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d) Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 181)
Riordino degli enti locali

1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 21 novembre 2017, n. 47.

Art. 1 (Oggetto e finalità della legge)

(1)  Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, stabilisce principi e regole sul riordino delle funzioni e dei servizi svolti dagli enti locali e dalla Provincia stessa ai fini di:

  1. garantire a tutta la popolazione le medesime opportunità di sviluppo e livelli minimi uniformi delle prestazioni pubbliche, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del Comune di residenza;
  2. valorizzare l’autonomia dei Comuni, attribuendo ad essi il maggior numero possibile di funzioni e servizi pubblici, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
  3. riordinare le funzioni amministrative e i servizi pubblici provinciali, mantenendo in capo alla Provincia quelli di rilevanza sovracomunale o provinciale e le funzioni di programmazione, di coordinamento e di vigilanza;
  4. valorizzare le forme collaborative intercomunali;
  5. intensificare la collaborazione tra Provincia e Comuni nello svolgimento delle funzioni e dei servizi di interesse comune e favorire il coinvolgimento dei Comuni nello svolgimento delle funzioni provinciali.

Art. 2 (Principi generali sull’autonomia dei Comuni)

(1)  La Provincia rispetta il ruolo primario e fondamentale del Comune, quale ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

(2)  La Provincia rispetta e promuove l’autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa e finanziaria del Comune, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, dallo Statuto di autonomia e dalle leggi sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

(3)  La Provincia garantisce l’adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentali, e in generale delle risorse dei Comuni, al fine dell’ottimale svolgimento delle funzioni e dei servizi a essi attribuiti, tenendo conto delle forme di collaborazione intercomunale.

(4)  Nei rapporti con i Comuni, la Provincia informa tutta la propria azione al principio di leale collaborazione.

Art. 3 (Collaborazione tra Provincia e Comuni)

(1)  Nelle materie di interesse dei Comuni, la Provincia assicura, nell’esercizio delle potestà legislative, regolamentari e amministrative, il coinvolgimento del Consiglio dei Comuni, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, e successive modifiche.

(2)  La Provincia e i Comuni si scambiano reciprocamente le informazioni e i dati utili allo svolgimento delle rispettive funzioni, nel rispetto della pertinente legislazione statale, regionale e provinciale, e in particolare della normativa in materia di riservatezza, di trasparenza e pubblicità degli atti, di procedimento amministrativo, di armonizzazione dei bilanci pubblici, di coordinamento statistico ed informatico dei dati.

(3)  Nei casi di cui all’articolo 5, comma 3, all’articolo 6, comma 3, all’articolo 7, comma 4, e all’articolo 8, comma 2, se entro 60 giorni da quando il Consiglio dei Comuni ha ricevuto dalla Provincia una proposta completa e articolata non si è raggiunta un’intesa, la Giunta provinciale può procedere tenendo conto delle posizioni espresse, dandone comunicazione al Consiglio provinciale e al Consiglio dei Comuni.

Art. 4 (Trasferimento ai Comuni di funzioni amministrative e servizi della Provincia)

(1)  Nelle materie di propria competenza, la Provincia trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative e i servizi pubblici a esse eventualmente connessi, che non richiedono un esercizio unitario a livello provinciale e che sono compatibili con le dimensioni dei territori dei Comuni. A tale scopo si considera anche l’opportunità di svolgere le funzioni e i servizi in forma collaborativa.

(2)  L’allocazione delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici è disposta secondo criteri di unitarietà e complementarietà delle funzioni, di semplificazione istituzionale, di non sovrapposizione e non frammentazione delle funzioni e dei servizi tra la Provincia e i Comuni.

(3)  Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto previa intesa con il Consiglio dei Comuni con legge provinciale. A tal fine la Giunta provinciale, anche su richiesta del Consiglio dei Comuni, presenta un apposito disegno di legge.

