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n) Decreto del Presidente della Provincia 6 dicembre 2017, n. 441)
Modifiche al regolamento sull’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche

1)
Pubblicato nel  supplemento 4 del B.U.  19 dicembre 2017, n. 51.

Art. 1

(1) Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“3. Negli edifici residenziali, esclusi quelli di edilizia residenziale sociale, il presente regolamento si applica all’intero edificio solo in caso di ristrutturazione totale. In caso di ristrutturazione parziale della singola unità immobiliare deve essere rispettato il requisito dell’adattabilità.”

Art. 2

(1) La lettera f) comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è abrogata.

Art. 3

(1) Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“1. Gli interventi, di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, che comportano il cambio di destinazione d’uso, senza l’effettuazione di lavori edili, di un immobile pubblico, privato o privato aperto al pubblico, o di parte di esso, destinato a un utilizzo di carattere collettivo, devono rispettare le prescrizioni previste per l’adattabilità. Se per il cambio di destinazione d’uso di un immobile pubblico, privato, o privato aperto al pubblico, o di parte di esso, è prevista l’effettuazione di lavori edili, l’unità immobiliare deve essere resa accessibile.”

Art. 4

(1) Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“1. Gli edifici, gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto, adeguati secondo le prescrizioni del presente regolamento, possono avere affisso, in posizione agevolmente visibile, il contrassegno di accessibilità secondo il modello di cui all’allegato A.”

Art. 5

(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono così sostituiti:

“1. Gli elaborati tecnici devono evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, relative ai requisiti di accessibilità e adattabilità.

2. In caso di accessibilità gli elaborati devono evidenziare unità ambientali e componenti soggetti a prescrizioni normative ed il rispetto delle stesse. L’adattabilità di unità ambientali e componenti deve essere dimostrata attraverso appositi elaborati contenenti indicazioni delle parti da sostituire e delle eventuali parti da integrare.”

Art. 6

(1) Il comma 3 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“3. Le deroghe di cui al comma 2 sono concesse dall’organo competente al rilascio della concessione edilizia o della conformità urbanistica, previo parere vincolante della Ripartizione provinciale Politiche sociali. Per le opere di interesse provinciale detto parere è rilasciato dal Comitato tecnico provinciale, integrato dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Politiche sociali o da una persona da questi delegata.”

Art. 7

(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono così sostituiti:

“1. Gli edifici pubblici, devono essere accessibili a chiunque nella loro totalità, in modo autonomo, evitando fonti di affaticamento e disagi. L’accessibilità deve avvenire per percorrenze comuni. Ogni edificio pubblico con due o più livelli deve essere dotato di ascensore a meno che ciascun livello non sia destinato a uso indipendente e a tutti i livelli sia garantita l’accessibilità ai sensi dell’art. 3.

2. Ogni livello degli edifici pubblici che presenti almeno un gruppo di servizi igienici, deve prevedere per le persone disabili un servizio igienico di cui all’articolo 44, dotato di accesso esterno rispetto al locale destinato agli altri servizi igienici. Negli edifici importanti e con notevole afflusso di pubblico va valutata l’opportunità di realizzare servizi igienici distinti per uomini e donne. È consentita la realizzazione di un servizio igienico per persone disabili se, per accedervi, l’utente deve percorrere una distanza non superiore a 60 m orizzontali.”

Art. 8

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è inserito il seguente comma 5:

“5. Negli asili nido e nelle microstrutture per la prima infanzia si applica il comma 3 del presente articolo.”

Art. 9

(1) Nel testo in lingua italiana la rubrica dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita: “Edifici residenziali e di edilizia residenziale sociale”.

(2) I commi 2 e 3 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono così sostituiti:

“2. Negli edifici residenziali con più di tre unità immobiliari e con più di tre livelli fuori terra, è obbligatoria l'installazione di un ascensore che serva tutti i livelli dell'edificio e ne garantisca la piena accessibilità. Per il calcolo dei livelli fuori terra vanno considerati anche eventuali livelli porticati e piani mezzanini e i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare sia posto oltre il terzo livello. Non è obbligatoria l'installazione di un ascensore in caso di edifici unifamiliari, plurifamiliari privi di parti comuni, e case a schiera, indipendentemente dal numero di livelli. Per queste categorie di edifici residenziali deve essere garantito il requisito dell’adattabilità. In caso di ristrutturazione del sottotetto o di sopraelevazione di un edificio residenziale non vi è l'obbligo di installazione di un ascensore se gli interventi non interessano l'intero edificio. In caso di nuova costruzione di edifici residenziali con più di tre livelli fuori terra, la fermata dell'ascensore deve avvenire al piano e non sui pianerottoli intermedi.

