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d) Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 151)2)
Ordinamento delle organizzazioni turistiche

1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 26 settembre 2017, n. 39.

CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 (Finalità)

(1)  Ai fini dello sviluppo del turismo in Alto Adige la presente legge disciplina i compiti e il sostegno:

  1. alle organizzazioni turistiche;
  2. all’Azienda speciale “Innovation Development Marketing Südtirol/Alto Adige“ (IDM), per quanto concerne la sua competenza nel settore turistico e la relativa commercializzazione;
  3. alle sedi distaccate dell’IDM, che sono disciplinate dalla Giunta provinciale.

Art. 2 (Definizioni)

(1)  Ai fini della presente legge per organizzazioni turistiche si intendono:

  1. le associazioni turistiche, di seguito denominate associazioni;
  2. le società cooperative turistiche, di seguito denominate società cooperative;
  3. l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano e l’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano.

CAPO II
ORGANIZZAZIONI TURISTICHE

Art. 3 (Finalità e compiti)

(1)  Le organizzazioni turistiche sono organizzazioni senza scopo di lucro. Eventuali entrate ed eccedenze vanno impiegate per lo svolgimento dei loro compiti.

(2)  Le organizzazioni turistiche hanno lo scopo di promuovere e incrementare il turismo nella rispettiva zona di competenza.

(3)  Esse hanno nella propria zona di competenza il compito di:

  1. istituire e condurre servizi di informazione e di assistenza turistica, nonché la mediazione di servizi turistici;
  2. promuovere e attuare manifestazioni e altre iniziative di prevalente interesse turistico, nonché pubblicizzare manifestazioni locali;
  3. realizzare attività di marketing in accordo con la IDM;
  4. elaborare con la IDM studi, rilevazioni e ricerche in ambito turistico;
  5. valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;
  6. promuovere e gestire impianti e servizi di prevalente interesse turistico, a condizione che quote ed acquisti siano rispettivamente acquistate ed effettuati solo tramite fondi propri;
  7. rappresentare un punto di riferimento per altri operatori economici e per i rappresentanti dei settori economici del turismo nell’ambito dei loro compiti principali;
  8. promuovere i valori del marchio Alto Adige;
  9. promuovere i marchi locali, d’intesa e in collaborazione con la IDM e il marchio Alto Adige;
  10. svolgere di comune accordo i compiti ad esse delegati dalla Provincia o dal comune competente.

(4) Oltre ai compiti di cui al comma 3, le organizzazioni turistiche possono finanziare servizi e infrastrutture rilevanti per il turismo in maggioranza di proprietà pubblica. 3)

3)
L’art. 3, comma 4, è stato aggiunto dall’art. 8, comma 1, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.

Art. 4 (Elenco provinciale delle organizzazioni turistiche)

(1)  Presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo è tenuto l’elenco provinciale delle organizzazioni turistiche.

Art. 5 (Iscrizione nell’elenco provinciale)

(1)  Nell’elenco provinciale di cui all’articolo 4 sono iscritte, su domanda, le organizzazioni turistiche che rispondono ai seguenti requisiti:

  1. la zona di competenza comprende l’intero territorio di un comune o di più comuni;
  2. l’adesione all’associazione o l’ammissione in qualità di socio nella società cooperativa è aperta a tutti gli interessati al turismo della rispettiva zona di riferimento;
  3. l’associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata oppure la società cooperativa è iscritta nel registro provinciale degli enti cooperativi;
  4. l’organizzazione turistica dispone di una sede centrale e ha la facoltà di istituire uffici di informazione in sedi distaccate;
  5. lo statuto è conforme ai principi stabiliti con regolamento di esecuzione;
  6. lo statuto dell’associazione turistica prevede che, in caso di scioglimento dell’associazione o di cancellazione della stessa dall’elenco provinciale, i beni siano destinati al comune competente o ai comuni competenti per territorio; gli stessi sono devoluti all’eventuale organizzazione turistica subentrante;
  7. lo statuto della società cooperativa prevede i divieti e gli obblighi di cui all’articolo 2514 del codice civile, fra i quali rientra anche l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
  8. lo statuto della società cooperativa prevede altresì che, in caso di scioglimento o di cancellazione della stessa dall’elenco provinciale delle organizzazioni turistiche, il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati siano destinati al comune competente o ai comuni competenti per territorio; gli stessi sono devoluti all’eventuale organizzazione turistica subentrante;
  9. l’associazione ha adottato la denominazione "associazione turistica" e la società cooperativa ha adottato quella di “società cooperativa turistica”, seguita dal nome del comune o della zona in cui opera;
  10. le entrate sono adeguate al raggiungimento degli scopi statutari.