(4)  Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto dalla legge per materie organiche, indicando, se necessario, le singole funzioni amministrative che sono trasferite ai Comuni e individuando le funzioni che, all’interno delle materie trasferite, sono riservate alla Provincia, in quanto richiedono un esercizio unitario a livello provinciale, o sono incompatibili con le dimensioni dei Comuni e delle loro forme collaborative.

(5)  Con riferimento alle materie nonché alle funzioni e ai servizi già trasferiti con legge provinciale, la Giunta provinciale, può individuare con regolamento adottato previa intesa con il Consiglio dei Comuni e nel rispetto delle singole leggi di trasferimento, ulteriori funzioni e servizi da trasferire ai Comuni, o ulteriori funzioni e servizi da svolgere in modo unitario a livello provinciale.

(6)  Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, la data dalla quale ha effetto il trasferimento delle funzioni e dei servizi è stabilita dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. Insieme al trasferimento vengono stabilite, se necessario, le risorse occorrenti per lo svolgimento dei compiti trasferiti.

Art. 5 (Autonomia finanziaria dei Comuni)

(1)  La Provincia assicura ai Comuni le risorse finanziarie e non finanziarie necessarie per svolgere integralmente e in modo adeguato le funzioni e i servizi attribuiti, secondo i seguenti principi:

  1. considerazione dell’effettivo fabbisogno dei Comuni;
  2. considerazione delle risorse proprie dei Comuni e della loro possibilità di autofinanziamento;
  3. attuazione della solidarietà intercomunale, mirante alla riduzione degli squilibri economici tra i diversi territori, derivanti da circostanze oggettive;
  4. miglioramento dell’efficienza e della efficacia della amministrazione.

(2)  In caso di trasferimento ai Comuni di ulteriori funzioni e servizi, la legge provinciale garantisce il trasferimento delle risorse finanziare e strumentali necessarie per far fronte alle spese derivanti dai nuovi compiti. Il Consiglio dei Comuni esprime il suo parere alla Provincia in merito alla bozza di atto di trasferimento ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, tenendo anche conto dell’adeguatezza delle risorse finanziarie previste dalla bozza o che sono già a disposizione dei Comuni.

(3)  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e 81 dello Statuto di autonomia e dalle relative leggi provinciali e nel rispetto delle disposizioni in materia della legge di trasferimento, l’effettivo passaggio delle risorse strumentali e umane ai Comuni è disposto con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio dei Comuni.

(4)  Nel caso in cui la legge provinciale o gli atti cui essa rinvia rideterminino le risorse disponibili, devono essere conseguentemente ridefiniti anche le funzioni e i servizi svolti dai Comuni o le finalità che si intendono realizzare.

(5)  Per incentivare un migliore svolgimento delle funzioni comunali e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, gli accordi sulla finanza locale di cui all’articolo 81 dello Statuto di autonomia e alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, possono prevedere misure premiali nei confronti dei Comuni, tenendo anche conto degli esiti dei controlli e delle verifiche di cui all’articolo 8, commi da 5 a 8.

Art. 6 (Svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali)

(1)  I Comuni svolgono le funzioni e i servizi di loro competenza secondo i principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, nel rispetto della legislazione in materia di ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

(2)  I Comuni assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, secondo quanto stabilito dalla normativa statale, regionale e provinciale in materia.

(3)  I Comuni esercitano le proprie funzioni con modelli organizzativi volti a garantire la riduzione degli oneri burocratici per i soggetti amministrati e la riduzione dei costi amministrativi del decentramento, anche sulla base di atti di indirizzo e coordinamento approvati dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio dei Comuni.

(4)  Sono fatte salve le leggi speciali che, per lo svolgimento di determinati servizi pubblici, prevedono la costituzione di enti o organismi appositi, o particolari modalità di affidamento.

Art. 7 (Forme collaborative intercomunali)      delibera sentenza

(1)  Per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attribuiti dalla legge provinciale, i Comuni possono utilizzare le forme collaborative intercomunali previste dalle leggi sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, compreso l’utilizzo in avvalimento delle strutture organizzative di un altro Comune o di una altra forma collaborativa.