3. Gli spazi comuni esterni di pertinenza degli edifici residenziali e residenziali sociali devono essere dotati di almeno un percorso atto a garantire la mobilità a persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. Le case unifamiliari, plurifamiliari prive di parti comuni, le case a schiera e gli edifici con meno di quattro unità immobiliari devono avere l’accesso adattabile.”

(3) Il comma 4 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è abrogato.

(4) Il comma 5 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“5. Ogni unità immobiliare di cui al comma 2 deve soddisfare il requisito dell’adattabilità in tutte le sue parti.”

Art. 10

(1) L’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“Art. 11 (Edifici privati aperti al pubblico)

1. Gli edifici privati aperti al pubblico, soggetti agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, ad eccezione di quelli per i quali esiste una disciplina di settore specifica, devono garantire l’accessibilità anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. Tutti i livelli che compongono l'attività aperta al pubblico devono essere accessibili nella loro totalità.

2. Va predisposto un servizio igienico con le caratteristiche di cui all’articolo 44, se la superficie a disposizione del pubblico è superiore ai 200 m². In caso di ampliamento della superficie a disposizione del pubblico, il servizio igienico aperto al pubblico di cui all’articolo 44, è da prevedersi solo se la superficie dell'ampliamento stesso è superiore ai 200 m².

3. Nei singoli ambienti devono essere garantiti idonei spazi di manovra.

4. Il requisito dell’adattabilità deve essere rispettato solo per il cambio di gestione.”

Art. 11

(1) Il comma 1 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“1. Nelle strutture ricettive tutte le parti e i servizi comuni devono essere accessibili, anche tramite idonei meccanismi di collegamento verticale. Per parti e servizi comuni s’intendono:

  1. gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio, quali giardini, piscine, spazi ricreativi, spazi ricreativi per bambini e parcheggi;
  2. i servizi igienici di cui all’articolo 44, di pertinenza degli spazi comuni;
  3. la sala ristorante o sala colazione, la ‘stube’ e similari, ad esclusivo uso degli ospiti;
  4. il bar ad esclusivo uso degli ospiti;
  5. la sala lettura, TV, gioco e similari;
  6. i locali fitness, la sauna, la piscina, il solarium e similari; ove presenti, docce e spogliatoi devono rispondere alle caratteristiche di cui agli articoli 45 e 46.”

(2) Il comma 6 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“6. In caso di ampliamento di una struttura ricettiva, tutte le parti oggetto dell’ampliamento devono essere accessibili a chiunque. Nel calcolo dei posti letto si considerano solo i posti letto oggetto dell’intervento e non il totale dei posti letto della struttura ricettiva.”

(3) Il comma 8 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“8. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le strutture ricettive con disponibilità fino a sei stanze per ospiti con un massimo di dodici posti letto complessivi o fino a quattro appartamenti per ferie con una ricezione massima di dodici posti letto. Nel caso in cui la struttura ricettiva disponga sia di stanze per ospiti che di appartamenti per ferie, si calcolano i posti letto totali della struttura ricettiva.”

Art. 12

(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono così sostituiti:

“1. Gli spazi esterni di pertinenza degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande devono essere accessibili fino all’ingresso principale o a un ingresso equivalente tramite almeno un percorso accessibile.

2. Gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, indipendentemente dalla superficie a disposizione del pubblico, devono essere dotati di almeno un servizio igienico con le caratteristiche di cui all’articolo 44. Gli esercizi di somministrazione di bevande devono essere dotati di almeno un servizio igienico di cui all’articolo 44 nel caso in cui la superficie a disposizione del pubblico non sia inferiore a 50 m². Per il calcolo della superficie va considerata l'intera superficie dei locali a disposizione del pubblico, compresi i servizi igienici, da cui va detratta una percentuale pari al 10 per cento per la parte di superficie non a disposizione del pubblico, come l’area bancone di servizio e retrobanco. Nel computo metrico non sono considerati gli spazi esterni dell'esercizio quali giardini, Wintergarten e similari, che tuttavia devono risultare accessibili.”

