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w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 81)
Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni

1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 18 luglio 2017, n. 29.

TITOLO I
CULTURA, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE, ISTRUZIONE, ENTI LOCALI

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, “Ordinamento degli archivi e  istituzione dell’archivio provinciale dell’Alto Adige”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, le parole: “al nullaosta della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “all’autorizzazione dell’ufficio provinciale competente”.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, “Istituzione della Soprintendenza  provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 5/ter della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, la parola: “contributo” è sostituita dalle parole: “contributo pluriennale”.

(2) Nel comma 1 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, la parola: “contributi” è sostituita dalle parole: “contributi pluriennali”.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 3 (Modifica della legge provinciale  22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”)

(1) Nel testo tedesco della rubrica dell’articolo 2 e dei commi 1, 1/bis, 1/ter, 2/bis e 2/ter dello stesso articolo della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: “Kriterien” è sostituita dalla parola: “Richtlinien”.

(2) Nel testo tedesco dell’alinea del comma 6 dell’articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: “wird” è sostituita dalla parola: “ist”.

(3) Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “articolo 15, comma 2” sono sostituite dalle parole: “articolo 15/bis, comma 1”.

(4) Dopo l’articolo 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 20/bis (Ricevuta di presentazione)

1. Dell’avvenuta presentazione di domande, dichiarazioni e segnalazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che ne attesti l’avvenuta presentazione. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui al comma 3 dell’articolo 14, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento.”

(5) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 22 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: “landwirtschaftlichen” è sostituita dalla parola: “landschaftlichen”.

(6) Nel comma 3 dell’articolo 22 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo la parola: “salute” sono inserite le parole: “e della pubblica sicurezza e incolumità delle persone”.

(7) Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 23/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: “generale e speciale” sono inserite le parole: “e richiedere l’indicazione dei subappaltatori ai sensi della normativa statale”.

(8) L’articolo 28/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 28/bis (Misure di trasparenza)

1. Al fine di realizzare un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino e attuare i criteri e i principi stabiliti nell’articolo 1, l’amministrazione assicura a chiunque la più ampia accessibilità ai dati e documenti detenuti dall’amministrazione nonché la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti la propria organizzazione, attività e l’uso delle risorse pubbliche.

2. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in un’apposita sezione del sito web istituzionale dell’amministrazione, che sia visibile e accessibile dalla pagina principale.

3. La Giunta provinciale approva e aggiorna l’elenco riepilogativo dei vigenti obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza con l’indicazione delle strutture organizzative provinciali i cui direttori sono responsabili per l’adempimento degli stessi. La Giunta provinciale è autorizzata altresì a emanare direttive integrative in merito alle pubblicazioni di cui al presente articolo.

4. Le informazioni, i documenti e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui al comma 1 sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico e in materia di protezione dei dati personali, a condizione di citare la fonte e rispettarne l’integrità.

5. La pubblicazione degli atti è effettuata limitatamente al periodo previsto dalla normativa vigente, nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il diritto all’oblio degli interessati. Decorso tale termine gli atti sono archiviati in un’apposita sezione.

6. L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione sul sito web istituzionale nonché di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ai sensi della normativa vigente.

7. Le modalità di esercizio del diritto di accesso civico, i limiti e le esclusioni, le garanzie per i diritti dei controinteressati nonché i rimedi giuridici in caso di mancata risposta, di rifiuto, differimento e limitazione dell’accesso sono definiti con regolamento di esecuzione.”

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, “Norme di procedura per l’applicazione  delle sanzioni amministrative”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è così sostituito:

“4. La notificazione degli estremi della violazione è eseguita dallo stesso agente accertatore oppure a cura dell’ufficio dell’amministrazione, competente in base alle singole disposizioni di legge, a mezzo della posta secondo le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari. La notificazione avviene in via elettronica se sussistono i presupposti di cui all’articolo 8, commi 2 e 4, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, secondo le modalità di cui all’articolo 149/bis del codice di procedura civile.”

(2) Dopo il primo periodo del comma 1/bis dell’articolo 7 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “La notificazione avviene secondo le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4.”

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 5 (Manifestazioni della Provincia)

(1) Le spese per l’organizzazione o la partecipazione della Provincia a convegni, congressi o altri eventi attinenti l’attività istituzionale dell’ente sono disposte dalle strutture dell’Amministrazione provinciale competenti per materia con imputazione ai capitoli di bilancio riferiti alle pertinenti leggi di spesa, salvo che si tratti di spese di rappresentanza di cui alla legge provinciale 18 marzo 2013, n. 4. Le predette spese sono disposte dalla Ripartizione provinciale Presidenza e Relazioni estere nel caso in cui attengano ad attività di competenza di più strutture provinciali.

