(1) La Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina, con le sue direzioni scolastiche musicali, è competente per l’offerta delle scuole musicali. Essa ha il compito, ai sensi della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, di promuovere e divulgare un’ampia formazione musicale di base a tutti livelli, tramite opportune offerte formative e altri provvedimenti diretti all’assolvimento di detti compiti.
(2) fino (4) 11)
(5) Il direttore/La direttrice provinciale delle scuole di musica è diretto superiore dei direttori e delle direttrici delle scuole musicali e del personale assegnato all’unità sezione musica popolare.
(6) I direttori e le direttrici delle scuole di musica esercitano le funzioni di cui all’articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. In particolare dirigono le Scuole di musica e provvedono alla pianificazione, al coordinamento, alla promozione e al controllo di tutte le attività delle rispettive scuole di musica e sono i diretti superiori del personale docente e amministrativo assegnato.
(7) Alla Direzione provinciale Scuola musicale è assegnata, quale centro di coordinamento, l’unità sezione musica popolare con le seguenti competenze:
- svolgere attività di ricerca, diffusione e valorizzazione del patrimonio musicale;
- curare l’edizione di pubblicazioni e di contributi scientifici;
- programmare e svolgere corsi specifici di formazione.
(8) Le rette scolastiche e i canoni di noleggio per strumenti musicali sono stabiliti e disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale.
(9) L’assessore/L’assessora competente per la Direzione Istruzione e Formazione ladina può delegare la gestione delle scuole di musica delle località ladine alla Direzione provinciale Scuola musicale tedesca. In ogni caso, le varie forme di collaborazione tra la direzione provinciale e le scuole di musica delle località ladine sono regolamentate da un apposito accordo tra gli assessori/le assessore competenti.