(2)  Per ciascuna zona di competenza può essere iscritta nell’elenco provinciale una sola organizzazione turistica.

(3)  La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l’iscrizione nell’elenco nonché la documentazione da presentarsi all’uopo.

(4)  L’iscrizione nell’elenco o il rigetto della domanda d’iscrizione sono disposti, con provvedimento motivato, dall’assessore/assessora provinciale competente, sentito il comune o i comuni della rispettiva zona di competenza.

(5)  Le variazioni dello statuto vanno comunicate entro 15 giorni alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, che ne verifica la conformità ai principi fissati nel regolamento di esecuzione; le variazioni riguardanti le cariche sociali e gli organi dell’associazione o della società cooperativa vanno comunicate entro il medesimo termine.

(6)  Qualsiasi integrazione alla denominazione di cui al comma 1, lettera i), deve essere autorizzata dalla ripartizione provinciale competente in materia di turismo. Per la comunicazione a fini di marketing possono essere utilizzate anche altre denominazioni. Anche queste devono essere autorizzate dalla predetta ripartizione provinciale.

Art. 6 (Cancellazione dall’elenco provinciale)

(1)  La cancellazione dall’elenco provinciale viene disposta nei seguenti casi:

  1. in caso di accertamento del mancato rispetto delle condizioni previste per l’iscrizione;
  2. in caso di inosservanza dello statuto, di accertate gravi irregolarità nella gestione dell’associazione o della società cooperativa o di persistente inerzia da parte delle stesse.

(2)  La cancellazione può essere inoltre dispo-sta nel caso in cui la maggioranza dei soggetti esercenti attività economiche, qualificate come turistiche, nell’ambito di competenza dell’organizzazione turistica o in una determinata parte di esso, non siano più soci dell’associazione o della società cooperativa.

(3)  L’assessore/L’assessora provinciale competente, sentiti il comune o i comuni della rispettiva zona di competenza, dispone con provvedimento motivato la cancellazione dell’organizzazione turistica dall’elenco provinciale. Prima di disporre la cancellazione va diffidata l’organizzazione turistica e va sentito/a il/la presidente della stessa.

Art. 7 (Bilancio)

(1)  La stesura del bilancio di previsione e del conto consuntivo delle organizzazioni turistiche avviene sulla base di modelli standardizzati messi a disposizione dalla Provincia.

(2)  Le organizzazioni turistiche inviano alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma delle attività e una copia del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario successivo, entro il 31 gennaio l’importo dell’autofinanzia-mento relativo all’anno precedente, ed entro il 30 giugno una copia del conto consuntivo dell’anno finanziario precedente e della relazione sulle attività.

(3)  La Provincia può richiedere ulteriore documentazione e, in caso di accertate o presunte irregolarità, può effettuare gli opportuni controlli.

CAPO III
IDM E LE SUE SEDI DISTACCATE COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI TURISTICHE

Art. 8 (Compiti)    delibera sentenza

(1)  Ai fini della presente legge l’Azienda speciale IDM svolge i seguenti compiti in materia di turismo:

  1. sviluppo delle strategie;
  2. marketing turistico dell’Alto Adige in Italia e all’estero;
  3. funzione di controllo delle organizzazioni turistiche.

(2)  La funzione di controllo di cui al comma 1, lettera c), consiste nella conferma del programma di attività e della relazione sulle attività delle singole organizzazioni turistiche, nel controllo dell’attuazione del programma annuale concordato ai sensi del programma di attività e secondo la relazione sulle attività e nel controllo dell’osservanza dei criteri di qualità. I rispettivi rapporti di controllo sono trasmessi alla ripartizione competente in materia di turismo.

(3)  La collaborazione dell’Azienda speciale IDM con le organizzazioni turistiche avviene tramite le sedi distaccate, che sono disciplinate dalla Giunta provinciale.