Art. 6 (Adesioni della Provincia  ad associazioni e altri enti)

(1) Qualora sussista un interesse strategico generale della Provincia nell’aderire a un’associazione privata o ad altro ente, la Giunta provinciale può deliberare l’adesione.

(2) La quota associativa è versata annualmente in seguito alla presentazione di una relazione sull’attività svolta da parte dell’ente.

(3) Per la gestione delle adesioni di cui al comma 1 è competente la Ripartizione Presidenza e Relazioni estere.

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 18 ottobre 1988,  n. 40, “Ripartizione dei posti nell’impiego pubblico e composizione degli organi collegiali degli enti pubblici in provincia di Bolzano secondo la consistenza dei gruppi linguistici in base ai dati del censimento generale della popolazione”)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, è aggiunto il seguente comma:

“5. In deroga al comma 4, il gruppo linguistico di maggiore consistenza può ridurre la propria rappresentanza in favore del gruppo ladino che, in ragione della propria consistenza, sarebbe altrimenti escluso dalla rappresentanza nell’organo collegiale. Resta fermo l’obbligo della puntuale assegnazione delle rappresentanze secondo la consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per aree di intervento o per categorie di organi collegiali, come definite dalla Giunta provinciale.”

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, recante “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma  di Bolzano”)

(1) Il numero 9) della lettera B) del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, è così sostituito:

“9) costruzioni, ambiente e territorio con le articolazioni:

  1. costruzioni, ambiente e territorio;
  2. costruzioni, ambiente e territorio, opzione tecnologie del legno nelle costruzioni;
  3. geotecnica.”

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato  giuridico del personale insegnante”)

(1) Il titolo della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, è così sostituito: “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante e al lavoro sociale nelle scuole”.

(2) Dopo l’articolo 21 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunti il seguente articolo 22 e il seguente titolo III con gli articoli 23, 24 e 25:

“Art. 22 (Istituzione dei ruoli del personale docente con compiti di allenatore sportivo)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, per l’attività di allenatore nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine, con opzione provinciale sport, sono istituiti i ruoli per il personale docente con compiti di allenatore sportivo. I ruoli sono suddivisi in categorie sulla base delle discipline sportive.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1 si effettua mediante corso-concorso selettivo di formazione. Al corso-concorso selettivo di formazione può partecipare il personale in possesso del diploma dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di un diploma specifico di allenatore. La Giunta provinciale definisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di valutazione del corso-concorso selettivo di formazione. Fino alla conclusione del corso-concorso selettivo di formazione, al personale sono conferiti, dal dirigente scolastico competente, incarichi a tempo determinato di durata annuale. In prima applicazione del presente articolo, il personale con almeno tre anni di servizio come allenatore sportivo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine viene assunto con contratto a tempo indeterminato, previo superamento di un concorso per soli titoli.

3. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato come il personale docente diplomato delle scuole secondarie di secondo grado. All’atto dell’inquadramento a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato sono riconosciuti, per intero, i servizi preruolo prestati in qualità di allenatore in scuole secondarie di primo e secondo grado con opzione provinciale sport.

4. I posti per i ruoli di cui al comma 1 rientrano nella dotazione organica provinciale di cui all’articolo 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

5. La Giunta provinciale determina ulteriori modalità per l’assunzione e l’inquadramento del personale docente con compiti di allenatore sportivo.

TITOLO III – Disposizioni relative al lavoro sociale nelle scuole

Art. 23 (Disposizioni generali relative al lavoro sociale nelle scuole)

1. Il lavoro sociale nelle scuole, svolto tramite interventi di consulenza e sostegno a bassa soglia, persegue i seguenti obiettivi:

  1. rafforzare le competenze sociali e personali degli alunni (prevenzione);
  2. recuperare gli alunni in crisi e in situazioni conflittuali, accompagnarli nelle fasi di transizione e sostenerli nell’orientamento (intervento);
  3. coordinare e accompagnare, in determinate situazioni, gli alunni in percorsi di apprendimento alternativi e limitati nel tempo, finalizzati all’adempimento dell’obbligo scolastico e formativo (apprendimento time out).

