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t') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 271)
Elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

1)
Pubblicato nel numero straordinario  n. 5 al B.U. 9 agosto 2017, n. 32.

Art. 1  (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente regolamento disciplina i requisiti per l’iscrizione nell’elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, istituito dall’articolo 8, comma 1, della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, recante “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”, presso la Ripartizione provinciale Salute; Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità della procedura di selezione delle candidate e dei candidati da proporre alla Giunta provinciale nonché i relativi criteri e procedure di valutazione, in esecuzione del comma 3 dello stesso articolo.

Art. 2  (Requisiti per l’accesso alla procedura di iscrizione)

(1)  Le candidate e i candidati che intendono partecipare alla procedura di iscrizione nell’elenco provinciale per la posizione di Direttrice generale/Direttore generale devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • a) non aver compiuto il 65esimo anno d’età;
  • b) essere in possesso di un diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero di una laurea specialistica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello;
  • c) essere in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per il diploma di laurea di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di un attestato equipollente;
  • d) essere in possesso della certificazione relativa alla dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
  • e) essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale in ambito sanitario o di un attestato relativo ad esperienze formative estere in ambito manageriale valutate ai fini dell’accesso alla posizione dirigenziale dalla Commissione tecnico-scientifica provinciale di cui all’articolo 46/ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche;
  • f 1) per dirigenti con comprovata esperienza nel settore sanitario con autonomia gestionale diretta e responsabilità delle risorse umane e finanziarie: avere volto almeno cinque anni di servizio effettivo nel settore pubblico o privato, oppure
  • f 2) per dirigenti con comprovata esperienza in altri settori con autonomia gestionale diretta e responsabilità delle risorse umane e finanziarie: avere svolto almeno sette anni di servizio effettivo nel settore pubblico o privato;
  • g) assenza delle cause di esclusione di cui al comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

(2)  Salvo quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10, le candidate e i candidati devono essere in possesso dei requisiti prescritti di cui al comma 1 del presente articolo alla data di presentazione della domanda di iscrizione. L’attestato di formazione manageriale di cui al comma 1, lettera e), può essere prodotto anche entro 18 mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Art. 3  (Avviso permanente)

(1)  L’avviso riguardante la procedura di iscrizione è approvato dalla Direttrice/dal Direttore della Ripartizione provinciale Salute e pubblicato permanentemente sui siti internet della Provincia autonoma di Bolzano e dell’Azienda Sanitaria.

(2)  Le domande di iscrizione possono essere presentate permanentemente con le modalità previste dall’avviso.

Art. 4  (Commissioni di valutazione)

(1)  La commissione per la valutazione delle domande di iscrizione nell’elenco è nominata dalla/dal Presidente della Provincia.

(2)  La commissione è composta da cinque esperti indipendenti, che devono distinguersi per comprovata professionalità e competenza nelle discipline oggetto della selezione.

(3)  I commissari rimangono in carica per tre anni. L’incarico non è rinnovabile. Per ciascun componente della commissione viene nominato un membro supplente.

(4)  I componenti della commissione non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi.

Art. 5  (Modalità di valutazione)

(1)  Ai fini dell’iscrizione nell’elenco provinciale la valutazione avviene, con cadenza biennale, sulla base dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale. Tutte le domande di iscrizione, presentate entro la data fissata dall’avviso di cui all’articolo 3, sono valutate dalla commissione secondo le modalità e i criteri di seguito indicati. 2)

(2)  La commissione può attribuire ad ogni candidata/candidato un punteggio massimo di 100 punti.

(3)  I titoli formativi e professionali sono valutati con un punteggio complessivo massimo di 40 punti; l’esperienza dirigenziale è valutata con un punteggio complessivo massimo di 60 punti. La commissione tiene conto delle competenze professionali, del curriculum vitae e del numero di risorse umane e finanziarie gestite. 3)

(4) 4)

(5)  Ai fini dell’iscrizione nell’elenco provinciale deve essere raggiunto un punteggio minimo di 70 punti.

2)
L’art. 5, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.P.P. 2 agosto 2023, n. 21.
3)
L’art. 5, comma 3, è stato così modificato dall’art. 1, comma 2, del D.P.P. 2 agosto 2023, n. 21.
4)
L’art. 5, comma 4, è stato abrogato dall’art. 1, comma 3, del D.P.P. 2 agosto 2023, n. 21.

Art. 6  (Gestione dell’elenco provinciale)

(1)  L’elenco provinciale è aggiornato con cadenza biennale.

(2)  La/Il Presidente della Provincia dispone l’iscrizione nell’elenco provinciale a seguito della valutazione positiva da parte della commissione. L’iscrizione è valida per quattro anni.

(3)  Sono iscritte d’ufficio nell’elenco provinciale, a seguito di manifestazione d’interesse, le persone iscritte nel relativo elenco nazionale degli idonei, qualora soddisfino i requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 5)

(4)  L’elenco provinciale viene pubblicato sul sito della Ripartizione provinciale Salute. Gli iscritti risultano in ordine alfabetico, senza indicazione del punteggio raggiunto.

(5)  Dopo l’iscrizione nell’elenco provinciale, le candidate e i candidati hanno la possibilità di aggiornare i loro titoli senza ulteriore valutazione degli stessi da parte della commissione.

5)
L’art. 6, comma 3, è stato così modificato dall’art. 2, comma 1, del D.P.P. 2 agosto 2023, n. 21.

Art. 7  (Nomina)

(1)  Ai fini della nomina della direttrice/del direttore generale la commissione di cui all’articolo 4 valuta per titoli e colloquio le candidate e i candidati iscritti nell’elenco provinciale nonché, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e a seguito di manifestazione di interesse, le persone iscritte nel ruolo unico della dirigenza a livello provinciale, e propone alla Giunta provinciale una rosa di candidate e candidati. 6) 

(1-bis) La Giunta provinciale nomina la Direttrice/il Direttore generale dalla rosa delle candidate e dei candidati proposti dalla commissione, scegliendo la persona che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire. 7)

(2)  Almeno 30 giorni prima della nomina è pubblicato il relativo avviso sui siti internet della Provincia autonoma di Bolzano e dell’Azienda Sanitaria.

6)
L’art. 7, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 3, comma 1, del D.P.P. 2 agosto 2023, n. 21.
7)
L’art. 7, comma 1-bis, è stato inserito dall’art. 3, comma 2, del D.P.P. 2 agosto 2023, n. 21.

Art. 8  (Regime transitorio)

(1)  In sede di prima applicazione del presente regolamento di esecuzione, la prima scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco provinciale è fissato in 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso

(2)  Le candidate e i candidati idonei, dichiarati tali a seguito dell’ultima procedura di selezione esperita in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 26 del 13 gennaio 2015 per la nomina a direttrice generale/direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, sono iscritti d’ufficio nel rispettivo elenco provinciale per la durata di quattro anni. 8)

8)
L'art. 8, comma 2, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 1 settembre 2017, n. 35.

Art. 9  (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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