(4)  In caso d’istituzione di una organizzazione turistica oltre i confini della sede distaccata dell’IDM, spetta all’assessore/assessora provinciale competente stabilire, sentite preventivamente l’IDM e le sedi distaccate coinvolte, a quale sede distaccata appartenga l’organizzazione turistica.

(5)  Nella zona di competenza di ciascuna sede distaccata dell’IDM è istituito un collegio dei presidenti. 4)

massimeDelibera 20 marzo 2018, n. 240 - Criteri di qualitá per le organizzazioni turistiche - Revoca della deliberazione n. 32 del 14 gennaio 2013
4)
L'art. 8, comma 5, è stato così modificato dall'art. 22, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 9 (Collegio dei presidenti)

(1)  Il collegio dei presidenti è composto da tutti i presidenti e le presidenti delle organizzazioni turistiche della rispettiva sede distaccata dell’IDM. Il/La presidente di ciascuna organizzazione turistica può anche designare un membro del consiglio direttivo o del consiglio d’amministrazione a presenziare nel collegio dei presidenti in qualità di rappresentante.

(2)  I membri del collegio dei presidenti eleggono al loro interno il/la presidente e il suo sostituto/la sua sostituta.

(3)  Ogni membro del collegio dei presidenti dispone di una quota di voti calcolata in base alla media dei pernottamenti degli ultimi tre anni turistici secondo i dati dell’Istituto provinciale di statistica (ASTAT).

(4)  Il collegio dei presidenti svolge i seguenti compiti:

  1. promuove il flusso di informazioni fra la sede distaccata e le organizzazioni turistiche;
  2. armonizza le attività tra IDM e le organizzazioni turistiche;
  3. esamina il programma di attività dell’IDM;
  4. controlla, sorveglia e valuta la realizzazione del programma di attività dell’IDM. 5)

(5)  Il collegio dei presidenti si riunisce almeno quattro volte all’anno con il/la manager della sede distaccata dell’IDM. 6)

(6)  Il/la presidente del collegio dei presidenti è membro del comitato per il marketing dell’IDM. 7)

5)
L'art. 9, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
6)
L'art. 9, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
7)
L'art. 9, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 22, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 10  8)

8)
L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 11 (Collaborazione)

(1)  La collaborazione fra le organizzazioni turistiche e l’azienda speciale IDM avviene tramite le competenti sedi distaccate dell’IDM e riguarda:

  1. l’accordo sul programma di attività delle organizzazioni turistiche;
  2. la realizzazione delle attività come dal programma di attività;
  3. iniziative di marketing.

(2)  Nella zona di competenza di ciascuna sede distaccata dell’IDM è istituito un collegio dei presidenti. La collaborazione fra le organizzazioni turistiche e le sedi distaccate si svolge tramite il collegio dei presidenti. 9)

9)
L'art. 11, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 4 della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

CAPO IV
AGEVOLAZIONI ALLE SEDI DISTACCATE DELL’IDM E ALLE ORGANIZZAZIONI TURISTICHE

Art. 12 (Fondi dal bilancio provinciale)   delibera sentenza

(1)  Per sostenere le organizzazioni turistiche e l’IDM nell’assolvimento dei relativi compiti, nel bilancio provinciale sono stanziati annualmente appositi fondi. 10)

(2)  I fondi di cui al comma 1 vengono assegnati alle organizzazioni turistiche soltanto se esse rispettano i criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.

(3)  I fondi stanziati sono ripartiti annualmente secondo i seguenti criteri:

  1. un’aliquota, uguale o variabile, per tutti gli aventi diritto;
  2. un’ulteriore aliquota secondo i seguenti criteri:
    1. capacità ricettiva alberghiera e non alberghiera;
    2. media dei pernottamenti registrati nei tre anni turistici precedenti, da novembre fino a ottobre;
    3. media degli arrivi registrati nei tre anni turistici precedenti;
    4. entità dell’autofinanziamento.