2. Al centro del lavoro sociale nelle scuole ci sono il bene e il futuro degli alunni. Pertanto, questo lavoro contribuisce in modo significativo a prevenire efficacemente assenteismo e abbandono scolastico. Un ulteriore obiettivo del lavoro sociale nelle scuole consiste nel fornire sostegno al personale docente nell’affrontare vari temi sociali e, in singoli casi, nel case management. L’attuazione avviene in rete con il coinvolgimento dei sistemi di supporto e le offerte di natura scolastica ed extrascolastica.

Art. 24 (Profilo professionale provinciale per educatori sociali della scuola)

1. Al fine di realizzare le finalità di cui all’articolo 23 viene creato nell’ambito dell’amministrazione provinciale il profilo professionale degli educatori sociali della scuola.

Art. 25 (Disciplina transitoria)

1. Fino alla creazione del profilo professionale provinciale per gli educatori sociali della scuola, gli educatori sociali della scuola sono assunti con contratto a tempo determinato da parte del competente dirigente scolastico. L’orario di lavoro a tempo pieno degli operatori sociali della scuola ammonta a 38 ore settimanali. Ulteriori disposizioni per la procedura di selezione, per l’assunzione e per specifici compiti da espletare nel periodo transitorio sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Con la creazione del nuovo profilo professionale provinciale i posti vengono trasferiti nelle dotazioni organiche del personale provinciale. All’atto dell’inquadramento a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato sono riconosciuti i servizi prestati secondo questa disciplina transitoria. Le relative modalità sono determinate con provvedimento amministrativo.”

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 12 luglio 2016,  n. 15, “Modifiche di leggi provinciali in materia di diritto allo studio, cultura, personale, procedimento amministrativo, utilizzazione delle acque pubbliche, urbanistica, agricoltura, sanità, bilancio e contabilità e appalti pubblici”)

(1) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15, dopo le parole: “Nr. 208” sono inserite le parole: “und laut Artikel 1 Absatz 483 des Gesetzes vom 11. Dezember 2016, Nr. 232“.

(2) Alla fine del testo italiano del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15, sono aggiunte le seguenti parole: “e di cui al comma 483 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.

Art. 11 (Riduzione dell’indebitamento dei comuni)

(1) Qualora i comuni provvedano all’estinzione anticipata di debiti utilizzando risorse proprie provenienti dall’avanzo di amministrazione, non vengono meno i contributi pluriennali provinciali concessi ai sensi della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche, della legge provinciale 23 aprile 1987, n. 10, e dell’articolo 7/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. Le entrate derivanti dai predetti contributi possono essere destinate dai comuni esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

(2) In caso di assegnazione ai comuni di contributi da parte dello Stato per l’attenuazione degli indennizzi per l’estinzione anticipata dei mutui ai sensi dell’articolo 9/ter del decreto- legge 24 giugno 2016, n. 113, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, le relative assegnazioni statali vengono in quota parte trattenute dalla Provincia. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione del presente comma. 2)

2)
L'art. 11, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.

CAPO VI
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 12 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. il comma 14 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
  2. i commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 26;
  3. l’articolo 6 della legge provinciale 23 dicembre 2004, n. 10;
  4. i commi 6/bis e 6/ter dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche;
  5. l’articolo 1/septies della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche.

TITOLO II
AGRICOLTURA, TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE, FORESTE E CACCIA

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, “Norme in materia di bonifica”)

(1) La lettera c) del comma 6 dell’articolo 30 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è così sostituita:

“c) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue. La Giunta provinciale emana i criteri per il calcolo dei costi relativi al beneficio del servizio irriguo;”.

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, “Contrassegnazione di alimenti  geneticamente non modificati”)

(1) L’articolo 3 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 3 (Contrassegnazione)

1. Gli alimenti che hanno i requisiti di cui all’articolo 2, possono essere contrassegnati dalla dicitura “non OGM”.”

(2) L’articolo 4 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 4 (Registro)

1. È istituito un registro dei produttori che intendono contrassegnare i loro prodotti come “non OGM”.

2. Tale registro è gestito dall’Agenzia provinciale per l’Ambiente.

3. Ai fini della registrazione, i produttori devono inviare una comunicazione scritta all’Agenzia provinciale per l’Ambiente, allegando l’elenco della categoria di alimenti contrassegnati come “non OGM”. Eventuali modifiche nell’elenco devono essere tempestivamente comunicate.

4. I servizi veterinari e i servizi di igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno diritto di accedere in ogni momento ai dati contenuti nel registro, per finalità di programmazione e di esecuzione dei controlli ufficiali previsti dalle leggi vigenti in materia.”

(3) Nel comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, le parole: “comma 2, e seguenti” sono soppresse.

