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Delibera 20 giugno 2017, n. 684
Fondazione "Centro culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco-Dolomiti" - Approvazione dello statuto

Allegato

STATUTO CENTRO CULTURALE GUSTAV MAHLER

Art. 1
Denominazione e sede

1. E' istituita la fondazione denominata „Centro culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco-Dolomiti”, di seguito denominata „fondazione“, fondazione di diritto privato, con sede a Dobbiaco.

2. Sono fondatori la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige ed il Comune di Dobbiaco, di seguito nominati “fondatori”.

Art. 2
Finalità e attività

1. La fondazione ha il compito di organizzare e di promuovere, con adeguati progetti, iniziative ed incentivazioni, l´attività culturale nel Grand Hotel e nel suo contesto.

2. Il compito della fondazione è in prima linea il potenziamento del Grand Hotel di Dobbiaco come luogo della musica e come punto di riferimento dell'attività musicale nella val Pusteria e oltre.

3. Particolare attenzione viene prestata al Grand Hotel come luogo di incontro per i giovani.

4. Il Grand Hotel di Dobbiaco va inteso come luogo di attrazione per organizzatori di eventi culturali della val Pusteria, di tutto il territorio altoatesino e delle regioni circostanti nell'arco delle Dolomiti, dell’Euregio e in Europa.

5. In vista della realizzazione degli obiettivi preposti la fondazione intende attuare cooperazioni con enti, istituzioni e privati che perseguono obiettivi simili. La fondazione mira ad instaurare, a sostenere e a promuovere sinergie tra le varie iniziative.

6. Nel fissare il calendario degli eventi è data priorità agli enti attivi nel Grand Hotel.

7. Per agevolare e sostenere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali la fondazione è autorizzata a mettere a disposizione vitto e alloggio anche in collaborazione con l'esistente ostello della gioventù.

8. La fondazione adotta tutti gli atti amministrativi ed esegue tutte le misure atte a realizzare gli obiettivi sopraelencati.

9. Essa si occupa dell´ amministrazione dei locali messi a disposizione dai soci fondatori.

Art. 3
Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione è costituito:

a) dagli apporti di qualunque natura ed a qualsiasi titolo effettuati dai fondatori in sede di atto costitutivo;

b) da ulteriori apporti di qualunque natura effettuati dai fondatori;

c) dai beni mobili e immobili di proprietà della fondazione;

d) da tutti gli altri introiti utili all’incremento del patrimonio della fondazione;

e) da erogazioni, donazioni lasciati e eredità a favore della fondazione;

f) le quote di partecipazione di nuovi fondatori ammessi.

2. Il patrimonio della fondazione e le entrate che ne derivino sono totalmente vincolati al perseguimento delle finalità statutarie e alle attività direttamente correlate ad essi.

3. Il collegio dei fondatori decide sulla necessità di una stima giurata nel caso di conferimento di beni patrimoniali.

4. Interventi di manutenzione di carattere ordinario e spese relative all’acquisizione di attrezzature necessarie per soddisfare il perseguimento dei fini istituzionali sono a carico della fondazione.

5. Gli interventi di manutenzione di carattere straordinario che dovessero rendersi necessari potranno essere richiesti dalla fondazione all’ente proprietario. In questo caso l’intervento dovrà essere autorizzato e finanziato direttamente dall’ente proprietario.

6. Interventi straordinari necessari per urgenti e improrogabili esigenze di servizio o di funzionalità delle strutture possono essere realizzati direttamente dalla Fondazione previa autorizzazione dell’ente proprietario e approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. In questo caso la Fondazione anticiperà i finanziamenti necessari richiedendone il rimborso all’ente proprietario.

7. La fondazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili. Essa persegue fini di pubblica utilità. Finché la fondazione continua ad esistere è assolutamente vietato distribuire – anche solamente in modo indiretto - profitti o mezzi finanziari che fanno parte del fondo di dotazione o di riserva e prelievi di capitale.

8. Eventuali profitti devono essere utilizzati ai fini della realizzazione delle attività istituzionali e di attività ad esse correlate.

Art. 4
Entrate

1. La fondazione può ricevere contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte dei fondatori o terzi. I fondatori si impegnano a contribuire annualmente al raggiungimento dello scopo della fondazione attraverso prestazioni materiali e/o immateriali. Queste risorse finanziarie, se non vengono espressamente destinate al patrimonio, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie. Nel fondo di dotazione confluiscono altresì tutte le entrate provenienti dall'attività istituzionale della fondazione.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione utilizza:

a) i redditi derivanti dal proprio patrimonio;

b) le assegnazioni finanziarie ordinarie annuali erogati dai soci fondatori, come previsto dall'articolo 3 del presente Statuto;

c) i proventi di gestione;

d) i finanziamenti ed i contributi di qualunque natura provenienti da enti o da soggetti pubblici e privati.

