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f) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 291)
Regolamento d'esecuzione relativo alle tariffe per l'acqua potabile

1)
Pubblicato nel B.U. 22 agosto 2017, n. 34.

Art. 1 (Finalità)

(1) Il presente regolamento disciplina la procedura per la determinazione del corrispettivo per il servizio idropotabile pubblico. Tale servizio comprende la captazione, anche per usi multipli, l’adduzione dell'acqua, la potabilizzazione, la vendita all’ingrosso del medesimo servizio, la distribuzione, la relativa misurazione e la tutela dell’acqua potabile, in attuazione dell’articolo 7/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche. L’obiettivo è di garantire una regolamentazione stabile, la realizzazione degli investimenti necessari a un approvvigionamento di acqua potabile qualitativamente elevato e sostenibile, una gestione efficiente e di qualità del servizio nonché la tutela degli utenti finali.

(2) Il regolamento recepisce i principi della gestione del servizio idrico stabiliti con la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, la copertura dei costi e il principio “chi inquina paga” nonché l’utilizzazione efficiente e sostenibile della risorsa acqua. In questo modo il regolamento supporta gli sforzi della Provincia finalizzati alla tutela contro i cambiamenti climatici.

(3) Il regolamento definisce i costi che possono essere ammessi per il calcolo della tariffa, il limite massimo alla crescita dei ricavi e le regole per una gestione finanziaria efficiente del servizio.

Art. 2 (Tariffe per l’acqua potabile)

(1) I Comuni deliberano annualmente le tariffe per l’acqua potabile prima dell’approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e degli articoli 7 e 7/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.

(2) Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni comunicano all’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche le tariffe per l’acqua potabile dell’anno di riferimento, fatte salve eventuali proroghe in casi del tutto eccezionali.

Art. 3 (Costi da computare nella tariffa)

(1) La tariffa per l’anno “a” è definita a partire dai costi consuntivi di cui al comma 2 del presente articolo, sostenuti dal gestore per il servizio di acquedotto nell’anno “a-2”. Nel caso di affidamento del servizio ad un gestore diverso dal Comune, i costi consuntivi devono essere comunicati entro il 30 settembre dell’anno “a-1” dal gestore al comune competente.

(2) Le voci di costo da includere in tariffa, oltre all’IRAP, sono le seguenti tra quelle specificate all’articolo 2425 del codice civile oppure, nel caso dei Comuni, tra quelle corrispondenti al piano dei conti della contabilità dell’ente:

B6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

B7) per servizi

B8) per godimento di beni di terzi

B9) per il personale

B10) ammortamenti e svalutazioni

B11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B12) accantonamenti per rischi

B13) altri accantonamenti

B14) oneri diversi di gestione

C17) interessi e altri oneri finanziari

(3) Gli importi delle voci di costo di cui al comma 2 sono computati in tariffa dopo essere stati aggiornati al tasso di inflazione per l’anno “a-1”, calcolato in base all’indice provinciale dei prezzi al consumo senza tabacchi per le famiglie di operai e impiegati dall’Istituto provinciale di statistica ASTAT.

(4) Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate per il servizio di fornitura dell’acqua potabile sono computati in tariffa tenendo conto del costo storico di ogni bene presente in bilancio nell’anno “a-2”, al netto dei contributi in conto capitale e del fondo nuovi investimenti di cui all’articolo 4 e degli oneri di urbanizzazione già versati dagli utenti al Comune. Le aliquote di ammortamento da applicare ai fini tariffari corrispondono a quanto applicato dal gestore nel suo bilancio. 2)

(5) 3)

2)
Il testo tedesco dell'art. 3, comma 4, è stato modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 21 settembre 2018, n. 24.
3)
L'art. 3, comma 5, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 dicembre 2021, n. 39.

Art. 4 (Fondo Nuovi Investimenti)

(1) Qualora il gestore abbia definito un piano triennale degli investimenti da realizzare per il servizio idrico negli anni “a” “a+1” e “a+2”, può caricare in tariffa una ulteriore componente tariffaria a titolo di fondo nuovi investimenti (FNI) se:

(IPexp – FNIns) / (IN) > 0,5

con

IN = investimenti netti in essere nell’anno “a-2”

IPexp = investimenti lordi attesi previsti nel piano triennale

FNIns = Fondo Nuovi Investimenti per gli anni precedenti ad “a” e non speso.

(2) L’importo del FNI è stimato come segue:

 

FNIa = 30% x (IP

a

- FNIns)

exp

 4)

(3) Il valore del FNI speso nell’anno “a” contribuisce a ridurre le quote di ammortamento dei beni finanziati dal FNI stesso computate in tariffa a partire dall’anno “a+2”, come specificato al comma 4 dell’articolo 3.

4)
L'art. 4, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 dicembre 2021, n. 39.

Art. 5 (Conguaglio per variazioni nei volumi di acqua erogati)

(1) In caso di scostamento tra i volumi di acqua pianificati per la vendita nell’anno “a-2” e quelli effettivamente erogati nell’anno “a-1”, in “a” va previsto un conguaglio in aumento o in diminuzione per compensare le relative perdite o i relativi utili.

