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Delibera 17 ottobre 2017, n. 1123
Modalità di elezione del consiglio dei sanitari dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e revoca della precedente deliberazione n. 2135 del 20/12/2010

Visto l'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche;

Visto l'art. 27 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, recante la „Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale“, attraverso il quale sono stati ridefiniti la composizione e le attribuzioni del Consiglio dei sanitari dell'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano;

Preso atto che ai sensi del sopraccitato articolo 27, comma 4, il Consiglio dei sanitari è comunque un organismo interno dell'Azienda Sanitaria che svolge ora anche funzioni di consulenza tecnico – sanitaria e fornisce pareri alla direzione aziendale per le attività tecnico-sanitarie di particolare rilievo organizzativo; e preso atto che il Consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni,

Preso atto che, ai sensi del sopraccitato nuovo articolo 27, comma 1, il Consiglio dei sanitari è composto, oltre alla direttrice sanitaria/al direttore sanitario come presidente, dalla direttrice/dal direttore tecnico-assistenziale, dalla direttrice/dal direttore dell’unità organizzativa per il governo clinico, da 18 membri elettivi, suddivisi nel seguente modo:

a) sette rappresentanti del personale medico ospedaliero, di cui tre eletti nel Comprensorio sanitario di Bolzano, due nel Comprensorio sanitario di Merano, uno nel Comprensorio sanitario di Bressanone e uno nel Comprensorio sanitario di Brunico;

b) una/un rappresentante dei medici di medicina generale;

c) una/un rappresentante dei pediatri li libera scelta;

d) una/un rappresentante del personale medico veterinario;

e) due rappresentanti del personale dirigente sanitario non medico;

f) una/un farmacista;

g) tre rappresentanti del personale infermieristico, di cui una/uno in rappresentanza della dirigenza tecnico-assistenziale;

h) due rappresentanti del personale tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione;

Preso atto che ai sensi del sopraccitato articolo 27, comma 2 alle riunioni del Consiglio dei sanitari partecipa, in qualità di uditrice/uditore, un medico libero professionista in rappresentanza delle strutture sanitarie private con cui siano stati stipulati convenzioni;

Visto l'articolo 33, commi 1, 2, e 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che gli organi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per essi previsto e che entro tale termine devono essere ricostituiti; in caso contrario essi sono prorogati per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo e possono nel periodo di proroga adottare, pena la legittimità degli atti stessi, esclusivamente atti urgenti e indifferibili;

Preso atto che ai sensi dell’articolo 37, comma 1 della legge provinciale n. 3/2017 l’elezione dovrà avvenire entro il termine perentorio di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge e che le funzioni del Consiglio dei sanitari saranno svolte dal Consiglio dei sanitari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;

Accertato che si debba provvedere, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali, ai criteri riguardo le modalità di elezione ai fini della nomina definitiva del Consiglio dei sanitari;

Considerato necessario provvedere alla nomina di una apposita commissione, alla quale attribuire le funzioni inerenti lo svolgimento delle elezioni;

Tenuto conto che la composizione del Consiglio dei sanitari debba rispecchiare la consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento generale della popolazione del 2011, riferita alla consistenza dei gruppi in ambito provinciale e debba rispettare la parificazione fra uomini e donne, come prevista dalla Legge provinciale del 8 marzo 2010, n. 5 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che l'articolo 27, comma 4, della legge provinciale n. 3/2017 e successive modifiche prevede, che le materie su cui il Consiglio dei sanitari debba fornire parere obbligatorio sono individuate dalla Giunta provinciale;

Tenuto conto che il Decreto del Presidente della Provincia del 20 marzo 2002, n. 7, deve essere abrogato in quanto le materie in cui il Consiglio dei sanitari debba dare parere obbligatorio al Direttore generale sono già stabilite dal Decreto Legislativo n. 502/1992;

constatato che le modalità di elezione, fissate con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2135 del 20 dicembre 2010, debbano essere nuovamente definite in base al riordino della struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale;

Tutto ciò premesso e sentita la relatrice, la Giunta provinciale

delibera

a voti unanimi espressi nei modi di legge:

1. Ai fini della determinazione delle modalità di elezione del Consiglio dei sanitari, si stabilisce quanto segue:

1.1 I rappresentanti del personale medico aziendale vengono eletti sulla base di un’unica lista e in un unico seggio elettorale (i Comprensori ed i presidi periferici fungono da sede distaccata). A tutti gli aventi diritto al voto (dipendenti a tempo determinato e indeterminato) spettano fino a 4 voti di preferenza.

