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Delibera 17 ottobre 2017, n. 1119
Criteri per la concessione di aiuti nell'ambito dell'agriturismo - Revoca della Deliberazione della G.P. n. 448 del 26. Aprile 2016 (modificata con delibera n. 731 del 24.07.2018 e delibera n. 90 del 11.02.2020)

Allegato

Criteri per la concessione di aiuti nell’ambito dell’agriturismo

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti per investimenti e le misure a favore delle attività agrituristiche, ai sensi dell’articolo 14 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, di seguito denominata legge provinciale.

Art. 2
Finalità

1. Finalità degli aiuti di cui ai presenti criteri sono l’incentivazione della multifunzionalità in agricoltura, la diversificazione del reddito degli imprenditori agricoli, nonché la valorizzazione della produzione agricola locale.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente regime di aiuti s’intende per:

A) “Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio”: la dichiarazione disciplinata dal decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, e denominata di seguito DURP; essa serve per rilevare la situazione economica dei beneficiari degli aiuti, tenendo conto del nucleo familiare del/della richiedente. In deroga a quanto disciplinato dal predetto decreto

a) sono considerati componenti del nucleo familiare:

1) il/la richiedente;

2) la/il coniuge non separata/separato o la/il convivente more uxorio del/della richiedente;

3) i figli minorenni di una delle persone di cui alle lettere a) e b), purché con essa conviventi;

4) i figli maggiorenni di una delle persone di cui alle lettere a) e b), fino al compimento del 26esimo anno di età, purché con essa conviventi e a carico ai fini IRPEF;

5) i minori in affidamento giudiziale a tempo pieno presso una delle persone di cui alle lettere a) e b);

6) i figli di una delle persone di cui alle lettere a) e b), purché con essa conviventi, con invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, con cecità civile, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

7) i figli di una delle persone di cui alle lettere a) e b), nati dopo la presentazione della domanda, ma prima della concessione definitiva dell’aiuto;

b) la/il convivente more uxorio del/della richiedente fa parte del nucleo familiare, purché conviva nella stessa abitazione e abbia figli in comune, oppure conviva da almeno due anni con il/la richiedente nella stessa abitazione;

c) nel caso in cui il/la richiedente abbia rilevato l’azienda agricola e di conseguenza nella DURP non risulti ancora un reddito agricolo, la DURP viene aggiornata tenendo conto della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda;

d) non si considerano il patrimonio immobiliare e finanziario.

B) “Valore della situazione economica”: ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è il valore che misura la condizione economica del nucleo familiare, di seguito denominato VSE; per la sua determinazione si divide la somma del reddito annuale e del patrimonio, al netto degli elementi di riduzione, per il fabbisogno annuale del nucleo familiare. Per il calcolo del VSE si tiene conto delle deroghe di cui alla lettera A);

C) “Aziende a indirizzo produttivo misto”: le imprese agricole che esercitano attività in diversi ambiti della produzione primaria.

D) “Colture specializzate”: le colture agricole coltivate in modo professionale in pieno campo, fatta eccezione per le colture foraggere, la frutticoltura e la viticoltura. Valgono le definizioni di cui al manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole;

E) “Punti di svantaggio”: i punti assegnati ad un’impresa agricola per gli svantaggi naturali che la caratterizzano, ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22.

Art. 4
Beneficiari

1. I beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 14, comma 1, della legge provinciale sono imprenditori agricoli singoli

a) che, ai sensi dell’articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche, svolgono direttamente l’attività agricola nell’azienda in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari, e

b) che sono iscritti all’anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli, e

c) che sono iscritti nell’elenco comunale di cui all’articolo 8, comma 4, della legge provinciale, oppure

d) per i quali la Ripartizione provinciale Agricoltura ha accertato la sussistenza dei requisiti per l’esercizio delle attività agrituristiche.

2. Gli aiuti a favore dei beneficiari di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

3. Beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 14, comma 2, della legge provinciale sono enti ed associazioni che operano nel settore agricolo.