 

Art. 13

(1) Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“4. Nei luoghi di pubblico spettacolo il sette per cento dei posti deve essere riservato a persone disabili; essi devono garantire le stesse condizioni di visibilità del resto della platea. Il quattro per cento dei posti riservati a persone disabili va destinato a spazio di ingombro e di manovra per sedie a ruote e il tre per cento a persone portatrici di altre disabilità. Tali posti devono avere le seguenti caratteristiche:

  1. essere ubicati in prossimità di eventuali vie di fuga o spazi calmi ed essere facilmente raggiungibili in modo autonomo;
  2. essere raggiungibili mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe e, in presenza di scale, mediante ascensore o altri meccanismi di risalita;
  3. presentare dimensioni minime idonee anche a persone su sedia a ruote, prevedendo uno spazio libero anteriore o posteriore per garantire le manovre di entrata e di uscita.”

Art. 14

(1) La rubrica dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita: “Impianti sportivi“.

Art. 15

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è inserito il seguente comma 2/bis:

“2/bis. In caso di subentro di nuovo medico per dimissioni o cessata attività del predecessore, l’accessibilità dello studio medico dovrà essere garantita entro tre anni dalla data d’inizio attività del medico subentrante. La deroga temporanea deve essere approvata dal Servizio competente in materia.”

Art. 16

(1) Nel testo in lingua italiana la rubrica dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita: “Autorimesse e posti auto di edifici pubblici, edifici privati aperti al pubblico e di edilizia residenziale sociale”.

(2) I commi 1 e 2 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono così sostituiti:

“1. Negli edifici di edilizia residenziale sociale la percentuale di posti auto o di autorimesse riservati alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili non deve essere inferiore al cinque per cento del numero complessivo di posti auto o autorimesse disponibili; in ogni caso deve essere garantita la disponibilità di almeno un posto.

2. Nelle autorimesse pubbliche o aperte al pubblico deve essere previsto almeno un posto auto più un ulteriore posto auto ogni 40 posti auto o frazione di 40, da riservarsi gratuitamente alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili. Nelle autorimesse con capacità fino a 20 posti auto è sufficiente riservare un posto alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili. Per i posti auto ad uso di persone con disabilità e i relativi percorsi deve essere prevista un’altezza minima di 2,20 m.”

Art. 17

(1) Il comma 1 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“1. Le aree e i percorsi pedonali interessati dalle presenti prescrizioni tecniche sono quelli riservati ad uso dei pedoni all’interno della viabilità veicolare. Essi comprendono tutti i marciapiedi, i porticati, gli attraversamenti pedonali, i sottopassi e i sovrappassi, i percorsi pedonali in zone verdi e nei giardini e tutti i parcheggi di cui all’articolo 22, indipendentemente dalla tipologia di edifici che su di essi si affacciano. La larghezza minima delle aree e dei percorsi pedonali non deve essere inferiore a m. 1,50.”

Art. 18

(1) Il comma 1 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“1. Il collegamento tra quote differenti può essere attuato con rampe. In caso di edifici di nuova edificazione la pendenza delle rampe non deve superare il cinque per cento e, nei casi di dimostrata impossibilità tecnica, l’otto per cento. In caso di adeguamento, sono ammesse pendenze non superiori all’otto per cento. Se il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse, per un dislivello massimo di 15 cm, brevi rampe di pendenza non superiore al 15 per cento.”

(2) Nel testo in lingua italiana la lettera a) del comma 3 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita:

“a) 0,90 m in edifici privati o spazi di pertinenza di edifici residenziali e residenziali sociali;”

(3) Il comma 6 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“6. Si deve inoltre prevedere un corrimano del diametro da 40 a 45 mm posto a un’altezza compresa tra 0,95 m e 1,05 m, misurata dall’asse del corrimano al piano di calpestio. Il corrimano va prolungato, dove possibile, per 0,30 m nelle zone di accesso alla rampa, lungo il lato libero della rampa e raccordato con il muro o a pavimento. Devono essere comunque rispettate le altezze di sicurezza per parapetti o ringhiere verso il vuoto.”