(2)  Il ricorso a forme collaborative intercomunali è diretto principalmente a garantire la qualità e l’efficienza nello svolgimento delle funzioni e dei servizi pubblici.

(3)  La legge provinciale stabilisce quali funzioni e servizi sono svolti dai Comuni attraverso una forma collaborativa intercomunale, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficienza, qualità, economicità e semplificazione, o in adempimento di obblighi derivanti dalla normativa statale o dell’Unione europea, ovvero per finalità di coordinamento della finanza locale ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto di autonomia.

(4)  Per lo svolgimento in forma collaborativa intercomunale delle funzioni e dei servizi comunali, la Giunta provinciale può determinare, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, ambiti territoriali ottimali, in attuazione dei principi e delle norme di cui al comma 3. A ciascun ambito territoriale appartengono Comuni con caratteristiche socioeconomiche e geografiche possibilmente omogenee, e di norma contigui territorialmente.

(5)  Gli accordi sulla finanza locale di cui all’articolo 81 dello Statuto di autonomia e alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, possono prevedere di destinare risorse aggiuntive, anche a valere su finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, a favore dei Comuni che deliberano autonomamente di svolgere le loro funzioni e i loro servizi attraverso una forma collaborativa intercomunale.

(6)  Le convenzioni di cui all’articolo 40 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, regolamentano in dettaglio i rapporti tra i Comuni interessati. In particolare, esse stabiliscono:

  1. le funzioni e i servizi oggetto della convenzione, da svolgere in forma associata;
  2. le finalità della gestione associata;
  3. le strutture organizzative dei singoli Comuni partecipanti alla gestione associata, nonché i compiti e le funzioni da esse specificamente svolti;
  4. le modalità per lo svolgimento coordinato e integrato delle funzioni e dei compiti attribuiti ai singoli Comuni, con particolare riguardo agli obblighi di informazione nei confronti delle strutture organizzative di cui alla lettera c), posti a carico delle strutture degli altri Comuni in convenzione;
  5. le modalità per la gestione integrata delle infrastrutture utilizzate da più enti;
  6. le figure che svolgono la funzione di referente per i Comuni interessati e il Comune capofila, ove sia richiesto dalle funzioni e dai servizi associati;
  7. le condizioni e le modalità per il distacco o la messa a disposizione a un Comune di personale di altri Comuni;
  8. le spese poste a carico dei singoli Comuni e le regole sul riparto delle spese comuni relative alla gestione delle funzioni e dei servizi associati;
  9. gli organi dei Comuni ai quali sono affidate la funzione di indirizzo e coordinamento per il raggiungimento delle finalità della convenzione e le funzioni di monitoraggio e verifica;
  10. la decorrenza e la durata della convenzione;
  11. le modalità di recesso di un Comune e le modalità di risoluzione della convenzione;
  12. le condizioni per un’eventuale adesione di altri Comuni alla convenzione.

(7)  La Giunta provinciale approva le relative convenzioni-tipo d’intesa con il Consiglio dei Comuni.

(8)  Se necessario, la convenzione può prevedere il passaggio di personale tra i Comuni in convenzione, nel rispetto delle disposizioni in materia di coordinamento della finanza locale e del contratto collettivo di lavoro.

massimeDelibera 6 dicembre 2022, n. 906 - Approvazione degli allegati A e B alla convenzione tipo collaborazione intercomunale
massimeDelibera 19 novembre 2019, n. 961 - Autorizzazione alla firma di un accordo aggiuntivo per la finanza locale 2019 riguardante il finanziamento delle collaborazioni intercomunali ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 16 novembre 2017, Nr. 18
massimeDelibera 19 novembre 2019, n. 960 - Determinazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della legge provinciale n. 18 del 16.11.2017
massimeDelibera 13 novembre 2018, n. 1161 - Approvazione della convenzione-tipo per la collaborazione intercomunale (modificata con delibera n. 1349 del 11.12.2018 e delibera n. 861 del 22.10.2019)

Art. 7/bis (Ambito territoriale ottimale e autorità d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani)

(1) Al fine di organizzare i servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e in attuazione delle disposizioni statali vigenti, la Provincia autonoma di Bolzano individua un unico ambito territoriale ottimale, corrispondente all’intero territorio provinciale. La Provincia, i Comuni e le comunità comprensoriali esercitano in forma associata, attraverso l’autorità d’ambito, le funzioni e le attività in materia di rifiuti urbani loro attribuite.