(4)  La misura delle aliquote di cui al comma 3 e la quota spettante all’IDM sono determinate annualmente dalla Giunta provinciale. A tal fine la Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l’assegnazione dei fondi e stabilisce contestualmente la quota di autofinanziamento a carico delle organizzazioni turistiche. 11)

(5)  L’eventuale differenza tra gli importi computati in base ai criteri di ripartizione e i fondi effettivamente assegnati ai sensi del comma 4 può essere assegnata dalla Giunta provinciale all’Azienda speciale IDM con specifica destinazione per l’area turismo.

(6)  Il pagamento degli importi assegnati alle organizzazioni turistiche è subordinato alla presentazione del bilancio di previsione. In caso di accertate irregolarità, la Giunta provinciale può escludere le organizzazioni turistiche dalle assegnazioni. In caso di impiego non efficiente e non efficace dei fondi assegnati, la Giunta provinciale può prevedere la riduzione o la revoca dell’assegnazione stessa. Gli importi non assegnati sono ridistribuiti alle restanti organizzazioni turistiche.

(7)  Il pagamento delle somme assegnate all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano è subordinato all’approvazione dei rispettivi bilanci di previsione da parte dell’organo tutorio.

massimeDelibera 20 marzo 2018, n. 240 - Criteri di qualitá per le organizzazioni turistiche - Revoca della deliberazione n. 32 del 14 gennaio 2013
10)
L'art. 12, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 5 della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
11)
L'art. 12, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 5 della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 12/bis (Partecipazione dei comuni)

(1)  I comuni partecipano al finanziamento in materia di turismo, concedendo alle organizzazioni turistiche locali contributi per la loro attività. La misura degli stessi è determinata nell’accordo per la finanza locale. 12)

12)
L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16.

Art. 13 (Ulteriori agevolazioni)

(1)  In aggiunta ai fondi previsti dall’articolo 12 vengono stanziati annualmente nel bilancio provinciale appositi fondi per progetti di investimento di interesse turistico promossi dalle organizzazioni turistiche. Tali iniziative possono essere intraprese da parte delle organizzazioni, singole o associate, o in compartecipazione con enti e privati.

(2)  La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nell’albo online della Provincia, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei fondi di cui al comma 1, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione da presentarsi all’uopo.

Art. 14 (Agevolazioni a favore dell’associazione più  rappresentativa delle organizzazioni turistiche)

(1)  La Provincia è autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 90 per cento all’associazione più rappresentativa delle organizzazioni turistiche per le spese sostenute per la stipulazione di polizze assicurative, al fine di tenere indenni i proprietari di piste di sci da fondo, sentieri, percorsi ciclabili o piste segnalate per mountain bike aperti al pubblico, in caso di azioni da richieste di risarcimento danni e conseguenti spese legali. La Provincia può anche stipulare direttamente dette polizze.

(2)  La Provincia è autorizzata inoltre a concedere all’associazione più rappresentativa delle organizzazioni turistiche ulteriori agevolazioni ai sensi dell’Art. 13.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 (Associazioni e società cooperative esistenti)

(1)  Le organizzazioni turistiche già iscritte nel elenco di cui all’articolo 16 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, sono iscritte d’ufficio nell’elenco di cui all’articolo 4.

(2)  In caso di accertata incompletezza o mancanza della documentazione da presentare per l’iscrizione nell’elenco provinciale, quest’ultima deve essere completata o consegnata entro sei mesi dalla pubblicazione dei criteri e delle modalità per l’iscrizione nell’elenco provinciale ai sensi dell’Art. 5, comma, 3 della presente legge, a pena di cancellazione dall’elenco.

(3)  Le organizzazioni turistiche già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono rimanere in vita in quanto tali, anche se non soddisfano il presupposto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a).

Art. 16 (Abrogazione)

(1)  La legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, eccetto gli articoli 23, 24, 25 e 26, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2018.

(2)  Le disposizioni di cui alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, continuano a trovare applicazione limitatamente alle domande giacenti e non ancora evase.

(3)  I richiami alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, per la parte abrogata, contenuti nelle leggi provinciali devono intendersi riferiti alla presente legge.

Art. 17 (Disposizione finanziaria)

(1)  Alla copertura degli oneri derivanti dall’at-tuazione della presente legge si provvede a decorrere dall’anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, come rifinanziata dalla legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28.

Art. 18 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge provinciale entra in vigore il 1o gennaio 2018.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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