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y') Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 371)
Regolamento sul riconoscimento delle esperienze formative manageriali estere per l’accesso alle posizioni dirigenziali in ambito sanitario

1)
Pubblicato nel B.U. 17 ottobre 2017, n. 42.

Art. 1 (Ambito d’applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina la nomina, la composizione e il funzionamento della Commissione tecnico scientifica provinciale per la valutazione delle esperienze formative manageriali estere, di seguito denominata Commissione, e determina i criteri per la valutazione di tali esperienze in attuazione dell’articolo 46/ter della legge provinciale 7 marzo 2001, n. 7, e in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Art. 2 (Composizione, nomina e durata della Commissione)

(1) La Commissione è composta da:

  1. la Direttrice o il Direttore dell’Ufficio Ordinamento sanitario, che funge da Presidente;
  2. un’esperta o un esperto di un’università che offre corsi di formazione manageriale secondo la normativa statale;
  3. un’esperta o un esperto in didattica in ambito manageriale.

(2) Le funzioni di segreteria sono svolte da una o un dipendente della Ripartizione provinciale Sanità di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(3) Per ogni componente è nominato un membro supplente.

(4) La composizione della Commissione deve in ogni caso adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione e alle disposizioni provinciali vigenti in materia di parificazione fra donne e uomini.

(5) I componenti della Commissione e i membri supplenti sono nominati dall’Assessora o dall’Assessore competente in materia di sanità.

(6) La Commissione dura in carica tre anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta per ulteriori tre anni.

(7) Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della Commissione, la procedura di ricostituzione della stessa è avviata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

Art. 3  (Compiti e compenso)

(1) La Commissione valuta i contenuti e la durata dei corsi di formazione manageriale acquisiti all’estero secondo i criteri di cui all’articolo 4.

(2) Ai componenti della Commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi previsti dalla normativa provinciale.

Art. 4  (Criteri per la valutazione delle esperienze formative manageriali estere)

(1) Nella valutazione delle esperienze formative manageriali estere la Commissione tiene conto dei seguenti criteri minimi:

  1. le esperienze formative manageriali acquisite all’estero devono contemplare almeno i seguenti contenuti: gestione delle risorse umane, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, gestione d’impresa, indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni;
  2. le esperienze formative manageriali acquisite all’estero devono essere documentate nei contenuti, nella durata e nelle modalità di valutazione e sottoscritte dalla o dal responsabile della formazione;
  3. il corso di formazione in ambito manageriale conseguito all’estero deve avere una durata complessiva di almeno 100 ore;
  4. la data dell’attestato del corso di formazione manageriale acquisito all’estero non deve essere anteriore ai 7 anni precedenti la richiesta di riconoscimento;
  5. le esperienze formative in ambito manageriale acquisite all’estero devono essersi concluse con un colloquio finale, una presentazione o un esame finale;
  6. la validità dell’attestato di formazione manageriale riconosciuto decorre dalla data del rilascio dell’attestato di formazione estero.

Art. 5  (Modalità di riconoscimento)

(1) Entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza e della relativa documentazione attestante i contenuti e le ore di formazione da parte dell’Ufficio Ordinamento sanitario, la Commissione valuta la corrispondenza dell’attestato ai criteri minimi di cui all’articolo 4. L’attestato di riconoscimento delle esperienze formative manageriali estere è rilasciato dall’Assessora o dall’Assessore competente in materia di sanità.

Art. 6  (Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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