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Delibera 29 agosto 2017, n. 928
Criteri per la concessione di agevolazioni per associazioni di rappresentanza, enti di ricerca ed organizzazioni pubbliche e private - Revoca parziale della D.G.P. 110/2007 (modificata con delibera n. 982 del 02.10.2018)

Allegato

Criteri di attuazione della legge regionale 28 luglio 1988, n. 15 Agevolazioni per associazioni di rappresentanza, enti di ricerca ed organizzazioni pubbliche e private

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni finalizzate alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativo, ai sensi della legge regionale 28 luglio 1988, n. 15, e successive modifiche a favore di associazioni di rappresentanza, enti di ricerca ed organizzazioni pubbliche e private.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che non siano aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Art. 2
Beneficiari

1 Possono richiedere un contributo i seguenti soggetti:

a) associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi della legislazione regionale, con sede in provincia di Bolzano;

b) enti di ricerca, università, associazioni e altre organizzazioni pubbliche e private.

Art. 3
Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo deve essere redatta sulla modulistica predisposta dall’ufficio provinciale competente e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’ente richiedente.

2. La domanda di contributo con la documentazione allegata deve essere inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC) con le modalità previste dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e successive modifiche ed integrazioni, alla casella di posta elettronica certificata dell’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione.

3. Alle domande va allegata la seguente documentazione:

a) preventivi di spesa o distinta dettagliata delle spese; devono essere indicate le ore di lavoro ed il relativo costo unitario;

b) descrizione dell’iniziativa, con indicazione degli obiettivi, dei tempi di realizzazione nonché dei concreti effetti e delle conseguenze;

c) un cronoprogramma delle spese, per quelle iniziative, la cui realizzazione si svolge in un arco temporale pluriennale massimo di tre anni;

d) eventuali ulteriori documenti richiesti dall’ufficio provinciale competente.

4. Possono essere presentate più domande all’anno.

5. Le domande incomplete o non completate entro i termini fissati dall'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione sono archiviate d'ufficio.

6. Eventuali ulteriori comunicazioni non devono avvenire tramite PEC, ma possono essere inoltrate all’ufficio via e-mail all’indirizzo ufficiale dello stesso.

Art. 4
Iniziative ammissibili

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative:

a) organizzazione di attività informative su attuali temi economici e cooperativistici;

b) studi, analisi e ricerche o attività similari effettuati per ampliare le conoscenze e per approfondire tutti gli aspetti legati alla promozione e allo sviluppo della cooperazione o ad un settore particolare di essa;

c) organizzazione di convegni e seminari su tematiche di interesse cooperativo;

d) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni dirette a promuovere il modello e l'esperienza cooperativistici;

e) iniziative nelle scuole volte a diffondere gli ideali, i valori e la cultura cooperativistica anche attraverso stage di studio e scambi di esperienze tra scuole;

f) progetti di divulgazione della cooperazione nel mondo accademico, inclusi premi e borse di studio riferiti a tesi di laurea o dottorati di ricerca;

g) produzione e divulgazione di audiovisivi, programmi televisivi o stampe, pubblicazione di saggi, ricerche, risultati di indagini e studi su supporti sia cartacei sia informatici inerenti alla cooperazione sotto il profilo giuridico, economico, finanziario, storico, sociologico e culturale;

h) scambi di esperienze con organismi ed organizzazioni nazionali, comunitari o esteri che operano nell'ambito della cooperazione o la promuovono.

2. Per ciascuna iniziativa è ammissibile una spesa minima di 3.000,00 euro e una spesa massima di 100.000,00 euro.

3. La spesa ammessa in totale deve essere arrotondata per difetto ai cento euro inferiori.

4. Dal materiale prodotto nel corso dell’iniziativa deve essere chiaramente visibile il logo della Provincia e riconoscibile che l’iniziativa è stata realizzata con il contributo provinciale.

5. Le iniziative devono essere riferite al territorio provinciale ovvero essere di chiaro interesse per l’economia locale.

Art. 5
Imposta sul valore aggiunto

1. Se il beneficiario non è soggetto all’imposta sul valore aggiunto e quest’ultima rappresenta un fattore di costo, l’imposta sul valore aggiunto può essere ammessa come spesa agevolabile.

Art. 6
Spese ammissibili

1. Nell’ambito delle iniziative di cui all’articolo 4 possono essere ammesse a contributo le seguenti spese:

a) spese per relatrici/relatori, consulenti ed esperte/esperti esterni per un importo massimo di 85 euro all’ora, IVA esclusa;

b) rimborso spese (viaggio, vitto e alloggio) secondo la tariffa fissata dall’amministrazione provinciale;

c) costo del personale interno direttamente coinvolto nella realizzazione dell’iniziativa per un importo massimo di Euro 45 all’ora;

d) spese per traduzioni;

e) spese per affitto sala, noleggio attrezzatura tecnica;

f) spese per la predisposizione, duplicazione, pubblicazione di materiale didattico, di inviti, di materiale informativo, di studi e ricerche;

g) spese per l‘affitto dell’area espositiva;

h) spese di noleggio, montaggio e smontaggio, allestimento dello stand e della relativa dotazione;

i) spese di pulizia, spese per la copertura assicurativa, per la custodia dello stand e della relativa dotazione;

j) altre spese direttamente connesse all’iniziativa.