3. Il sostegno finanziario da parte della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e del comune di Dobbiaco è stabilito in rapporto 80:20 ed è definito annualmente di comune accordo tra i due soci fondatori.

Art. 5
L’esercizio finanziario

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Il bilancio di previsione deve essere consegnato assieme al programma annuale presso la sede della fondazione entro il 31 ottobre. In questo modo i soci fondatori possono depositare eventuali commenti a riguardo.

Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 30 novembre. Entro il 30 aprile del nuovo esercizio finanziario devono essere approvati il rendiconto finanziario e la relazione annuale.

ll rendiconto finanziario e la rispettiva relazione dei revisori dei conti devono essere trasmessi ai soci entro il 15 maggio dell’esercizio finanziario corrente. Il bilancio di previsione e la relazione sulle attività programmate devono essere trasmessi ai soci entro il 15 dicembre dell’esercizio finanziario corrente.

Le spese della fondazione non possono superare la soglia di spesa prevista dal bilancio di previsione e dalle relative modifiche. I soci non sono soggetti alla responsabilità finanziaria per i contributi che superano la soglia degli importi regolarmente versati. Gli obblighi finanziari dei soci riguardano esclusivamente i contributi annuali che essi versano alla fondazione per la compensazione del bilancio e eventuali contributi diretti a fini di investimento.

Art. 6
Gli organi della fondazione

Organi della fondazione sono:

a) il consiglio di fondazione

b) Il presidente

c) Il collegio dei revisori dei conti

d) Il comitato consultivo

Art. 7
Il consiglio di fondazione

1. I componenti del consiglio di fondazione, che svolgono la loro attività a titolo onorifico, sono nominati dai soci fondatori per la durata di quattro anni, al termine dei quali possono essere confermati, di cui

• 3 rappresentanti della Provincia Autonoma di Bolzano e

• 2 rappresentanti del Comune di Dobbiaco

2. Il consiglio di fondazione si riunisce in sedute ordinarie almeno una volta ogni tre mesi e può altresì essere convocato per sedute straordinarie su iniziativa del Presidente oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno tre componenti.

3. La convocazione della seduta deve avvenire in forma scritta da parte del Presidente almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta. La convocazione deve indicare tutti gli argomenti da trattare. In casi urgenti la convocazione può essere indetta almeno 24 ore prima dell’inizio della seduta.

4. Le sedute del consiglio di fondazione sono valide quando interviene almeno la metà dei componenti, a condizione che siano rappresentati entrambi i soci fondatori.

5. Le delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 8
Attribuzioni del consiglio di fondazione

1. Al Consiglio di fondazione spettano tutti i poteri per la gestione della fondazione.

2. Per conseguire le finalità della fondazione, il Consiglio di fondazione in particolare:

a) elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione;

b) delibera con regolamento interno l’assetto organizzativo della fondazione

c) nomina il direttore/la direttrice e definisce il relativo compenso che non deve superare l'ammontare del trattamento economico dell'analogo personale provinciale;

d) definisce l´organigramma e stabilisce la pianta organica, previa intesa con i soci fondatori;

e) approva il programma annuale di attività, proposto dal direttore della fondazione;

f) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

g) delibera le proposte di modifica dello statuto con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio di fondazione; tali modifiche non possono in alcun caso riguardare le finalità della fondazione stessa;

h) decide sull’assunzione di ulteriori soci nella fondazione e le relative modalità di assunzione. I suddetti soci possono essere enti di diritto pubblico o privato. Essi devono condividere gli obiettivi della fondazione e devono assumersi l’impegno di partecipare al fondo della fondazione e/o alle spese annuali di gestione. Presupposto per l’assunzione di nuovi soci è il benestare da parte di tutti i soci fondatori.

i) definisce le condizioni e le tariffe per l´uso delle sale e dei locali, tenendo conto dei principi dello statuto;

j) delibera in ordine all’accettazione di donazioni e lasciti, agli acquisti ed all’alienazione di beni;

k) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio e sulle transazioni;

l) fissa le tariffe e le modalità per il rimborso delle spese di viaggio;

m) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio e sulle transazioni;

n) delibera su ogni altro oggetto d’interesse della fondazione se non attribuite al direttore.