(4) L’articolo 7 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7 (Sanzioni amministrative)

1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nel caso in cui il fatto costituisca reato, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

  1. chiunque contrassegna un prodotto utilizzando il contrassegno o la dicitura previsti dagli articoli 3 e 6 senza avere i relativi presupposti, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 30.000,00 euro;
  2. chiunque nella comunicazione di cui all’articolo 4, comma 3, fornisca dati falsi o non si astenga dal contrassegnare il prodotto, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro.

2. Per l’accertamento e le contestazioni delle violazioni amministrative e per la comminazione delle ingiunzioni è competente l’Agenzia provinciale per l’ambiente. Per l’accertamento e le contestazioni delle violazioni di cui alla presente legge sono altresì competenti gli organi di controllo previsti dalle leggi vigenti in materia.”

(5) Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. I prodotti contrassegnati non OGM al momento dell’entrata in vigore del presente comma vengono iscritti d’ufficio nel registro dei prodotti “non OGM”.”

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE

Art. 15 (Modifica della legge provinciale  5 dicembre 2012, n. 20, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”)

(1) La lettera a) del comma 1 dell’allegato C della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, è così sostituita:

“a) i lavori rumorosi sono consentiti nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 19:00. Una limitazione o un prolungamento dei suddetti orari possono essere stabiliti dal sindaco/dalla sindaca del comune territorialmente competente;”

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE E CACCIA

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996,  n. 21, “Ordinamento forestale”)

(1) Dopo l’articolo 33/bis della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 33/ter (Realizzazione dei progetti)

1. L’Agenzia Demanio provinciale attua per la Ripartizione provinciale Foreste i progetti in economia predisposti e autorizzati dalla Ripartizione stessa. A tale scopo si avvale delle strutture della Ripartizione e riceve i relativi contributi. Il controllo sulla legittima realizzazione dei progetti rimane in capo alla Ripartizione.”

Art. 17  (Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”)

(1) Dopo il comma 1/bis dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/ter L’assessore provinciale competente in materia di caccia, previo parere dell’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), può anticipare il periodo di caccia alla volpe non prima del 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1, lettera b). Fino alla terza domenica di settembre è consentita solo la caccia di selezione senza utilizzo di cani.”

CAPO IV
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 18 (Abrogazione)

(1) L’articolo 5 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è abrogato.

TITOLO III
SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA, APPRENDISTATO, TRASPORTI

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 11 ottobre 2012,  n. 16, “Assistenza farmaceutica”)

(1) Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 15/bis (Concorso straordinario)

1. Nei comuni, in cui l’unica sede farmaceutica si liberi per effetto della scelta del/della titolare di optare per un’altra sede, in esito al superamento del concorso straordinario di cui all’articolo 11 del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche in legge 24 marzo 2012, n. 27, l’assistenza farmaceutica è garantita come segue:

  1. la farmacia è gestita in via provvisoria dal/dalla titolare uscente, come dispensario farmaceutico, sulla base di un’autorizzazione a tempo determinato, fino alla relativa riapertura da parte di uno o una dei candidati giudicati idonei al concorso straordinario. L’autorizzazione alla gestione provvisoria ha una validità massima di un anno dallo svolgimento della successiva fase di interpello;
  2. la gestione della farmacia è affidata in via provvisoria, quale dispensario farmaceutico, a uno o a una dei candidati idonei al concorso straordinario, fino al momento della sua riapertura;
  3. in caso di rifiuto da parte delle persone di cui alle lettere a) e b), tramite gestione provvisoria di un dispensario farmaceutico da parte del/ della titolare di una farmacia della zona, con preferenza per il/la titolare della farmacia più vicina o da parte del comune, per un periodo massimo di un anno dallo svolgimento della successiva fase di interpello, in base alla quale la farmacia è riaperta.”

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Art. 20 (Modifica della legge provinciale  12 ottobre 2007, n. 9, “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è inserito il seguente comma:

“1/bis L’accertamento dello stato di non autosufficienza e del relativo livello ai fini dell’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 8, ha luogo esclusivamente sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 12, comma 1, e dei relativi strumenti di valutazione.”

(2) Nel comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, la cifra: “30” è sostituita dalla cifra: “45”.

(3) Il comma 7 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è così sostituito:

“7. La valutazione dello stato di non autosufficienza è da ripetersi periodicamente, secondo i criteri stabiliti con la delibera di cui all’Art. 12, comma 1.”

