In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 13 giugno 2017, n. 646
Disposizioni in merito alle particolari offerte formative nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine

Allegato A

Particolari offerte formative

Art. 1
Definizione

1. Per particolari offerte formative di cui all’articolo 12, comma 5, della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, si intendono iniziative e progetti mirati che rispecchiano le esigenze individuali della comunità scolastica, diretti a realizzare il profilo formativo della scuola e che sono incardinati nel piano triennale dell’offerta formativa.

2. L’attuazione di queste offerte formative richiede una diversa e aggiuntiva qualificazione specifica professionale, disciplinare o didattica del docente, ulteriore alle competenze previste in base al profilo professionale del docente.

Art. 2
Requisiti

1. Per occupare un posto riferito a una particolare offerta formativa possono candidarsi gli insegnanti, che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

a) hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) hanno presentato la domanda d’iscrizione nelle graduatorie provinciali o d’istituto dell’anno scolastico al quale si riferisce la particolare offerta formativa o sono iscritti, anche con riserva, in queste graduatorie e che sono, inoltre, in possesso dell’abilitazione o del titolo di studio richiesto per il relativo grado di scuola.

2. Qualora il posto per una particolare offerta formativa comprende anche l’insegnamento curricolare, la candidatura a tale posto è limitata agli insegnanti che sono in possesso dell’abilitazione per la relativa classe di concorso e, inoltre, dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 3
Procedura e competenze

1. Le scuole individuano il fabbisogno, descrivono la particolare offerta formativa e il risultato che si intende perseguire. La specifica qualificazione professionale, disciplinare o didattica richiesta al docente al fine di realizzare la particolare offerta formativa è definita nel profilo dei requisiti.

2. L’Intendenza scolastica valuta la particolare offerta formativa e verifica il profilo dei requisiti richiesti e le caratteristiche del posto.

L’Intendente scolastico approva il posto per il quale avviare la selezione, se:

a) il profilo dei requisiti corrisponde ai requisiti di cui all’articolo 1, comma 2;

b) il posto è formato per almeno il 50% da ore destinate alla particolare offerta formativa;

c) vengono occupati, per istituzione scolastica e tipo di posto, non oltre il 50% dei posti vacanti o disponibili per l’intero anno scolastico e non più di due posti per ogni grado di scuola destinati alle particolari offerte formative e alle particolari metodologie didattiche;

d) non viene concessa alcuna precedenza al personale docente che rientra sul posto da assegnare.

Al termine della procedura selettiva l’Intendente scolastico approva apposite graduatorie al fine dell’assegnazione dei posti.

3. La scuola bandisce la disponibilità dei posti per realizzare la particolare offerta formativa ed è responsabile per la procedura selettiva. Trasmette in tempo utile i risultati della procedura selettiva all’Intendenza scolastica per l’approvazione e la pubblicazione delle apposite graduatorie.

4. La copertura dei posti con insegnanti già assunti a tempo indeterminato è effettuata dall’Intendenza scolastica. La copertura dei posti nell’ambito di un’assunzione a tempo determinato è effettuata dalla scuola.

5. Ulteriori modalità e termini sono definiti con circolare dell’Intendente scolastico.

Art. 4
Offerta dei posti e svolgimento della procedura selettiva

1. La scuola bandisce l’offerta del postosecondo i principi di economicità, di trasparenza, attenendosi alle norme generali sullo svolgimento dei concorsi oltre che della parità di trattamento e svolge la procedura selettiva.

2. Il bando dell’offerta dei posti comprende:

a) la descrizione del posto;

b) il profilo dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2;

c) i requisiti generali e i requisiti specifici per la candidatura di cui all’articolo 2;

d) la forma e il contenuto della procedura selettiva;

e) le modalità e i termini per la candidatura e i criteri di valutazione.

3. La procedura selettiva termina con la valutazione da parte di una commissione, composta da almeno tre membri e nominata dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico. La commissione è presieduta dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico o da una persona da lei o da lui nominata. Gli ulteriori membri della commissione sono docenti della scuola o persone con idonea qualificazione al fine dalla valutazione.

Art. 5
Graduatorie

1. La commissione di cui all’articolo 4, comma 3, redige, in base agli esiti della procedura selettiva, un’apposita graduatoria per ognuna delle particolari offerte formative. Tali graduatorie sono approvate dall’Intendente scolastico e pubblicate sul sito internet e all’albo dell’Intendenza scolastica.

2. La validità delle graduatorie è limitata alla durata della particolare offerta formativa. Le graduatorie cessano comunque di essere valide alla scadenza del piano triennale dell’offerta formativa.

Art. 6
Copertura dei posti

1. I posti per particolari offerte formative che sono disponibili per un anno intero:

a) vengono coperti dall’Intendenza scolastica sulla base dei provvedimenti in merito agli utilizzi e alle assegnazioni provvisorie o

b) vengono utilizzati per l’assunzione, da parte della scuola, di docenti a tempo determinato.

2. L’attribuzione dei posti di cui al comma 1 alle candidate iscritte e ai candidati iscritti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali o d’istituto dell’anno scolastico al quale si riferisce la particolare offerta formativa, avviene tramite scorrimento delle apposite graduatorie di cui all’articolo 5. Se una candidata o un candidato rifiuta il posto offerto si prosegue con lo scorrimento della graduatoria e il posto viene offerto alla candidata o al candidato che segue in graduatoria fino all’esaurimento della stessa.