1.2 Le/I rappresentanti delle rimanenti figure professionali previste, sono eletti in un unico collegio elettorale (i Comprensori ed i presidi periferici fungono da sede distaccata) su unica lista distinta per profilo professionale;

1.3 Ogni dipendente, a tempo determinato e indeterminato appartenente alle figure professionali separatamente rappresentate in seno al Consiglio dei sanitari può partecipare alle elezioni, indicando un numero di nominativi non superiore a quello delle/dei rappresentanti alla cui elezione è chiamata o chiamato a concorrere, ed esprimere la preferenza mediante indicazione del nominativo della candidata/del candidato;

1.4 La Direttrice Generale/il Direttore Generale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, provvede alla formazione delle liste di candidati, formate in ordine alfabetico, quante sono le figure professionali del ruolo sanitario dipendenti dall'Azienda separatamente rappresentate in seno al Consiglio dei Sanitari; da dette liste deve risultare predeterminata la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nell'area medica e rispettivamente non medica nel rispetto della proporzionale globale dell'organo;

1.5 Viene nominato quale membro del Consiglio dei sanitari la candidata/il candidato che riceve il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto quella/quello con più anzianità di servizio;

1.6 Qualora per una o più figure professionali di componenti il Consiglio dei sanitari nessun avente diritto si presenti ovvero candidi, con la conseguenza che il numero dei componenti del medesimo Consiglio sarebbe inferiore a quello previsto di 21, la Direttrice Generale/il Direttore Generale provvede nominando d'ufficio il membro o i membri, appartenenti alle medesime figure professionali ai fini di garantire il necessario apporto tecnico. Comunque la maggioranza dei membri dovrà essere di estrazione elettiva;

1.7 In caso di dimissioni di uno dei membri del Consiglio dei sanitari, subentra la prima persona non eletta, che figura nella lista delle/dei candidati della rispettiva figura professionale. Qualora non dovesse esistere la corrispondente lista delle/dei candidati, ovvero questa dovesse già essere esaurita, la Direttrice Generale/il Direttore Generale provvede nominando d'ufficio il membro o i membri, appartenenti alle medesime figure professionali. Comunque la maggioranza dei membri dovrà essere di estrazione elettiva;

1.8 Di istituire presso l'Azienda sanitaria, in occasione delle elezioni, una commissione elettorale avente competenza in materia di svolgimento delle elezioni medesime, composta nel modo seguente:

- una funzionaria o un funzionario del ruolo amministrativo dell'Azienda sanitaria, che svolge funzioni di presidente;

- una funzionaria o un funzionario dell'Assessorato alla Sanità;

- due rappresentanti sindacali, uno del personale medico ed uno del personale non medico;

1.9 La composizione della commissione elettorale deve rispettare la consistenza dei gruppi linguistici, come risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione riferita all'ambito territoriale dell'Azienda sanitaria e precisamente:

Gruppo linguistico italiano:  1

Gruppo linguistico tedesco:  3

Gruppo linguistico ladino:  0

La commissione elettorale deve essere composta nel rispetto della parificazione fra uomo e donna come previsto dalla legge provinciale dell’8 marzo 2010, n. 5.

1.10 Le funzioni di segreteria del Consiglio dei sanitari sono svolte da una dipendente o un dipendente dell'Azienda sanitaria appartenente al ruolo amministrativo di qualifica non inferiore alla sesta;

2. Il Presidente della Provincia viene autorizzato ad abrogare il Decreto del Presidente della Provincia del 20 marzo 2002, n. 7, che individua le materie nelle quali il Consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al Direttore generale.

3. La presente delibera revoca la precedente delibera della Giunta provinciale n. 2135 del 20/12/2010.

 

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