Art. 5
Iniziative agevolabili

1. Per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, sono ammissibili le spese relative alle seguenti iniziative agevolabili:

a) costruzione, ammodernamento e ampliamento di appartamenti per ferie o camere, nonché di locali ad uso comune riservati esclusivamente agli ospiti; sono oggetto di agevolazione esclusivamente gli appartamenti per ferie e le camere con un impianto igienico-sanitario interno completo; sono fatte salve le prescrizioni ai sensi delle norme per la tutela dei beni culturali;

b) costruzione, ammodernamento e ampliamento di locali per la somministrazione di pasti e bevande presso la sede aziendale, in malghe in esercizio, in ristori di campagna e lungo la rete ciclabile ai sensi della normativa vigente, inclusi i relativi arredamenti installati in modo fisso; questi locali possono essere agevolati solamente se l’azienda agricola raggiunge i requisiti minimi per la contabilità IVA;

c) costruzione, ammodernamento e ampliamento di locali per lo stoccaggio, la preparazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli prevalentemente di propria produzione, indifferentemente se questi ultimi sono offerti o somministrati agli ospiti alloggianti solo nell’ambito di un’attività accessoria ai sensi delle disposizioni in materia di agriturismo, oppure se l’attività è svolta anche nell’ambito della vendita diretta di prodotti agricoli nel rispetto delle norme provinciali;

d) acquisto dell’arredamento per appartamenti per ferie e camere, inclusi i locali ad uso comune, nonché per locali per lo stoccaggio, la preparazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli di propria produzione, indifferentemente se questi ultimi sono offerti o somministrati agli ospiti alloggianti solo nell’ambito di un’attività accessoria ai sensi delle disposizioni in materia di agriturismo, oppure se l’attività è svolta anche nell’ambito della vendita diretta di prodotti agricoli nel rispetto delle norme provinciali; acquisto di nuovi macchinari, attrezzature tecniche ed impianti per lo stoccaggio, la preparazione, la trasformazione e la commercializzazione prevalentemente dei suddetti prodotti agricoli di propria produzione, nonché spese per sistemi di certificazione della qualità dei prodotti agricoli di propria produzione che l’azienda offre o somministra.

2. Per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 3, per quanto riguarda studi e ricerche, manifestazioni, convegni, materiale divulgativo e altre iniziative, possono essere ammesse ad agevolazione le seguenti spese per:

a) produzione e pubblicazione di cataloghi;

b) materiale, azioni e manifestazioni promozionali;

c) organizzazione e svolgimento di manifestazioni e convegni;

d) stampa, foto, video, grafica, traduzioni, pubblicazioni e ricerche;

e) annunci, presentazioni in internet e simili;

f) pubbliche relazioni e relazioni con la stampa.

Art. 6
Presupposti

1. L’impresa agricola del/della richiedente deve soddisfare i seguenti presupposti minimi:

a) coltivare due ettari di superficie a prato o di superfici foraggere avvicendate e allevare nella propria azienda due unità bovine adulte (UBA), oppure

b) coltivare un ettaro di superficie a frutticoltura o viticoltura, oppure

c) coltivare due ettari di superficie a colture specializzate.

Per il riconoscimento dei presupposti minimi valgono i rispettivi dati contenuti nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole. Le aziende a indirizzo produttivo misto che coltivano diverse colture agricole di cui alle lettere a), b) e c), devono avere almeno due ettari di superficie e le superfici frutti-viticole vengono moltiplicate per il fattore due.

2. Per le aziende zootecniche, tenuto conto delle possibili tolleranze, il carico di bestiame minimo e massimo da osservare è quello previsto per gli aiuti provinciali vigenti a favore di investimenti nelle imprese agricole; sono esonerate da tale obbligo le aziende ad indirizzo produttivo misto con al massimo tre unità di bestiame adulto (UBA).

