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c) Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 101)
Dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici e presentazione della relativa certificazione nonché inizio delle prove nei concorsi pubblici

1)
Pubblicato nel B.U. 4 aprile 2017, n. 14.

Art. 1 (Dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico e presentazione della relativa certificazione)  

(1) Nei concorsi banditi dalla Provincia autonoma di Bolzano, da enti strumentali della stessa, da agenzie provinciali e da altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia, le persone non residenti di cui all’articolo 20/ter, comma 7/bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, anche se di cittadinanza italiana, hanno diritto di rendere la dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino di cui allo stesso articolo e di presentare la relativa certificazione fino all’inizio della prima prova concorsuale.

Art. 2 (Inizio delle prove concorsuali)

(1) Se una persona di cui all’articolo 1 intende partecipare a uno dei concorsi di cui al medesimo articolo e intende avvalersi del diritto ivi previsto, deve dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso. In tal caso la prima prova concorsuale non può iniziare prima delle ore 12.00 del giorno stabilito per la stessa.

Art. 3 (Indicazione nei bandi di concorso)

(1) I bandi dei concorsi di cui all’articolo 1 devono richiamare espressamente il diritto previsto dal medesimo articolo e l’obbligo di cui all’articolo 2.

Art. 4 (Applicabilità)

(1) Per gli enti di cui all’articolo 1 le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 trovano applicazione anche in deroga a discipline contrastanti; ciò ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 5 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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