(2) L’autorità d’ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnica, giuridica, amministrativa e contabile; essa organizza, affida e controlla il servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo gli indirizzi fissati dalla Provincia e in conformità alla legislazione e pianificazione provinciale.

(3) L’autorità d’ambito è costituita con la sottoscrizione di una convenzione da parte degli enti di cui al comma 1 e si compone dei seguenti organi: l’assemblea, il/la presidente, l’organo esecutivo, il direttore/la direttrice e il revisore unico/la revisora unica dei conti.

(4) L’autorità d’ambito opera in nome e per conto degli enti associati e può avvalersi dei loro uffici e delle loro risorse umane per assolvere alle proprie funzioni e ai propri compiti.

(5) La convenzione con cui è costituita l’autorità d‘ambito disciplina:

  1. le quote di partecipazione degli enti associati nell’assemblea dell’autorità d’ambito; la ripartizione delle quote è determinata in base alla popolazione residente nel territorio di ciascun ente;
  2. le modalità di funzionamento degli organi dell’autorità d’ambito;
  3. l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
  4. il sistema tariffario che assicura l’accessibilità del servizio e garantisce un livello tariffario coerente con il costante miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio stesso;
  5. le modalità di conferimento degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all’autorità d’ambito al termine della prima fase di esercizio di cui al comma 7.

(6) La Giunta provinciale approva, sentito il Consiglio dei Comuni, lo schema di convenzione e lo trasmette agli enti locali ai fini della sua adozione. La Provincia e gli enti locali sottoscrivono la convenzione entro 90 giorni dalla sua trasmissione.

(7) Nella prima fase di esercizio, della durata di 5 anni, l’autorità d’ambito esegue una ricognizione dell’impiantistica intermedia e finale di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, compresa l’impiantistica di proprietà di soggetti diversi dagli enti pubblici di riferimento. L’autorità d’ambito acquisisce dagli enti associati tutti gli elementi utili a effettuare un’analisi del fabbisogno relativo al servizio, e nello specifico in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da gestire, degli obiettivi di recupero e della raccolta differenziata, sia per l’ambito territoriale ottimale nel suo complesso sia per le varie aree. In seguito all’analisi dei predetti elementi, l’autorità d’ambito stabilisce le modalità di realizzazione e di svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

(8) Al termine della prima fase gli enti associati:

  1. conferiscono gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali all’autorità d’ambito che subentra in tutti i rapporti giuridici previsti nelle convenzioni e nei contratti di affidamento con i gestori del servizio;
  2. cessano di svolgere tutte le funzioni in materia di rifiuti urbani, le quali passano all’autorità d’ambito, compresa l’indizione di nuove procedure di gara per l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.

(9) I costi operativi dell’autorità d’ambito sono coperti in quota tramite parte dei proventi tariffari ai sensi delle direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. La Giunta provinciale stabilisce la quota parte della tariffa che gli enti locali devono versare alla Provincia per l’espletamento delle attività fino alla piena operatività dell’autorità d’ambito e comunque entro la conclusione del periodo di cui al comma 7. 2)

2)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.

Art. 8 (Poteri della Provincia)

(1)  Oltre alle funzioni e ai servizi di rilevanza sovracomunale e provinciale, alla Provincia spettano le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di monitoraggio e vigilanza, finalizzate anche a garantire livelli minimi di omogeneità e integrazione dei contenuti nello svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici su tutto il territorio provinciale.

(2)  Nelle materie trasferite ai Comuni, la Provincia esercita il potere di indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale, da adottare nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, previa intesa con il Consiglio dei Comuni.