(4) Il comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è così sostituito:

“4. Qualora l’unità di valutazione riscontri che non è garantita un’adeguata assistenza o vi siano altri motivi che lo rendono opportuno, parte dell’assegno di cura mensile può essere garantito in forma di prestazioni di servizi. L’ulteriore erogazione delle prestazioni previste dalla presente legge può essere vincolata all’effettivo ricorso a tali prestazioni di servizi. Con la delibera di cui all’articolo 12, comma 1, vengono fissati i relativi criteri.”

(5) Nel testo tedesco del comma 6 dell’articolo 8 e della rubrica dell’articolo 12 nonché delle lettere a) ed e) del comma 1 dello stesso articolo della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, la parola: “Kriterien” è sostituita dalla parola: “Richtlinien”.

(6) Dopo la lettera b) del comma 2/bis dell’articolo 13 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“c) l’Azienda sanitaria comunica alla Provincia le informazioni relative al riconoscimento di una invalidità civile ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, nonché agli eventuali obblighi di revisione, di quanti richiedono o sono beneficiari di un assegno di cura.”

Art. 21 (Modifica della legge provinciale  30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)

(1) L’articolo 7/quater della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7/quater (Posti letto in residenze per anziani)

1. Nei territori di un servizio sociale, nei quali la dotazione di posti letto nelle residenze per anziani accreditate supera il 120 per cento del parametro definito dal piano sociale provinciale, non possono essere realizzati ulteriori posti con finanziamento provinciale, salvo nell’ambito di opere di ristrutturazione o ampliamento di residenze per anziani già esistenti, se in tal modo la struttura raggiunge la dimensione minima prevista o il numero minimo di posti prescritto per l’area residenziale di assistenza e cura.”

(2) Alla fine del comma 1 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Nuove offerte non menzionate nella presente legge possono essere introdotte e disciplinate dalla Giunta provinciale a seguito di una fase di loro sperimentazione.”

(3) L’articolo 11/quater della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 11/quater (Servizi di assistenza semiresidenziale e residenziale per anziani)

1. Costituiscono servizi di assistenza semiresidenziale per anziani l’assistenza diurna in strutture e i centri di assistenza diurna.

2. Costituiscono servizi di assistenza residenziale per anziani:

  1. l’accompagnamento e l’assistenza abitativa per anziani;
  2. le residenze per anziani.

3. L’organizzazione e i requisiti strutturali dei servizi di cui al presente articolo sono disciplinati dalla Giunta provinciale.

4. Le residenze per anziani devono essere preventivamente riconosciute idonee al funzionamento in ordine alla funzionalità architettonica, degli arredi e delle attrezzature. Per ottenere l’idoneità al funzionamento deve essere presentata una domanda, corredata da una planimetria dei locali e dal prospetto dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività. In tutti gli altri casi non disciplinati dalla legge, l’accreditamento comprende anche la dichiarazione di idoneità al funzionamento.

5. Residenze per anziani che, a causa di opere di costruzione, ristrutturazione o ampliamento, derogano ai criteri strutturali previsti, possono ricevere una dichiarazione di idoneità al funzionamento provvisoria sino alla conclusione dei lavori.

6. Per l’esame e la valutazione dei progetti per la realizzazione di strutture destinate all’assistenza agli anziani è costituita una commissione tecnica.

7. Le spese per l’assistenza, l’organizzazione del tempo libero e i servizi alberghieri nonché quelle relative alla direzione e al coordinamento del settore di assistenza e di cura sono coperte tramite la retta. Le spese per l’assistenza sanitaria di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e per l’assistenza farmaceutica sono escluse dal calcolo per la determinazione della retta giornaliera. Tali spese, se non sono direttamente a carico dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, vengono rimborsate alle strutture sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce le qualifiche professionali che possono svolgere le funzioni di responsabile tecnico dell’assistenza e di responsabile di settore e responsabile dell’area residenziale.

8. La competente Ripartizione provinciale determina la retta giornaliera che l’Azienda sanitaria contabilizza agli istituti assicurativi esteri per l’assistenza sanitaria erogata a favore di persone presso di loro assicurate, ospitate in residenze per anziani oppure assistite sul territorio nell’ambito dell’assistenza domiciliare.

9. L’assistenza medica è garantita da medici della residenza per anziani, o da uno o più medici di medicina generale del distretto in cui ha sede la residenza per anziani, oppure da medici dell’ospedale. Il servizio sanitario provinciale garantisce inoltre un’adeguata assistenza medica specialistica, consulenza dietetica e, ai fini dell’assistenza sanitaria di tutti gli ospiti delle residenze per anziani, mette a disposizione il materiale sanitario necessario, i presidi sanitari e i farmaci.