3. Qualora nella graduatoria nessuna candidata o nessun candidato dovesse accettare il posto riferito a una particolare offerta formativa, lo stesso non può essere coperto in base alla procedura di assunzione definita dalla presente delibera.

4. Per l’assunzione di cui al comma 1, lettera b), la scuola stipula un contratto di lavoro a tempo determinato nella classe di concorso, per la quale il candidato o la candidata ha accettato l’offerta d’impiego per la particolare offerta formativa e per la quale possiede l’abilitazione o il titolo di studio richiesto per il corrispondente grado di scuola.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction Delibera 10 gennaio 2017, n. 10
ActionAction Delibera 10 gennaio 2017, n. 19
ActionAction Delibera 17 gennaio 2017, n. 32
ActionAction Delibera 24 gennaio 2017, n. 56
ActionAction Delibera 24 gennaio 2017, n. 71
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 111
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 113
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 120
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 123
ActionAction Delibera 21 febbraio 2017, n. 199
ActionAction Delibera 21 febbraio 2017, n. 212
ActionAction Delibera 21 febbraio 2017, n. 213
ActionAction Delibera 7 marzo 2017, n. 240
ActionAction Delibera 7 marzo 2017, n. 248
ActionAction Delibera 7 marzo 2017, n. 256
ActionAction Delibera 7 marzo 2017, n. 257
ActionAction Delibera 14 marzo 2017, n. 280
ActionAction Delibera 14 marzo 2017, n. 286
ActionAction Delibera 21 marzo 2017, n. 287
ActionAction Delibera 28 marzo 2017, n. 350
ActionAction Delibera 4 aprile 2017, n. 389
ActionAction Delibera 4 aprile 2017, n. 390
ActionAction Delibera 11 aprile 2017, n. 398
ActionAction Delibera 11 aprile 2017, n. 433
ActionAction Delibera 18 aprile 2017, n. 447
ActionAction Delibera 18 aprile 2017, n. 454
ActionAction Delibera 18 aprile 2017, n. 457
ActionAction Delibera 2 maggio 2017, n. 478
ActionAction Delibera 2 maggio 2017, n. 481
ActionAction Delibera 2 maggio 2017, n. 483
ActionAction Delibera 9 maggio 2017, n. 505
ActionAction Delibera 9 maggio 2017, n. 506
ActionAction Delibera 16 maggio 2017, n. 520
ActionAction Delibera 30 maggio 2017, n. 575
ActionAction Delibera 30 maggio 2017, n. 601
ActionAction Delibera 30 maggio 2017, n. 607
ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 612
ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 614
ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 646
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 655
ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 659
ActionAction Delibera 20 giugno 2017, n. 684
ActionAction Delibera 20 giugno 2017, n. 688
ActionAction Delibera 20 giugno 2017, n. 689
ActionAction Delibera 20 giugno 2017, n. 692
ActionAction Delibera 27 giugno 2017, n. 695
ActionAction Delibera 4 luglio 2017, n. 742
ActionAction Delibera 18 luglio 2017, n. 794
ActionAction Delibera 18 luglio 2017, n. 795
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 813
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 815
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 816
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 822
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 823
ActionAction Delibera 8 agosto 2017, n. 874
ActionAction Delibera 8 agosto 2017, n. 860
ActionAction Delibera 22 agosto 2017, n. 903
ActionAction Delibera 22 agosto 2017, n. 908
ActionAction Delibera 22 agosto 2017, n. 909
ActionAction Delibera 29 agosto 2017, n. 928
ActionAction Delibera 29 agosto 2017, n. 929
ActionAction Delibera 29 agosto 2017, n. 952
ActionAction Delibera 5 settembre 2017, n. 967
ActionAction Delibera 19 settembre 2017, n. 1005
ActionAction Delibera 26 settembre 2017, n. 1033
ActionAction Delibera 26 settembre 2017, n. 1036
ActionAction Delibera 3 ottobre 2017, n. 1060
ActionAction Delibera 10 ottobre 2017, n. 1068
ActionAction Delibera 10 ottobre 2017, n. 1080
ActionAction Delibera 10 ottobre 2017, n. 1092
ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1118
ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1119
ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1121
ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1122
ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1123
ActionAction Delibera 31 ottobre 2017, n. 1168
ActionAction Delibera 31 ottobre 2017, n. 1181
ActionAction Delibera 31 ottobre 2017, n. 1184
ActionAction Delibera 14 novembre 2017, n. 1229
ActionAction Delibera 14 novembre 2017, n. 1231
ActionAction Delibera 21 novembre 2017, n. 1279
ActionAction Delibera 28 novembre 2017, n. 1313
ActionAction Delibera 28 novembre 2017, n. 1315
ActionAction Delibera 5 dicembre 2017, n. 1343
ActionAction Delibera 5 dicembre 2017, n. 1344
ActionAction Delibera 5 dicembre 2017, n. 1345
ActionAction Delibera 12 dicembre 2017, n. 1382
ActionAction Delibera 12 dicembre 2017, n. 1387
ActionAction Delibera 12 dicembre 2017, n. 1393
ActionAction Delibera 12 dicembre 2017, n. 1401
ActionAction Delibera 12 dicembre 2017, n. 1405
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1407
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1412
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1413
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1415
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1429
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1434
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1435
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1448
ActionAction Delibera 28 dicembre 2017, n. 1480
ActionAction Delibera 28 dicembre 2017, n. 1497
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico