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w') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 331)
Elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore di comprensorio sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

1)
Pubblicato nel B.U. 5 settembre 2017, n. 33.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente regolamento disciplina i presupposti e le modalità per l’iscrizione nell’elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore di comprensorio sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, istituito dall’articolo 10, comma 15, della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, recante “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”, presso la Ripartizione provinciale Salute; il presente regolamento disciplina inoltre le modalità della procedura di selezione delle candidate e dei candidati, in esecuzione del comma 17 dello stesso articolo.

Art. 2 (Requisiti per l’accesso alla procedura di iscrizione)

(1)  Le candidate e i candidati che intendono partecipare alla procedura di iscrizione nell’elenco provinciale per la posizione di Direttrice/Direttore di un comprensorio sanitario devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • a) non aver compiuto il 65esimo anno d’età e essere in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego pubblico;
  • b) essere in possesso di un diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero di una laurea specialistica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello;
  • c) essere in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per il diploma di laurea di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di un attestato equipollente;
  • d) essere in possesso della certificazione relativa alla dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
  • e) essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale in ambito sanitario o di un attestato relativo ad esperienze formative estere in ambito manageriale valutate ai fini dell’accesso alla posizione dirigenziale dalla Commissione tecnico-scientifica provinciale di cui all’articolo 46/ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche;
  • f) per dirigenti con comprovata esperienza nella gestione di unità organizzative di medie o grandi dimensioni nonché autonomia gestionale diretta e responsabilità delle risorse umane e finanziarie: avere svolto almeno quattro anni di servizio effettivo nel settore pubblico o privato; 2)
  • f 2)  3)
  • g) assenza delle cause di esclusione di cui al comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  • h) assenza delle cause di esclusione dall’assunzione all’impiego presso la Provincia di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22.

(2)  Salvo quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10, le candidate e i candidati devono essere in possesso dei requisiti prescritti di cui al comma 1 del presente articolo alla data di presentazione della domanda di iscrizione nonché alla data di effettiva assunzione. L’attestato di formazione manageriale di cui al comma 1, lettera e), può essere prodotto anche entro 18 mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione.

2)
La lettera f1) dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 8 gennaio 2020, n. 3.
3)
La lettera f2) dell'art. 2, comma 1, è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 8 gennaio 2020, n. 3.

Art 3  (Avviso) 4)

(1)  L’avviso riguardante la procedura di iscrizione è approvato dalla Direttrice/dal Direttore della Ripartizione provinciale Salute e pubblicato permanentemente sui siti internet della Provincia autonoma di Bolzano.

(2)  Le domande di iscrizione devono essere presentate con le modalità previste dall’avviso.  5)

(3)  Qualora nell’elenco provinciale degli idonei di cui all’articolo 6 risulti un numero di persone inferiore a dodici, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale Salute ha facoltà di indire una procedura di selezione al fine di garantire che la nomina avvenga sulla base di una rosa di idonee e idonei composta da almeno tre persone. 6)

4)
La rubrica dell'art. 3 è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 8 gennaio 2020, n. 3.
5)
L'art. 3, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 8 gennaio 2020, n. 3.
6)
L'art. 3, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 8 gennaio 2020, n. 3.

Art. 4  (Commissione di valutazione)

(1)  La commissione per la valutazione delle domande di iscrizione nell’elenco è nominata dalla Direttrice/dal Direttore della Ripartizione provinciale Salute.

(2)  La commissione è composta da un numero dispari di membri, almeno tre, che devono essere esperti indipendenti e distinguersi per comprovata professionalità e competenza nelle discipline oggetto della selezione.

(3)  I commissari rimangono in carica per tre anni. L’incarico è rinnovabile per una sola volta. Per ciascun componente delle commissioni viene nominato un membro supplente.

(4)  I componenti delle commissioni non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con le candidate/i candidati.

Art. 5  (Modalità di valutazione)

(1)  La valutazione avviene per titoli e in un colloquio, con cadenza biennale. Tutte le domande di iscrizione presentate entro la data fissata dall’avviso vengono valutate dalla commissione secondo le modalità e i criteri di seguito indicati. 7)

(2)  La commissione può attribuire ad ogni candidata/candidato un punteggio massimo di 100 punti.

(3)  I titoli vengono valutati con un punteggio complessivo massimo di 60 punti. La commissione tiene conto delle competenze professionali, del curriculum vitae e del numero di risorse umane e finanziarie gestite.

(4)  Il colloquio viene valutato con un punteggio complessivo massimo di 40 punti. La commissione tiene conto delle competenze personali e sociali nonché della competenza metodologica.

(5)  Ai fini dell’iscrizione nell’elenco provinciale deve essere raggiunto un punteggio minimo di 70 punti.

7)
L'art. 5, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 8 gennaio 2020, n. 3.

Art. 6  (Gestione dell’elenco provinciale)

(1)  L’elenco provinciale è aggiornato con cadenza biennale. 8)

(2)  La Direttrice/Il Direttore della Ripartizione provinciale Salute dispone l’iscrizione nell’elenco provinciale a seguito della valutazione positiva da parte della commissione. L’iscrizione è valida per quattro anni.

(3)  L’elenco provinciale viene pubblicato sul sito della Ripartizione provinciale Salute. Gli iscritti risultano in ordine alfabetico, senza indicazione del punteggio raggiunto.

(4)  Dopo l’iscrizione nell’elenco provinciale, le candidate e i candidati hanno la possibilità di aggiornare i loro titoli senza ulteriore valutazione degli stessi da parte della commissione.

8)
L'art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 8 gennaio 2020, n. 3.

Art. 7  (Nomina)

(1)  La Direttrice/Il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, sentita la Giunta provinciale, nomina le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari, attingendo obbligatoriamente dagli elenchi provinciali.

(2)  La nomina a direttrice/direttore di comprensorio comporta il conferimento del corrispondente incarico dirigenziale.

(3)  Qualora le persone incaricate non siano dipendenti pubblici, vengono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e inquadrate nella qualifica funzionale corrispondente al profilo professionale.

(4)  Il trattamento economico è commisurato alle dimensioni del rispettivo comprensorio sanitario e alla complessità dei servizi sanitari e non può essere superiore al 70 per cento del compenso base della direttrice generale/del direttore generale.

Art. 8  (Regime transitorio)

(1)  Le candidate e i candidati idonei, dichiarati tali a seguito dell’ultima procedura di selezione esperita in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 896 del 9 agosto 2016 per la nomina a direttrice/direttore di un comprensorio sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento ricoprono già la posizione di direttrice/direttore di comprensorio, sono iscritti d’ufficio nei rispettivi elenchi provinciali per la durata di quattro anni.

(2)  Le candidate e i candidati di cui al comma 1, qualora non abbiano ancora prodotto l’attestato di formazione manageriale, permangono nel rispettivo elenco, se iniziano la prescritta formazione manageriale entro l’anno 2017 o attestano esperienze formative estere in ambito manageriale valutate ai fini dell’accesso alla posizione dirigenziale dalla Commissione tecnico-scientifica provinciale di cui all’articolo 46/ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

(3)  In sede di prima applicazione del presente regolamento di esecuzione, la prima scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco provinciale è fissato in 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

(4)  In deroga a quanto previsto dall’articolo 7, con le persone scelte dalla direttrice/dal direttore generale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento ricoprono già la posizione di direttrice/direttore di comprensorio, può essere posto in essere sia un rapporto di lavoro pubblico che un rapporto di lavoro privato.

Art. 9  (Entrata in vigore)

(1)  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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