(3)  Fatte salve speciali disposizioni legislative, i predetti atti sono finalizzati ad assicurare su tutto il territorio provinciale uno sviluppo unitario del sistema dei Comuni e un livello minimo di prestazioni a favore dei cittadini e delle cittadine nonché delle imprese.

(4)  Gli atti di indirizzo e coordinamento vincolano i destinatari esclusivamente al conseguimento degli obiettivi o dei risultati in essi stabiliti.

(5)  La Giunta provinciale esercita la vigilanza e la tutela ai sensi dell’articolo 54, comma 1, cifra 5, dello Statuto di autonomia e le funzioni ai sensi dell’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia.

(6)  Per la verifica del regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali, la Giunta provinciale può disporre idonei controlli, anche a campione.

(7)  La vigilanza e i controlli sono disposti ed effettuati nel rispetto del principio di leale collaborazione, limitando al minimo indispensabile gli oneri amministrativi posti a carico dei Comuni nei cui confronti essi sono svolti. I Comuni sono tenuti a fornire le necessarie informazioni di cui la Provincia o i suoi enti e organismi strumentali non siano già in possesso.

(8)  I poteri di vigilanza e controllo sono esercitati dalla struttura amministrativa competente, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

(9)  In esito alle verifiche e ai controlli, la Giunta provinciale può esercitare i poteri di cui agli articoli 10 e 11.

Art. 9 (Verifica dell’adeguatezza del trasferimento di funzioni, servizi e relative risorse strumentali ai Comuni)

(1)  Qualora dai controlli effettuati dalla Giunta provinciale, ovvero da documentate segnalazioni dei Comuni interessati o del Consiglio dei Comuni, emerga che il mancato o il non adeguato svolgimento delle funzioni e dei servizi trasferiti, da parte di un singolo Comune o di più Comuni, è dovuto a ragioni non imputabili ai Comuni stessi, ed in particolare all’insufficiente disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie, la Giunta provinciale adotta subito i provvedimenti necessari a mettere i Comuni interessati nelle condizioni di svolgere le proprie funzioni e i propri servizi, o ne promuove l’adozione da parte degli organi competenti.

Art. 10 (Potere sostitutivo della Provincia)

(1)  La Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni, in caso di mancata adozione di atti obbligatori per previsione di legge o per regolamento al quale la legge rinvia.

(2)  La Giunta provinciale assegna all’ente inadempiente, dopo averlo sentito, un congruo termine, comunque non inferiore a 30 giorni, per adottare i necessari provvedimenti, salvo deroga motivata da ragioni d’urgenza. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito nuovamente l’ente inadempiente, la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo previsto dall’articolo 54 dello Statuto di autonomia, anche mediante la nomina di un commissario/una commissaria ad acta.

(3)  Se necessario, la Giunta provinciale e il commissario/la commissaria ad acta si avvalgono delle strutture dell’ente inadempiente, il quale è tenuto a fornire la collaborazione e i documenti necessari.

(4)  Nel caso in cui il provvedimento in sostituzione dell’ente inadempiente sia un atto distinto dalla deliberazione con la quale la Giunta provinciale dispone la sostituzione, l’ente sostituito conserva il potere di compiere gli atti dei quali è stata rilevata l’omissione, fino a quando la Giunta o il commissario/la commissaria ad acta non abbia chiesto all’ente la collaborazione di cui al comma 3.

(5)  Gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti sostitutivi sono a carico dell’ente inadempiente.

Art. 11 (Misure sanzionatorie in ordine a inadempimenti dei Comuni)

(1)  Salve specifiche disposizioni di legge, gli accordi sulla finanza locale di cui all’articolo 81 dello Statuto di autonomia e alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, possono prevedere, nell’ambito degli strumenti di coordinamento della finanza locale, misure sanzionatorie nei confronti dei Comuni che non adempiano compiutamente agli obblighi loro imposti.