(2) Il conguaglio stimato è calcolato come segue:

Delta volumea = Pa-2 x (Va-2exp - Va-2act)

con

Pa-2 = prezzo dell’anno “a-2”

Va-2exp = volume anno “a-2” pianificato per classi tariffarie

Va-2act = volume anno ”a-2” effettivo per classi tariffarie

Art. 6 (Altri ricavi non derivanti dalla tariffa)

(1) I seguenti ricavi contribuiscono alla copertura dei costi e, dunque, devono essere sottratti dal totale dei ricavi per la stima della tariffa media, considerandone il valore rilevato nel periodo “a-2”:

  1. contributi per l’allacciamento e l’attivazione;
  2. servizi personalizzati per il singolo cliente;
  3. entrate derivanti dalla fornitura di acqua termale. 5)

(2) Per la stima della tariffa non vanno considerati i seguenti ricavi e costi:

  1. ricavi e costi sostenuti per l’erogazione di altre prestazioni a terzi;
  2. ricavi e costi derivanti da impianti per la produzione di energia idroelettrica allacciati all’impianto idropotabile, la cui energia prodotta non sia impiegata esclusivamente e in modo documentato per il funzionamento dell’impianto di approvvigionamento idropotabile;
  3. entrate e spese in conto capitale.
5)
La lettera c), dell'art. 6, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 ottobre 2020, n. 40.

Art. 7 (Riconoscimento di costi straordinari)

(1) Il Comune può, previa apposita verifica, riconoscere costi aggiuntivi per interventi volti a migliorare gli standard di qualità del servizio e ad ampliare l’area di approvvigionamento, nonché costi aggiuntivi dovuti a mancate rivalutazioni monetarie dei costi sostenuti.

Art. 8 (Obbligo di reinvestire gli utili)

(1) Gli eventuali utili di gestione devono essere utilizzati per nuovi investimenti, attraverso un fondo dedicato, oppure per erogare agevolazioni a favore degli utenti più deboli.

Art. 9 (Calcolo della tariffa)

(1) I costi complessivi da coprire con la tariffa dell’acqua potabile devono essere ripartiti almeno tra le seguenti due categorie di utilizzo idrico:

  1. uso domestico;
  2. uso non domestico.

Il Comune decide in quale categoria inserire le seconde abitazioni.

(2) La tariffa dell’acqua potabile è composta dai seguenti elementi:

  1. tariffa fissa annuale;
  2. tariffa basata sul consumo.

(3) La tariffa fissa annuale copre fino al 30% dei costi complessivi e viene definita in base alla dimensione del contatore e alla presenza di bocche antincendio e/o sprinkler.

(4) La tariffa basata sul consumo viene determinata rispettando la condizione che le tariffe delle categorie di “utilizzo non domestico”, ad eccezione della “tariffa per abbeveraggio ridotta”, non siano inferiori alla “tariffa unica basata sul consumo” ovvero alla “tariffa domestica base” di cui al comma 5.

(5) Per quanto concerne la tariffa basata sul consumo per “uso domestico”, il Comune decide quale dei seguenti sistemi tariffari applicare all’interno del proprio territorio:

  1. “tariffa unica basata sul consumo”;
  2. “tariffa incentivante il risparmio con più classi tariffarie”: con un volume annuo inferiore o pari a 35 m³ a persona residente come da comunicazione almeno annuale dell’anagrafe o con un volume annuo inferiore o pari a 84 m³ per unità abitativa viene prevista la “tariffa domestica agevolata” (€/m³/persona). Con un volume annuo superiore rispettivamente a 35 m³ o a 84 m³ viene calcolata la “tariffa domestica base”, che ammonta almeno al 150% della “tariffa domestica agevolata”. Possono essere utilizzate anche altre classi di tariffe ancora più alte. In caso di inserimento delle seconde abitazioni nella categoria dell’uso domestico, le stesse vanno considerate come abitazioni con solo una persona residente.

(6) Tariffa basata sul consumo per uso non domestico: con un volume annuo inferiore o pari a 200 m³ per unità non domestica viene calcolata la “tariffa non domestica base”. Con un volume annuo superiore a 200 m³ viene calcolata la “tariffa non domestica maggiorata”, che ammonta almeno al 130% della “tariffa non domestica base”. Possono anche essere utilizzate altre classi di tariffe ancora più alte.

(7) Per allacciamenti con utilizzi idrici misti, che tramite un unico contatore forniscono acqua sia per uso domestico che per uso non domestico, si applica, in caso di adozione del sistema tariffario “Tariffa unica basata sul consumo”, quest’ultima per i primi 120 m³ per unità abitativa. In caso di adozione del sistema tariffario di cui al comma 5, lettera b), valgono i seguenti limiti massimi per l’applicazione delle relative tariffe della categoria uso domestico: per i primi 50 m³ a persona residente o per i primi 120 m³ per unità abitativa. Per il restante consumo viene adottata la tariffa di cui al comma 6.