10. Per i centri di degenza gestiti dal servizio sanitario provinciale trovano applicazione le norme espressamente previste dalle rispettive disposizioni.”

(4) Il comma 6 dell’articolo 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. I servizi a gestione pubblica e privata sono autorizzati dalla Provincia e, qualora finanziati anche in parte con mezzi pubblici, accreditati. Per i centri di degenza di cui all’Art. 11/quater, comma 10, devono essere presenti a tal fine le autorizzazioni previste dal servizio sanitario provinciale. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, al fine di promuovere la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni.”

(5) Il comma 4 dell’articolo 15 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. In ogni distretto è istituito un Comitato di distretto per favorire il lavoro di comunità e la partecipazione della popolazione. La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato di distretto sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Al fine di realizzare la propria attività e di garantire un eventuale rimborso spese per componenti privati del Comitato stesso, al Comitato di distretto è assegnato annualmente, sia da parte dell’ente gestore dei servizi sociali delegati territorialmente competente, sia dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, un fondo di 0,30 euro cadauno per abitante del distretto al 31 dicembre dell’anno precedente.”

(6) Il comma 1/bis dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1/bis La Provincia rimborsa agli enti competenti per la gestione di residenze per anziani accreditate le spese sostenute per l’acquisto o la locazione finanziaria di apparecchiature, attrezzature, arredi ed altri beni mobili ad uso sanitario e relativi accessori, necessari per l’assistenza sanitaria agli ospiti. La Giunta provinciale determina le apparecchiature, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni mobili ad uso sanitario finanziabili, nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili. Sono rimborsati anche i costi dei relativi ricambi, purché non venga superato l’importo del contributo concesso ed i costi complessivi non ammontino ad una somma superiore a quella massima fissata per il relativo bene.”

(7) Dopo il comma 5 dell’articolo 29 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è inserito il seguente comma:

“5/bis Le spese di investimento per le unità di valutazione di cui all’articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, vengono finanziate attraverso il fondo sociale provinciale sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.”

(8) Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Entro il mese di luglio di ogni anno gli enti gestori dei servizi sociali trasmettono alla Ripartizione provinciale Politiche sociali i programmi di attività e di spesa dell’anno successivo su apposito modello approvato dalla Giunta provinciale. In casi motivati gli enti gestori dei servizi sociali possono presentare un’integrazione del programma di spesa sulla base del medesimo modello. Entro il mese di aprile di ogni anno gli stessi enti presentano i dati di spesa riferiti all’anno precedente, con indicazione dell’eventuale avanzo d’amministrazione sulla base di modelli di rilevazione approvati dalla Giunta provinciale.”

(9) Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“4/bis I finanziamenti assegnati per spese di investimento sono soggetti ad un vincolo di destinazione all’utilizzo a favore dei servizi sociali per lo svolgimento delle funzioni delegate di cui all’articolo 10. La Giunta provinciale definisce la durata e le modalità del vincolo per le diverse tipologie di investimenti finanziati, così come le modalità di restituzione dell’importo nel caso di mancato rispetto del vincolo previsto oppure di alienazione o modifica della destinazione dello stesso finanziamento.”

Art. 22 (Modifica della legge provinciale 28 ottobre 2011,  n. 12, “Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri”)

(1) Nella lettera g) del comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, le parole: “devono avere residenza e dimora stabile sul territorio provinciale per la durata del beneficio delle prestazioni;” sono sostituite dalle parole: “devono avere residenza e dimora stabile sul territorio provinciale per la durata del beneficio delle prestazioni; nel rispetto dei principi della proporzionalità e della ragionevolezza, l’accesso alle prestazioni che vanno oltre a quelle essenziali può essere legato alla partecipazione a misure di promozione dell’integrazione. Anche la forma di erogazione delle prestazioni può essere configurata in modo tale da favorire l’integrazione. In presenza di un nucleo familiare, l’obbligo di partecipazione a misure di promozione dell’integrazione è esteso, se possibile, in forma adeguata anche agli altri componenti del nucleo familiare del richiedente;”.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA

Art. 23 (Modifica della legge provinciale  17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)

(1) Dopo il comma 10 dell’articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“11. Il requisito di cui al comma 1, lettera e), non si applica ai cittadini che prendono in locazione un alloggio gravato dal vincolo sociale o realizzato su terreno agevolato o convenzionato ai sensi degli articoli 71 e 71/bis.”