Art. 9
Il/la presidente

1. Il/la presidente e il/la vicepresidente vengono nominati dal consiglio di fondazione con maggioranza dei voti e restano in carica per una durata di quattro anni. La carica di presidente viene esercitata in alternanza da un rappresentante della Provincia di Bolzano-Alto Adige e da un rappresentante del comune di Dobbiaco. E´ possibile comunque la conferma dell’incarico per un ulteriore periodo di quattro anni.

2. Il/la presidente del consiglio di fondazione svolge le seguenti funzioni:

a) è il rappresentante legale della fondazione, convoca il consiglio della fondazione che egli stesso presiede;

b) redige e firma i contratti e gli ulteriori atti della fondazione, ammesso che quest’ultimi non risultino essere di competenza del direttore o ad esso delegati;

c) vigila sul corretto procedimento amministrativo e sulle questioni di natura tecnica della fondazione e si occupa della corretta esecuzione delle delibere del consiglio di fondazione.

3. In caso di assenza o di impedimento del/della presidente l’esercizio delle sue funzioni viene affidato al/alla vicepresidente. Il/la presidente, previa consultazione con il consiglio di fondazione, può delegare determinati compiti al/alla vicepresidente o ad un altro membro del consiglio di fondazione.

Art. 10
Il direttore/la direttrice

1. Il direttore/la direttrice viene nominato/a dal consiglio di fondazione in seguito ad una procedura di selezione. Il tipo di procedura ed i rispettivi criteri di selezione vengono definiti dal consiglio di fondazione.

2. Il consiglio di fondazione stabilisce la durata e la forma giuridica della nomina.

3. Il direttore/la direttrice svolge i seguenti compiti:

a) la stesura del programma annuale, del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e della relazione delle attività svolte, incluse le relazioni accompagnatorie;

b) l’esecuzione del programma annuale;

c) l’amministrazione del personale;

d) l’amministrazione economica, finanziaria e tecnica;

e) tutti i compiti aggiuntivi assegnati dal consiglio di fondazione.

Il direttore/la direttrice partecipa alle sedute degli organi della fondazione senza diritto di voto.

Art. 11
Il comitato consultivo

1. Il consiglio di fondazione nomina il comitato consultivo composto da esperti e rappresentanti provenienti da diversi settori culturali e sociali. L’obiettivo è quello di mettere in rete la fondazione con le varie istituzioni, associazioni, unioni e parti interessate.

2. Il comitato consultivo svolge una funzione consultiva verso il consiglio di fondazione e - di concerto con esso - anche verso il direttore.

3. Il consiglio di fondazione definisce il numero dei membri, il periodo di durata in carica del comitato consultivo e l’ammontare di eventuali indennità tenendo conto delle disposizioni vigenti della legislazione provinciale.

Art. 12
Le consulte tecniche

1. Il direttore/la direttrice può proporre al consiglio di fondazione consulte tecniche per singoli settori di attività che svolgono una funzione consultiva nei confronti del direttore / della direttrice.

2. Durata, compiti, modalità di lavoro ed eventuali indennità vengono stabiliti dal consiglio di fondazione.

Art. 13
Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri: un membro è nominato dal comune di Dobbiaco, uno dalla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige ed uno dal consiglio di fondazione. Almeno un revisore deve essere iscritto nell’albo dei revisori, dei consulenti economici o dei contabili.

2. Il collegio dei revisori dei conti può essere confermato. Esso elegge nel suo seno il Presidente e resta in carica per la durata del Consiglio stesso.

3. Il Collegio esercita il controllo amministrativo, legale, contabile e fiscale sull'attività della Fondazione e vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e delle regole di buona amministrazione.

Art. 14
Incompatibilità

Il personale dipendente, senza l’autorizzazione da parte del consiglio di fondazione, non è abilitato a svolgere ulteriori attività professionali o attività commerciali.

Art. 15
Scioglimento della fondazione

In caso di estinzione o trasformazione della fondazione i beni patrimoniali acquistati dalla Fondazione vengono trasferiti al patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. Tutti i beni patrimoniali acquisiti dai due soci fondatori – nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi istituzionali previsti dalla fondazione - tornano in possesso dei soci fondatori. Il liquidatore viene nominato dalla giunta provinciale.

Art. 16
Riferimenti giuridici

Per quanto non contemplato dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile italiano ed alle altre leggi vigenti in materia.

 

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