Art. 7
Spese non ammissibili

1. Non possono essere ammesse a contributo:

a) le spese relative a pasti, rinfreschi, buffet, omaggi di ogni tipo;

b) le spese per iniziative riferite a singole cooperative;

c) le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda;

d) le spese di gestione legate all’ordinaria attività del beneficiario;

e) le spese per l’acquisto di beni di investimento;

f) le spese di viaggio, vitto ed alloggio di chi partecipa alle iniziative – salvo quelle per la partecipazione alle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), limitatamente a tre persone per organizzazione e secondo la tariffa fissata dall’amministrazione provinciale.

Art. 8
Ammontare del contributo

1. Per le iniziative di cui all’articolo 4 può essere concesso un contributo fino al 60 per cento della spesa ammessa.

2. Progetti di interesse generale possono essere finanziati per intero dalla Provincia, a condizione che siano realizzati dalla maggioranza delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo con sede in Alto-Adige, riconosciute ai sensi della legislazione regionale.

Art. 9
Liquidazione

1. La domanda di liquidazione con la documentazione di spesa deve essere inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC) con le modalità previste dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e successive modifiche ed integrazioni, alla casella di posta elettronica certificata dell’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione. La liquidazione dei contributi avviene in un’unica soluzione o in più rate.

2. Alla domanda di liquidazione, da redigere sul modulo appositamente predisposto dall’ufficio competente, deve essere allegata la seguente documentazione in formato PDF:

a) documenti di spesa: fatture e note spese relative alle iniziative approvate ed emesse dopo l’inoltro della domanda di contributo e prospetto delle spese sostenute relative al personale interno firmato dal/dalla legale rappresentante; se tale documentazione è redatta in forma sintetica, essa deve essere corredata da una dichiarazione, firmata da chi ha emesso le singole fatture, da cui risultino le singole voci e i relativi prezzi unitari, la cui somma costituisce l’importo totale. I documenti di spesa devono essere intestati al richiedente;

b) dichiarazione di avvenuto pagamento dei documenti di spesa di cui alla lettera a), con indicazione della data di pagamento oppure la copia dell’attestazione di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico o assegno bancario o postale. Non sono ammesse compensazioni;

c) relazione firmata dal/dalla legale rappresentante, contenente una descrizione dell’iniziativa realizzata, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati e, nel caso di corsi di formazione, l’elenco o registro delle presenze;

d) ove presente, il materiale idoneo a dimostrare l’avvenuta effettuazione dell’iniziativa, i risultati degli studi, delle ricerche, delle indagini effettuate, il materiale informativo realizzato. Sul materiale citato deve essere visibile il logo della Provincia, pena la riduzione del contributo di 10 (dieci) punti percentuali;

e) ove presenti, l’indicazione delle entrate conseguite in relazione al progetto.

3. La documentazione di spesa deve essere presentata entro luglio dell’anno successivo a quello di concessione del contributo o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso inutilmente tale termine, il contributo viene revocato. Per gravi e motivate ragioni l’ufficio competente può concedere una proroga fino ad un ulteriore anno, trascorso il quale il contributo è automaticamente revocato.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo viene ricalcolato e ridotto d'ufficio in proporzione secondo la percentuale già concessa.

5. Eventuali variazioni al programma delle iniziative ammesse a contributo devono essere immediatamente e preventivamente comunicate all'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione.

6. In fase di rendicontazione può essere autorizzata la compensazione tra voci preventivate e voci rendicontate, purché i cambiamenti siano funzionali alla corretta esecuzione dell’iniziativa e siano comunque rispettati i limiti di spesa e di contribuzione previsti.

7. Nel caso di iniziative finanziate interamente dalla Provincia, la paternità della stessa così come tutti i diritti ad essa eventualmente collegati rimangono in capo all’amministrazione provinciale.

8. La somma tra le entrate conseguite ed il contributo di cui ai presenti criteri non può superare il totale dei costi dell’iniziativa, altrimenti il contributo viene ridotto fino alla copertura dei costi.

Art. 10
Obblighi

1. Nella domanda di contributo va dichiarato che per le medesime iniziative e spese ammissibili non è stata presentata domanda ad altri enti od istituzioni pubbliche. In caso contrario la relativa agevolazione va dichiarata come entrata.

2. I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell’ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione e la liquidazione del contributo.

3. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con le agevolazioni concesse ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, e successive modifiche.

Art. 11
Controlli

1. Sono effettuati controlli a campione su almeno il 6 per cento delle iniziative agevolate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo avviene secondo il principio di casualità applicato alla lista dei contributi liquidati nell’anno di riferimento.

3. Sono, inoltre, sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.

4. Il controllo mira a verificare l’effettiva realizzazione e la regolare esecuzione delle iniziative agevolate.

5. ll controllo è volto, inoltre, a verificare che i beneficiari non abbiano presentato documenti falsi o rilasciato dichiarazioni mendaci, inesatte od incomplete, e può essere effettuato:

a) tramite sopralluoghi e ispezioni;

b) mediante richiesta di ulteriore idonea documentazione.

6. Per l’effettuazione dei controlli l’ufficio provinciale competente può avvalersi del supporto di altre ripartizioni dell’amministrazione provinciale.

7. I beneficiari si impegnano, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell'ufficio provinciale competente tutta la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione.

Art. 12
Revoca del contributo

1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in caso di indebita percezione di vantaggi economici, il contributo è revocato per inosservanza delle disposizioni di cui ai presenti criteri.

2. In caso di revoca il contributo va restituito alla Provincia maggiorato degli interessi legali e dell’eventuale rivalutazione monetaria maturati dalla data della liquidazione.

Art. 13
Entrata in vigore

1. I presenti criteri entrano in vigore il primo giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

2. I presenti criteri trovano applicazione per le domande di agevolazione presentate a partire dal giorno della loro entrata in vigore e alle domande giacenti e inevase.

 

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