(2) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così modificata:

“a) lo sfratto non dovuto ad inadempienza o ad immoralità, purché si riferisca ad un contratto di locazione scaduto di durata non inferiore a tre anni e purché il richiedente dimostri attraverso la certificazione anagrafica di avere avuto per almeno tre anni la residenza nell’alloggio da cui viene sfrattato;”.

(3) Nel primo periodo del comma 5 dell’articolo 63 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “comma 1, lettera c)” sono sostituite dalle parole: “comma 1, lettere c) e e)”.

(4) Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 94 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunta la seguente lettera):

“h) gli alloggi adibiti al servizio di accompagnamento e assistenza abitativa per anziani di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 11/quater della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.”

Art. 24 (Modifica della legge provinciale  17 settembre 2013, n. 14, “Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ‘Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata’”)

(1) Il penultimo periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 14, è così sostituito: “Il passaggio deve comunque avvenire entro tre anni dall’entrata in vigore di tale regolamento.”

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPRENDISTATO

Art. 25 (Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012,  n. 12, “Ordinamento dell’apprendistato”)

(1) Dopo l’articolo 21 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 21/bis (Attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b))

1. Ai fini dell’attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all’Art. 21, comma 1, lettere a) e b), l’istituzione formativa e il datore/la datrice di lavoro sottoscrivono un accordo che deve contenere:

  1. i dati relativi all’apprendista, all’istituzione formativa, al datore/alla datrice di lavoro e al tutor aziendale;
  2. la durata della formazione interna ed esterna all’azienda;
  3. il contenuto della formazione interna ed esterna;
  4. la dichiarazione da parte del datore/della datrice di lavoro di essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnici e formativi ai sensi della disposizione statale.

2. L’accordo di cui al comma 1, integrato dal contratto di apprendistato stipulato in forma scritta, è considerato protocollo tra istituzione formativa e datore/datrice di lavoro e piano formativo individuale ai sensi delle disposizioni statali.”

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 26 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, “Mobilità pubblica”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

“1. I servizi di linea di esclusivo interesse comunale sono finanziati al 70 per cento dei costi netti del servizio dalla Provincia di Bolzano e al 30 per cento dai comuni interessati.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 46 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, sono inseriti i seguenti commi 1/bis, 1/ter e 1/quater:

“1/bis L’impresa di trasporto che effettua servizi senza la rispettiva autorizzazione, è tenuta al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

1/ter L’impresa di trasporto che non applica in modo corretto le tariffe di viaggio approvate o autorizzate, è tenuta al pagamento di una sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1.800,00 euro.

1/quater L’impresa di trasporto che non utilizza in modo corretto le apparecchiature per la gestione dei titoli di viaggio e l’informazione al pubblico, è tenuta al pagamento di una sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1.800,00 euro.”

(3) Il comma 3 dell’articolo 52 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

“3. All’accertamento delle infrazioni di cui all’Art. 50, alla relativa contestazione immediata nonché alla riscossione immediata degli importi provvedono le persone formalmente incaricate dalla ripartizione provinciale mobilità o dalle imprese di trasporto. Le imprese di trasporto applicano le relative sanzioni amministrative agli utenti.”

Art. 27  (Modifica della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, “Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione”)

(1) L’articolo 19 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 19 (Agevolazioni per veicoli a trazione elettrica)

1. Possono essere concessi contributi a soggetti pubblici e privati per incentivare:

  1. l’acquisto, anche in leasing, di veicoli elettrici, inclusi ibridi elettrici plug-in;
  2. l’acquisto e l’installazione, oppure la messa a disposizione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici, inclusi ibridi plug-in.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere concessi anche incentivi a soggetti pubblici e privati nella forma del rimborso al rivenditore dei veicoli.

3. La tipologia e le caratteristiche tecnologiche dei veicoli, nonché la durata, la misura e le modalità di erogazione delle agevolazioni sono stabilite dalla Giunta provinciale.

4. Le predette agevolazioni si riferiscono a veicoli immatricolati a decorrere dal 1° maggio 2017.”

TITOLO IV
ARTIGIANATO, TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA, RIFUGI ALPINI, COMMERCIO, APPALTI PUBBLICI

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 28 (Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, recante “Ordinamento dell’artigianato”)

(1) Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è inserito il seguente articolo:

“Art. 19/bis (Equiparazione di diplomi di maestro artigiano)

1. Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente per la formazione di maestro può disporre l’equiparazione di diplomi di maestro artigiano conseguiti in un’altra provincia, regione o all’estero a quelli rilasciati in base alla normativa provinciale vigente. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’equiparazione.”

