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c) Decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2017, n. 151)
Determinazione dei parametri per la definizione delle piante organiche dei comuni

1)
Pubblicato nel B.U. 26 aprile 2017, n. 17.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente regolamento determina, in attuazione dell’articolo 12/bis, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, i parametri per definire la consistenza delle piante organiche dei comuni.

Art. 2 (Calcolo rapporto dipendenti/abitanti)

(1)  La dotazione della pianta organica dei comuni è calcolata in rapporto al numero degli abitanti. Tale rapporto è determinato in base al numero di abitanti presenti al 31 dicembre del penultimo anno solare, calcolando il numero dei posti in pianta organica in unità equivalenti a tempo pieno. Nella definizione della pianta organica i comuni non possono superare il seguente rapporto:

  1. fino a 500 abitanti: un/una dipendente ogni 105 abitanti;
  2. da 501 a 1.200 abitanti: un/una dipendente ogni 125 abitanti;
  3. da 1.201 a 5.000 abitanti: un/una dipendente ogni 130 abitanti;
  4. da 5.001 a 10.000 abitanti: un/una dipendente ogni 125 abitanti;
  5. da 10.001 a 50.000 abitanti: un/una dipendente ogni 120 abitanti;
  6. oltre 50.000 abitanti: un/una dipendente ogni 115 abitanti.

(2)  I comuni che nel penultimo anno solare hanno registrato più di 500.000 pernottamenti turistici possono calcolare il rapporto dipendenti/abitanti come di seguito indicato. I comuni con più di 500.000 pernottamenti turistici possono detrarre 10 abitanti dal numero di abitanti per dipendente ad essi applicabile ai sensi del comma 1; i comuni con più di 700.000 pernottamenti turistici possono detrarre dal suddetto numero 20 abitanti e quelli con più di 1.000.000 di pernottamenti turistici 25 abitanti. Questa disposizione non si applica ai comuni con più di 10.000 abitanti.

Art. 3 (Eccezioni per il calcolo del rapporto dipendenti/abitanti)

(1)  Dal calcolo del rapporto dipendenti/abitanti di cui all’articolo 2 è escluso il seguente personale:

  1. personale dei servizi sociali;
  2. personale del servizio funivie;
  3. personale occupato esclusivamente nella centrale elettrica del comune;
  4. personale del crematorio;
  5. personale del macello;
  6. personale delle farmacie comunali;
  7. personale addetto alle pompe funebri limitatamente agli autisti necrofori;
  8. personale addetto al decentramento/quartieri;
  9. personale in comando presso altri enti pubblici;
  10. personale messo a disposizione di altre amministrazioni pubbliche;
  11. personale appartenente alle categorie protette;
  12. personale stagionale;2)
  13. personale assunto ai sensi dell’articolo 91, comma 4/bis, e dell’articolo 155, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche; 3)
  14. personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 167, comma 1/bis, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche.4)

(2)  In caso di svolgimento di servizi in forma coordinata sulla base di una convenzione o su incarico di un altro ente pubblico, il personale impiegato ai fini del calcolo del rapporto dipendenti/abitanti del comune che prevede i relativi posti in pianta organica non è incluso nel calcolo del rispettivo rapporto dipendenti/abitanti di cui all’articolo 2.

2)
La lettera l) dell'art. 3, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 8 febbraio 2018, n. 4.
3)
La lettera m) dell'art. 3, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 10 maggio 2023, n. 10.
4)
La lettera n) dell'art. 3, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 10 maggio 2023, n. 10.

Art. 4 (Autorizzazione alla deroga)

(1)  Per oggettive, documentate e motivate esigenze la Giunta provinciale può, in via eccezionale, autorizzare i comuni a derogare al rapporto dipendenti/abitanti di cui agli articoli 2 e 3. L’autorizzazione è concessa entro 60 giorni dalla relativa richiesta.

Art. 5 (Presupposti per l’autorizzazione alla deroga del rapporto dipendenti/abitanti)

(1)  Nella richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 4 va dichiarato quanto segue:

  1. la compatibilità di bilancio e la disponibilità dei mezzi finanziari per la copertura dei posti;
  2. che non è opportuno stipulare contratti per l’esternalizzazione di servizi comunali;
  3. la sussistenza di ulteriori ragioni e situazioni particolari da cui risulti un fabbisogno di personale superiore alla media.

(2)  Le autorizzazioni concesse ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, abrogata dall’articolo 38, comma 1, lettera g), della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18, sono inefficaci.

Art. 6 (Esternalizzazione di servizi)

(1)  Se, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il comune esternalizza dei servizi, i posti divenuti vacanti dovranno essere cancellati dalla pianta organica entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Dal momento dell’esternalizzazione, il numero dei posti divenuti vacanti in seguito all’esternalizzazione stessa non è considerato per il calcolo del rapporto dipendenti/abitanti. Se, dopo l’avvenuta esternalizzazione, il servizio è nuovamente assunto dal comune, il personale necessario per la gestione dello stesso è di nuovo computato ai fini del calcolo del rapporto dipendenti/abitanti. L’assunzione del personale necessario per la gestione del servizio deve essere autorizzata dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 4.

Art. 7 (Assunzione di servizi per un altro comune)

(1)  Se un comune, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fornisce tutti i servizi per conto di altri comuni, il calcolo del rapporto dipendenti/abitanti per quel comune è effettuato sulla base della somma del numero di abitanti dei comuni interessati.

Art. 7/bis  (Parametri per l’assunzione di figure dirigenziali in caso di gestione associata di servizi o funzioni)

(1) Ai fini di cui all’articolo 127, comma 1/bis, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche, i comuni di un ambito territoriale possono dotarsi, oltre al proprio segretario/alla propria segretaria comunale, di figure dirigenziali in rapporto di una ogni 3.000 abitanti. Gli ambiti territoriali con meno di 6.000 abitanti possono dotarsi di una sola figura dirigenziale.

(2) Il numero massimo di figure dirigenziali di cui l’ambito territoriale può dotarsi ai sensi del comma 1 è ridotto di una unità per ogni posto di vicesegretario/vicesegretaria comunale o di segretario/segretaria comunale di cui all’articolo 159/bis della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, istituito nel medesimo ambito territoriale. 5)

5)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 10 maggio 2023, n. 10.

Art. 8 (Controlli e sanzioni)

(1)  I comuni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non rispettano il rapporto dipendenti/abitanti dallo stesso previsto, devono raggiungerlo entro cinque anni. La riduzione del personale può essere ottenuta non coprendo i posti divenuti vacanti, stipulando convenzioni per lo svolgimento di servizi in forma coordinata o con l’esternalizzazione di servizi comunali; in quest’ultimo caso l’articolo 6 non trova applicazione. Scaduto il suddetto termine, la Provincia effettua una verifica del rispetto del rapporto dipendenti/abitanti di cui al presente regolamento e, in caso di violazione, le assegnazioni correnti sono decurtate del 2 per cento.

Art. 9 (Clausola d’urgenza)

(1)  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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