(2)  L’applicazione delle misure sanzionatorie non esclude l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 10, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 12 (Norme di prima applicazione sul trasferimento di funzioni provinciali)

(1)  In prima applicazione della presente legge, sono trasferiti ai Comuni le seguenti funzioni e i seguenti compiti:

  1. funzioni e compiti relativi al finanziamento dei comitati per l’educazione permanente ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche;
  2. funzioni e compiti relativi al finanziamento delle scuole dell’infanzia, ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2, della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5. È fatto salvo che la Provincia può effettuare ulteriori spese per il funzionamento didattico-amministrativo delle scuole dell’infanzia;
  3. funzioni e compiti relativi al finanziamento dei servizi di refezione scolastica ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7.

(2)  Le seguenti funzioni di polizia amministrativa vengono delegate ai sindaci e alle sindache dei comuni territorialmente competenti:

  1. il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da gioco e di attrazione, nonché il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli pubblici che ricadono nella competenza territoriale di un solo comune; il sindaco/la sindaca competente esercita inoltre le relative funzioni amministrative;
  2. il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli  86, quarto comma, 88, 115 e 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, e successive modifiche, e la vidimazione dei registri di cui all’articolo 16 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”, e successive modifiche; 3)
  3. la posticipazione dell’orario di chiusura di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 213/1.4, e successive modifiche. Per motivi di ordine e sicurezza pubblica potrà sempre essere disposto un orario d’esercizio ridotto.

(3)  Le funzioni e i compiti trasferiti sono svolti dai Comuni ai sensi della legislazione provinciale vigente.

(4)  Se fossero necessarie ulteriori risorse rispetto a quelle già spettanti ai Comuni, verranno definite in un accordo aggiuntivo sulla finanza locale relativo all’anno 2018 e 2019.

(5)  Le funzioni ed i compiti di cui al comma 1 sono trasferiti con il 1° gennaio 2019, quelli di cui al comma 2 con il 1° gennaio 2018.

3)
La lettera b) dell'art. 12, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 18, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo”)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da gioco e di attrazione, nonché il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli pubblici che ricadono nella competenza territoriale di un solo comune sono delegati al sindaco competente per territorio, che esercita altresì le relative funzioni amministrative.”

(2)  I commi 2 e 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, vengono così sostituiti:

“2. La Commissione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni ed è composta da:

  1. il direttore dell’ufficio provinciale prevenzione incendi o da una persona da egli incaricata, che la presiede;
  2. un ingegnere o un architetto;
  3. un esperto in materia di prevenzione incendi;
  4. un esperto di elettrotecnica;
  5. un esperto di medicina di emergenza;
  6. un rappresentante della Questura;
  7. una rappresentante o un rappresentante del settore Event Management o del settore ricettivo;
  8. una rappresentante o un rappresentante del settore della cultura giovanile.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell’Agenzia per la protezione civile o della ripartizione provinciale Enti locali.”

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, “Per la disciplina dell’educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”)

(1)  I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“3. I competenti uffici provinciali coordinano il sistema dei comitati per l’educazione permanente. A tal fine i comitati per l’educazione permanente trasmettono agli uffici provinciali annualmente una documentazione che comprende una relazione riguardante le attività dell’anno passato e una previsione per l’anno a venire. Qualora i comitati per l’educazione permanente presentino una analoga documentazione anche all’amministrazione comunale, inoltrano agli uffici provinciali solo una relativa copia.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Provincia può concedere ulteriori finanziamenti ai sensi degli articoli 9 e 11.a favore dei comitati di educazione permanente e di organizzazioni che li supportano.

5. Per lo sviluppo e il supporto dei comitati per l’educazione permanente la Provincia può adottare e finanziare apposite iniziative.”

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997”)

(1)  Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, è inserito il seguente comma:

“1/bis Le comunità comprensoriali rispettivamente i comuni si obbligano al rispetto del vincolo di destinazione come pista ciclabile. Con regolamento sono stabilite la durata e le modalità di modifica della destinazione.”

Art. 16 (Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)

(1)  Dopo il comma 2/bis dell’articolo 7/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, sono inseriti i seguenti commi 2/ter, 2/quater e 2/quinquies:

“2/ter Tramite il fondo di rotazione possono essere concessi finanziamenti a Comuni in dissesto o predissesto che sono necessari per la riduzione dei mutui del comune ovvero delle sue società partecipate al 100 per cento. Con gli accordi di cui all’articolo 2, sono definite le modalità per la concessione ed i relativi requisiti, la quota che i Comuni sono obbligati a restituire e le relative rate, nonché le modalità di pagamento a favore dei Comuni.

2/quater I Comuni possono mettere a disposizione del fondo di rotazione mezzi finanziari anche per finanziare opere di investimenti di altri comuni della provincia. Con gli accordi di cui all’articolo 2, sono definiti i relativi requisiti e le modalità per la restituzione dei mezzi finanziari ai Comuni.

2/quinquies La Giunta provinciale è comunque autorizzata a far affluire al bilancio provinciale quote del fondo di rotazione, nei limiti delle relative disponibilità.”

Art. 17 (Norme finali e transitorie)

(1)  Restano fermi le funzioni, i compiti e i servizi già attribuiti o delegati ai Comuni, ai sindaci e alle sindache alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2)  Fino all’emanazione della specifica legge provinciale di attuazione dell’articolo 5, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di finanza e di tributi locali, purché non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.

(3)  Fino a quando non sia diversamente disposto, restano fermi gli ambiti territoriali determinati ai sensi delle vigenti discipline di settore, ai fini dello svolgimento in forma collaborativa di determinate funzioni e servizi.

(4)  I poteri di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 sono esercitati anche nei confronti degli enti istituiti nell’ambito delle forme collaborative dei Comuni, nonché nei confronti delle Comunità comprensoriali di cui alla legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche.

(5)  I procedimenti relativi alle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 12, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dall’Amministrazione provinciale.

Art. 18 (Disposizione finanziaria)

(1)  Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 8.300.000,00 euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede:

  1. quanto a euro 400.000,00 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, nell’ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio nella missione 05 all’interno del programma 02;
  2. quanto a euro 1.800.000,00 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, nell’ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio nella missione 04 all’interno del programma 01;
  3. quanto a euro 6.100.000,00 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, nell’ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio nella missione 04 all’interno del programma 07.

(2)  La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 19 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionA Comuni
ActionActiona) Legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10 
ActionActionb) Legge provinciale 8 febbraio 2010 , n. 4
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2017, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18
ActionActionArt. 1 (Oggetto e finalità della legge)
ActionActionArt. 2 (Principi generali sull’autonomia dei Comuni)
ActionActionArt. 3 (Collaborazione tra Provincia e Comuni)
ActionActionArt. 4 (Trasferimento ai Comuni di funzioni amministrative e servizi della Provincia)
ActionActionArt. 5 (Autonomia finanziaria dei Comuni)
ActionActionArt. 6 (Svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali)
ActionActionArt. 7 (Forme collaborative intercomunali)     
ActionActionArt. 7/bis (Ambito territoriale ottimale e autorità d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani)
ActionActionArt. 8 (Poteri della Provincia)
ActionActionArt. 9 (Verifica dell’adeguatezza del trasferimento di funzioni, servizi e relative risorse strumentali ai Comuni)
ActionActionArt. 10 (Potere sostitutivo della Provincia)
ActionActionArt. 11 (Misure sanzionatorie in ordine a inadempimenti dei Comuni)
ActionActionArt. 12 (Norme di prima applicazione sul trasferimento di funzioni provinciali)
ActionActionArt. 13 (Modifica della , “Norme in materia di pubblico spettacolo”)
ActionActionArt. 14 (Modifica della , “Per la disciplina dell’educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della , “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997”)
ActionActionArt. 16 (Modifiche della , “Disposizioni in materia di finanza locale”)
ActionActionArt. 17 (Norme finali e transitorie)
ActionActionArt. 18 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 19 (Entrata in vigore)
ActionActione) Legge provinciale 31 agosto 2022, n. 11
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 10 maggio 2023, n. 10
ActionActionB Comunità comprensoriali
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