(2) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) tecnico/tecnica carrozziere;”

(3) L’alinea del comma 3 dell’articolo 25 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituita:

“3. Salvo quanto stabilito dall’articolo 8 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, per ottenere l’autorizzazione all’assunzione di apprendisti come meccatronici d’auto è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:”

(4) Il comma 3 dell’articolo 26 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

“3. Per eseguire revisioni periodiche su veicoli è richiesta l’iscrizione nel Registro delle imprese come “meccatronico/meccatronica d’auto e gommista” e come “tecnico/tecnica carrozziere”.”

(5) Dopo il comma 17 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“18. Le imprese che al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l’attività di “carrozziere/carrozziera“ vengono iscritte d’ufficio con l’attività di “tecnico/tecnica carrozziere“. Le imprese che al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l’attività di “meccatronico/meccatronica d’auto“ vengono iscritte d’ufficio con l’attività di “meccatronico/meccatronico d’auto e gommista“.”

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Art. 29 (Modifica della legge provinciale  20 febbraio 2002, n. 3, recante “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

“4. Chi gestisce un portale internet, il cui servizio consista nella prenotazione di alloggi senza servizi aggiuntivi, è esonerato dall’obbligo di munirsi di autorizzazione di cui all’articolo 3. Sono parimenti esonerati dall’obbligo di munirsi di autorizzazione i gestori di quei portali internet, su cui, oltre all’effettuazione di prenotazione di alloggi, vengono offerti anche servizi, purché essi non rappresentino una parte sostanziale del valore complessivo del servizio turistico collegato o non siano pubblicizzati come tali o non rappresentino altrimenti un elemento essenziale del viaggio o della vacanza.”

Art. 30 (Modifica della legge provinciale  14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”)

(1) Alla fine del comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: “Gli esercizi ricettivi sono anche autorizzati a mettere a disposizione tutto l’anno le proprie piscine natatorie per la ginnastica d’acqua terapeutica a favore delle persone affette da malattie reumatiche croniche clinicamente comprovate. Presupposto è che il gruppo di terapia venga seguito da personale qualificato all’uopo istruito, messo a disposizione da parte dei richiedenti. Gli esercizi ricettivi sono infine autorizzati a mettere a disposizione tutto l’anno le proprie piscine natatorie a favore di classi scolastiche, se accompagnate da un/una docente, che se ne assume la responsabilità.”

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFUGI ALPINI

Art. 31 (Modifica della legge provinciale  7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, le parole: “entro il 31 ottobre di ogni anno” sono soppresse.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 32 (Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio”)

(1) Dopo il comma 13 dell’articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 14 e 15:

“14. Le concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche scadono il 31 dicembre 2018.

15. L’autorizzazione all’apertura di una media o di una grande struttura di vendita al dettaglio, già rilasciata ai sensi della presente legge, è revocata qualora il titolare abbia sospeso l’attività per un periodo superiore ai 6 mesi ed il Comune non ravvisi esigenze di comprovata necessità che ne consentano la proroga.”

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Art. 33 (Modifica della legge provinciale  17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici”)

(1) Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è inserito il seguente articolo:

“Art. 4/bis (Contratti di partenariato pubblico privato e concessioni)

1. I contratti di partenariato pubblico privato e le concessioni sono disciplinati dalla normativa statale, fermo restando la disciplina provinciale in materia di urbanistica e di espropri.”

(2) Il comma 7 dell’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“7. Il comune e la comunità comprensoriale si dotano, nei modi previsti dal proprio ordinamento e dall’ordinamento dei comuni, di forme e metodi di organizzazione per le procedure negoziate, l’individuazione dell’operatore economico, la definizione della procedura, dell’autorità di gara e della commissione di valutazione. L’organizzazione deve essere garantita da un/una progettista, un direttore/una direttrice dei lavori, un tecnico/una tecnica per la sicurezza e dal/dalla responsabile del procedimento ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.”

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

“3. Quando l’opera da realizzare con la procedura di partenariato pubblico privato o di concessione non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica o del progetto definitivo, l’amministrazione pubblica determina l’adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’articolo 21, commi 1 o 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.”

(4) L’articolo 29 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 29 (Soccorso istruttorio)

1. L’istituto del soccorso istruttorio viene disciplinato dalla normativa statale e in ogni caso non comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria.”

TITOLO V
NORME FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONE FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 34 (Clausola di neutralità finanziaria)

(1) All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 35 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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