3. Gli aiuti di cui all’articolo 5, comma 1, sono concessi esclusivamente ad imprenditori agricoli per i quali il VSE del nucleo familiare non superi il valore di 5,00 e i cui componenti del nucleo familiare non esercitino, oltre alle attività agrituristiche, altre attività turistiche o extra-agricole; queste ultime sono ammesse solo se svolte con non più di due dipendenti a tempo pieno o lavoratori stagionali per un periodo complessivo analogo. Ai fini della concessione dell’aiuto si considera lo stesso anno fiscale preso a riferimento ai fini della DURP al momento della presentazione della domanda. Per i richiedenti che al momento della presentazione della domanda di aiuto soddisfano i presupposti come giovani agricoltori, già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto, il VSE del nucleo familiare non può superare il valore di 5,40. Rimangono invariati i restanti presupposti previsti dal presente comma.

4. Condizione per beneficiare degli aiuti è ottenere una classificazione di almeno 3 fiori ai sensi dell’articolo 1/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, dopo la conclusione dei lavori e acquisti per i quali è stata richiesta l’agevolazione.

5. Presupposto necessario per la concessione di aiuti ad aziende non classificate o classificate con 1 o 2 fiori alla data di presentazione della domanda è:

a) la frequenza con profitto di un apposito corso ai sensi del punto 3.1, lettera c), della deliberazione della Giunta provinciale n. 4617 del 09.12.2008, e successive modifiche, oppure

b) il possesso della qualifica professionale conseguita presso una scuola professionale per l’agricoltura o per l’economia domestica e agroalimentare a partire dall’anno 1995, da parte del/della titolare dell’azienda o di un/una familiare che collabora in modo continuativo nell’azienda.

6. Presupposti necessari per la concessione di mutui a tasso agevolato sono i seguenti:

a) nessuno svolgimento di altre attività turistiche da almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di aiuto;

b) presentazione di un piano contenente un calcolo di redditività dell’attività prevista dopo l’esecuzione degli investimenti ed indicazione delle misure con le quali l’azienda intende ottenere la classificazione programmata.

Art. 7
Tipologia e misura dell’aiuto

1. Le iniziative previste nei seguenti criteri vengono agevolate tramite la concessione di aiuti in forma di contributi in conto capitale e/o mutui dal fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale 14 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. La concessione di mutui dal fondo di rotazione avviene esclusivamente a favore di imprese situate in zone a struttura debole, fatta eccezione per le domande di aiuto presentate prima del 17 ottobre 2017. La somma degli importi del contributo in conto capitale e del mutuo non può essere superiore alla spesa ammessa ad agevolazione.

2. I contributi in conto capitale vengono concessi esclusivamente per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b). Non può essere concesso alcun contributo in conto capitale per la costruzione ex novo di strutture aggiuntive da adibire ad alloggi per ospiti, se nell’azienda sono già presenti 2 appartamenti per ferie oppure 4 camere. A tal fine si fa riferimento all’anno fiscale dell’azienda di cui all’articolo 6, comma 3. Nel caso in cui nell’azienda siano presenti meno di 2 appartamenti per ferie o meno di 4 camere, per la costruzione ex novo di strutture aggiuntive da adibire ad alloggi per ospiti può essere concesso un contributo solo fino al raggiungimento di uno dei suindicati limiti massimi. Nel caso in cui vi sia un appartamento per ferie in combinazione con qualche camera, il limite massimo complessivo è di 4 camere da letto. Le suddette limitazioni non si applicano in caso di interventi realizzati nei limiti della cubatura residenziale esistente da almeno 25 anni.

3. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), può essere concesso un contributo in conto capitale nelle seguenti misure massime:

a) fino al 50 per cento delle spese ammissibili per le aziende con almeno 40 punti di svantaggio;

b) fino al 40 per cento delle spese ammissibili per le aziende con meno di 40 punti di svantaggio;

c) fino al 30 per cento delle spese ammissibili per le aziende e le aziende ad indirizzo produttivo misto che soddisfano i presupposti minimi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) o c);

d) per le aziende con 75 o più punti di svantaggio o per le aziende di cui alle lettere a) e b), situate in zone a struttura debole è riconosciuta una maggiorazione non cumulabile di 10 punti percentuali. Non usufruiscono di tale maggiorazione le aziende che soddisfano i presupposti minimi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c).

4. Le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) e d), vengono agevolate esclusivamente tramite la concessione di un mutuo dal fondo di rotazione.

5. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 2, possono essere concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo del 75 per cento delle spese ammissibili.

6. Per quanto riguarda i mutui dal fondo di rotazione, l’importo massimo che può essere concesso corrisponde al totale delle spese ammesse, dedotti gli eventuali contributi concessi in conto capitale. La partecipazione a carico della Provincia ammonta all’80 per cento del mutuo agevolato. La durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di dieci anni per i beni immobili e di sei anni per i beni mobili. Tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento. Nel caso di investimenti sia per beni immobili che per beni mobili, si applica la durata prevista per il tipo di investimento prevalente in termini di spesa.

Art. 8
Importi minimi e massimi

1. I contributi in conto capitale possono essere concessi solamente per iniziative con spese ammissibili di almeno 10.000,00 euro. Per i mutui dal fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale 14 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, è previsto un importo minimo di spesa ammissibile di 100.000,00 euro. Gli aiuti possono essere concessi esclusivamente per lavori ed acquisti eseguiti dopo la presentazione della relativa domanda di aiuto.

2. Le spese ammissibili per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture per l’agriturismo non devono superare i seguenti importi massimi:

a) per la concessione di un contributo in conto capitale:

1) 80.000,00 euro in dieci anni;

2) l’importo di cui al punto 1) può essere aumentato al massimo di 10.000,00 euro, nel caso in cui con la realizzazione delle iniziative previste si ottenga una classificazione di almeno 3 fiori ai sensi dell’articolo 1/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, oppure, nel caso di aziende già classificate con 3 fiori, una classificazione di almeno 4 fiori;

3) un ulteriore aumento di 5.000,00 euro dell’importo massimo della spesa ammessa può essere riconosciuto a favore delle aziende che partecipano ad un programma realizzato con il sostegno della Provincia, volto all’introduzione e all’utilizzo di un marchio a favore dell’agriturismo;

b) per la concessione di mutui: 400.000,00 euro di spese ammesse in dieci anni.

3. Ai fini del calcolo dell’importo massimo spettante nel decennio si considerano gli ultimi dieci anni a partire dalla data dell’atto di concessione.

Art. 9
Determinazione delle spese ammissibili

1. Le spese ammissibili per la parte edile sono determinate ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. La misura massima delle spese ammissibili si ottiene moltiplicando i costi legali a metro quadrato, come stabiliti dalla Giunta provinciale per il semestre in cui viene emesso l’atto di concessione dell’aiuto, per i metri quadrati di superficie netta, e non può superare il relativo importo massimo di cui all’articolo 8, comma 2.

2. Le spese ammissibili di cui al comma 1 sono determinate, se ivi previste, in base all’elenco prezzi approvato annualmente dalla Commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, per i lavori in ambito agricolo e forestale. Nel caso di nuove costruzioni la determinazione delle spese ammissibili può avvenire sulla base di prezzi forfettari per metro cubo o metro quadrato.

3. In caso di lavori di ristrutturazione eseguiti su fabbricati soggetti a vincolo di tutela dei beni culturali o degli insiemi, le spese ammissibili di cui al comma 2 possono essere aumentate fino ad un massimo del 30 per cento. I maggiori costi devono essere indicati specificatamente nel preventivo dettagliato e nello stato finale dei lavori dal libero/dalla libera professionista incaricato/incaricata.

4. Non sono agevolabili i seguenti acquisti:

a) beni mobili d’investimento e relativi accessori con un prezzo unitario inferiore a 1.000,00 euro, ad eccezione di quelli che formano un sistema funzionale;

b) beni usati;

c) materiale di consumo e piccoli utensili;

d) opere d’arte, oggetti antichi di valore ed oggetti decorativi.

