale dipendente di esercitare altro impiego o professione autonoma o commercio senza l’espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14
Agevolazioni da parte dei soci

Allo scopo di contenere i costi, i soci si impegnano a mettere a disposizione della Fondazione strutture e spazi funzionali all a sua attività artistica gratuitamente o a tariffe ridotte.

Le due realtà provinciali saranno altresì facilitate in modo paritario nella possibilità di avvalersi delle prestazioni dell’Orchestra.

Art. 15
Modifiche dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato, nel rispetto degli scopi della Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata a maggioranza e acquisito il parere favorevole dei soci fondatori.

Il parere dei soci fondatori è espresso entro 60 giorni dal ricevimento delle proposte di modifica trasmesse dal Presidente della Fondazione. Esso si intende favorevole nel caso in cui i soci fondatori non si esprimano entro il predetto termine.

Art. 16
Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, il residuo netto del patrimonio va devoluto ad istituzioni musicali delle due province indicate dai soci fondatori.

Il recesso da socio fondatore o aderente può avvenire solo con il preavviso di un anno, fermi restando gli impegni finanziari per i successivi dodici mesi.

Art. 17
Disposizioni richiamate

Per quanto non contemplato dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile italiano ed alle altre leggi vigenti in materia.

 

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