(8) Qualora il Comune definisca una categoria di uso agricolo, devono essere determinate almeno due classi tariffarie basate sul consumo, in modo che esse incidano in modo significativo nel conteggio e delle quali la tariffa inferiore, ossia la “tariffa agricola base”, ammonti almeno alla “tariffa domestica agevolata”. Il Comune può istituire la “tariffa per abbeveraggio ridotta” indipendentemente dall’istituzione della categoria di uso agricolo, da calcolare sul consumo di acqua potabile rilevato con apposito contatore montato presso la stalla o, in assenza di apposito contatore presso la stalla, fino ad un consumo annuo di 35 m³ per UBA. La “tariffa per abbeveraggio ridotta” deve essere inferiore alla “tariffa unica basata sul consumo” o alla “tariffa domestica agevolata” o, se prevista, alla “tariffa agricola base”. 6)

(9) Qualora il Comune definisca altre categorie, devono essere determinate almeno due classi tariffarie basate sul consumo, in modo che esse incidano in modo significativo nel conteggio.

(10) Il Comune e/o i gestori riscuotono le tariffe su tutto il territorio comunale almeno una volta all’anno, entro marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, in base all’effettivo consumo rilevato con la lettura dei contatori. La modalità di riscossione e il termine di pagamento vengono stabiliti dal Comune.

(11) Il Comune stabilisce le tariffe per i servizi secondo quanto previsto dall’articolo 3 e seguenti.

(12) Il gestore può richiedere una cauzione a garanzia del contatore e del pagamento della tariffa. L’ammontare dell’importo della cauzione dipende dalla dimensione del contatore.

6)
L'art. 9, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 21 settembre 2018, n. 24.

Art. 10 (Valore residuo degli impianti)

(1) Nel caso di subentro di un nuovo gestore il valore degli impianti realizzati dal vecchio gestore è stimato in base al valore industriale residuo.

Art. 11 (Esenzione e riduzione della tariffa, garanzia del minimo vitale)

(1) Nel regolamento tariffario del Comune si può tenere conto dei casi di particolare rilevanza sociale e prevedere i criteri per l’esenzione o per la riduzione della tariffa. In tali casi, e qualora il servizio sia affidato a un gestore diverso dal Comune, la tariffa esentata o l’importo della riduzione vengono versati al gestore direttamente dal Comune, secondo le modalità disciplinate nel regolamento tariffario.

(2) Le mancate entrate dovute all’esenzione o alla riduzione della tariffa non devono essere compensate dai canoni corrisposti dagli altri utenti obbligati al pagamento.

(3) Nel caso di fatture per uso domestico non saldate, la fornitura di acqua potabile non può essere interrotta. Per ogni persona residente devono essere garantiti come minimo vitale almeno 50 litri al giorno di acqua potabile.

Art. 12 (Decorrenza e termine dell’obbligo di pagamento)

(1) L’obbligo di pagamento della tariffa per l’acqua potabile decorre dall’inizio dell’utilizzo e termina l’ultimo giorno dell’utilizzo effettivo.

(2) Nel caso in cui la cessazione dell’utenza non sia denunciata tempestivamente, la tariffa non è dovuta per il periodo per il quale si possa dimostrare che un nuovo utente subentrante abbia pagato la tariffa.

Art. 13 (Disposizioni per la salvaguardia dell’efficienza, della trasparenza e per la non discriminazione)

(1) Secondo le indicazioni dell’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche, il Comune e/o gli altri gestori che operano sul territorio comunale comunicano, entro la fine di maggio di ogni anno, i seguenti dati relativi ai singoli acquedotti potabili pubblici:

  1. lunghezza delle reti di distribuzione fino al confine con gli aventi diritto;
  2. abitanti serviti;
  3. volumi di acqua potabile prelevati annualmente da sorgenti e pozzi;
  4. volume di acqua potabile imputata a utenti, incluse le fontane e gli utilizzatori pubblici;
  5. contributi e sussidi;
  6. FNI;
  7. costi, come descritti all’articolo 3, commi 2 e 3;
  8. ricavi complessivi;
  9. tariffe applicate.

(2) I dati vengono pubblicati sulle pagine web dell’Agenzia provinciale per l’ambiente.

Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali)

(1) Entro l’anno 2018 i gestori devono provvedere all’installazione dei contatori d’acqua necessari per la misurazione dei volumi d’acqua immessi nella rete e di tutti i volumi utilizzati.

(2) Per i gestori degli acquedotti idropotabili pubblici che alimentano fino a 3.000 clienti il presente decreto trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2018, cosichè la prima applicazione riguarda la tariffa per l’acqua potabile dell’anno 2019. 7)

(3) Nel calcolo della tariffa, gli ammortamenti di cui all’articolo 3, comma 4, sono computati progressivamente; i relativi dettagli sono definiti nell’accordo sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. 8)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

7)
L'art. 14, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 6 novembre 2017, n. 40.
8)
L'art. 14, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 novembre 2018, n. 32, successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 34, e dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 22 dicembre 2021, n. 39.
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