Art. 10
Presentazione e istruttoria della domanda

1. Le domande di aiuto, redatte sul modulo appositamente predisposto, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura prima dell’inizio dei lavori o dell’effettuazione dell’acquisto. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) una dichiarazione sostitutiva relativa alla presentazione della DURP del/della richiedente e del suo nucleo familiare, valida alla data di presentazione della domanda;

b) una dichiarazione sostitutiva relativa alla presentazione di eventuali altre domande di aiuto presso altre amministrazioni pubbliche per la stessa iniziativa;

c) il progetto approvato dal comune con concessione edilizia o altro titolo ai sensi del regolamento edilizio, una relazione tecnica dettagliata e ogni altro adempimento eventualmente previsto dal procedimento di approvazione;

d) un preventivo di spesa dettagliato o in alternativa, per nuove costruzioni, un preventivo di spesa sommario con costi forfettari a metro cubo per volume abitativo oppure a metro quadrato per superficie abitativa, firmato da un libero/una libera professionista abilitato/abilitata;

e) per la parte non edile, la descrizione dell’iniziativa prevista con relativo preventivo di spesa o offerta,

f) il cronoprogramma delle attività.

2. I presupposti qui di seguito indicati, richiesti ai fini della concessione dell’aiuto, devono sussistere nei seguenti momenti:

a) al momento di presentazione della domanda:

1) i presupposti oggettivi di cui all’articolo commi 1 e 3;

b) al momento della concessione dell’aiuto:

1) i punti di svantaggio,

2) i presupposti oggettivi di cui all’articolo 6, comma 1;

3) il carico di bestiame;

c) nel caso in cui si debba temporaneamente sospendere l’allevamento del bestiame per lavori agli edifici ad uso aziendale oppure per cause di forza maggiore, il carico di bestiame minimo di cui all’articolo 6, comma 2, può essere comprovato anche al momento della liquidazione finale dell’aiuto; in tal caso non potrà essere effettuato un pagamento parziale;

d) al momento della liquidazione finale dell’aiuto:

1) i presupposti oggettivi di cui all’articolo 6, comma 1;

2) il carico di bestiame;

3) l’attestazione relativa alla frequenza del corso di cui all’articolo 6, comma 5, per i contributi in conto capitale.

3. L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta.

4. Se la domanda presentata è incompleta o non soddisfa i presupposti di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, l’ufficio provinciale competente richiede per iscritto la documentazione mancante; se trascorsi 60 giorni dalla relativa richiesta, la domanda non viene perfezionata, essa verrà archiviata.

5.  (abrogato con delibera n. 731  del 24.07.2018)

6. Il termine per la conclusione del procedimento di concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri decorre dalla data in cui sono soddisfatti tutti i presupposti necessari.

Art. 11
Anticipi

1. Per le iniziative agevolate ai sensi delle presenti disposizioni con un contributo in conto capitale possono essere erogati, dopo l’inizio dei lavori e dopo l’approvazione dell’aiuto, anticipi fino al 50 per cento dell’aiuto impegnato nel rispettivo anno.

Art. 12
Liquidazione dell’aiuto

1. La liquidazione dell’aiuto concesso o del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo o un acconto, avviene su presentazione della relativa domanda, contenente una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, effettuati nel rispetto del progetto o del progetto di variante, corredata dalla documentazione di seguito elencata:

a) stato finale o parziale dei lavori eseguiti, redatto da un libero/una libera professionista abilitato/abilitata;

b) fatture quietanziate in caso di acquisto di mobili, arredamento e attrezzature installate in modo fisso per locali in comune;

c) licenza d’uso o dichiarazione di fine lavori;

d) dichiarazione di inizio attività;

e) variante al progetto approvata, se necessaria;

f) polizza d’assicurazione contro gli incendi, che copra almeno le spese ammesse, se queste ultime superano l’importo di euro 25.000,00, nonché la quietanza dell’ultimo pagamento del premio;

g) dimostrazione della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 6, comma 5, nonché di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), numero 3, se previsto.

2. Il beneficiario/La beneficiaria deve rendicontare le spese effettuate entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Per le attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario/la beneficiaria deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, per le quali può essere concesso un contributo in conto capitale, possono essere erogati anche pagamenti parziali per stati di avanzamento dei lavori nella misura massima dell’80 per cento dell’aiuto complessivamente concesso, sempre nel rispetto del cronoprogramma. Trascorso tale termine o il più breve termine eventualmente stabilito senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario/alla beneficiaria, l’aiuto viene revocato.

Art. 13
Obblighi e sanzioni

1. La concessione dell’aiuto obbliga il/la richiedente a non mutare la destinazione d’uso dell’oggetto agevolato per almeno dieci anni dalla liquidazione finale per la parte edile e per almeno cinque anni per quella mobile.

2. Se la destinazione d’uso non viene rispettata per il periodo prescritto, si revoca – tranne che in casi di forza maggiore – quella parte dell’aiuto corrispondente alla durata residua di detto periodo. La durata residua si calcola dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell’aiuto fino al termine del periodo decennale. L’importo corrispondente va restituito maggiorato degli interessi legali. Qualora i locali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), vengano adibiti anche ad alloggio per i lavoratori aziendali impiegati stagionalmente, non sussiste il cambio della destinazione d’uso.

3. L’aiuto erogato deve essere restituito secondo le modalità indicate al comma 2 anche nel caso in cui, entro dieci anni dalla sua concessione, subentrino situazioni per le quali è previsto il divieto di prosecuzione dell’attività; sono esclusi i casi di forza maggiore.

Art. 14
Revoca dell’aiuto

1. Se in occasione della verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione dell’aiuto ovvero del saldo, nel caso in cui sia stato erogato un anticipo, viene accertata la mancanza dei presupposti per la concessione dell’aiuto in riferimento a singole spese, il beneficiario/la beneficiaria decade dall’agevolazione concessa in riferimento a queste ultime e l’aiuto è ridotto in proporzione.

2. Se è stato erogato un anticipo e l’aiuto viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura maggiore rispetto all'ammontare della quota residua, il beneficiario/la beneficiaria deve restituire la corrispondente quota dell'anticipo, maggiorata degli interessi legali.

3. Se, invece, in occasione o dopo la liquidazione dell’aiuto viene accertata la mancanza dei presupposti per la sua concessione o la presentazione di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento prodotto, oppure l’omissione di informazioni dovute, il beneficiario/la beneficiaria decade dall’intero aiuto e, qualora questo fosse già stato erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.

4. Se è stato erogato un anticipo o un acconto ed entro cinque anni dall’anno di concessione dell’aiuto non è stato dato avvio all’attività agrituristica, il beneficiario/la beneficiaria deve restituire l’aiuto già erogato, maggiorato degli interessi legali

Art. 15
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Agricoltura effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative agevolate.

2. Non sono oggetto dei controlli a campione le iniziative agevolate la cui regolare realizzazione è verificata direttamente da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura sulla base di appositi accertamenti e dei relativi verbali. Rimangono comunque in essere i controlli a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive nonché al rispetto della destinazione d’uso e degli obblighi di cui all’articolo 13.

3. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato/una sua delegata, dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio competente per la liquidazione dell’aiuto e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

4. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

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ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 815
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 816
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 822
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 823
ActionAction Delibera 8 agosto 2017, n. 874
ActionAction Delibera 8 agosto 2017, n. 860
ActionAction Delibera 22 agosto 2017, n. 903
ActionAction Delibera 22 agosto 2017, n. 908
ActionAction Delibera 22 agosto 2017, n. 909
ActionAction Delibera 29 agosto 2017, n. 928
ActionAction Delibera 29 agosto 2017, n. 929
ActionAction Delibera 29 agosto 2017, n. 952
ActionAction Delibera 5 settembre 2017, n. 967
ActionAction Delibera 19 settembre 2017, n. 1005
ActionAction Delibera 26 settembre 2017, n. 1033
ActionAction Delibera 26 settembre 2017, n. 1036
ActionAction Delibera 3 ottobre 2017, n. 1060
ActionAction Delibera 10 ottobre 2017, n. 1068
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ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1118
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ActionAction Delibera 31 ottobre 2017, n. 1168
ActionAction Delibera 31 ottobre 2017, n. 1181
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ActionAction Delibera 14 novembre 2017, n. 1229
ActionAction Delibera 14 novembre 2017, n. 1231
ActionAction Delibera 21 novembre 2017, n. 1279
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ActionAction Delibera 28 novembre 2017, n. 1315
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