Art. 19

(1) Il comma 2 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“2. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. In ogni caso la differenza massima di dislivello consentita deve essere inferiore a 2,5 cm.”

Art. 20

(1) Il comma 1 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“1. Nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza di edifici o strutture ovvero in aderenza ad aree pedonali, deve essere riservato alle persone disabili almeno un posto auto opportunamente segnalato, preferibilmente coperto e in aderenza ai percorsi pedonali, e situato nelle immediate vicinanze dell’accesso all’edificio o alla struttura, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali e agli accessi stessi.”

Art. 21

(1) Il comma 2 dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“2. Per assicurare un collegamento agevole fra i percorsi veicolari, le aree di parcheggio, le attrezzature e i servizi posti all’esterno dell’edificio e l’accesso principale o un accesso equivalente in caso di strutture di cui agli articoli 12 e 13, sempreché la distanza non superi i 100 m, almeno un percorso pedonale accessibile deve presentare un andamento preferibilmente in piano e quanto più semplice possibile riguardo alle principali direttrici di accesso.”

Art. 22

(1) Il comma 3 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“3. La larghezza dei corridoi non deve essere inferiore a 1,50 m negli edifici d’uso pubblico. In tutti gli altri casi, la larghezza minima è di 1,10 m. All’interno delle unità immobiliari residenziali la larghezza del corridoio non deve essere inferiore a 1,00 m.”

Art. 23

(1) I commi 6 e 7 dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono così sostituiti:

“6. Le scale interne delle strutture residenziali, di pertinenza esclusiva delle singole unità immobiliari, devono avere una larghezza minima di 0,90 m. La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62 e 64 cm con pedata minima di 25 cm.

7. Le rampe di scale di cui al comma 1 che superano i 6 m di larghezza devono essere dotate anche di corrimano centrale.“

(2) Dopo il comma 7 dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è inserito il seguente comma 8:

“8. Le scale di cui al comma 1, con un numero di alzate superiore a quattordici, devono essere interrotte da un pianerottolo di sosta.”

Art. 24

(1) Il comma 2 dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“2. Le scale di cui al comma 1 e all’articolo 36, comma 1, devono essere dotate di corrimano posto a un’altezza compresa tra 0,95 e 1,05 m. Il corrimano deve essere senza soluzione di continuità nel passaggio tra una rampa di scale e la successiva. Il parapetto delle scale deve raggiungere, compreso il corrimano, un’altezza di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.“

 

Art. 25

(1) La lettera b) del comma 3 dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita:

“b) porta con luce netta minima di 0,80 m,”

(2) Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è aggiunta la seguente lettera d):

“d)  la porta dev’essere posizionata sul lato corto dell’ascensore.”

Art. 26

(1) Il comma 5 dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“5. Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico le dimensioni minime della pedana per il trasporto di persone su sedia a ruote, è di 0,80x1,20 m.”

Art. 27

(1) Il comma 9 dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“9. La piattaforma deve avere dimensioni minime pari a 0,80 x 1,20 m. La porta deve avere dimensioni di luce netta pari a 80 cm ed essere posizionata sul lato corto della piattaforma.”

Art. 28

(1) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita:

“b) le porte di accesso devono essere sempre apribili verso l'esterno; è consigliabile l’uso di porte scorrevoli;”

(2) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita:

“d) l'asse della tazza WC deve essere prevista a una distanza di almeno 40 cm dalla parete laterale; il bordo anteriore della tazza WC deve essere posizionato a 0,75-0,80 m dalla parete posteriore e il suo piano di seduta, come quello degli altri apparecchi sanitari, deve trovarsi a 44-46 cm dal pavimento, considerato anche l’eventuale rialzo ribaltabile;”

Art. 29

(1) Il comma 1 dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

“1. In ogni gruppo di spogliatoi deve essere prevista almeno una parte utilizzabile da persone disabili. Lo spogliatoio utilizzabile anche da parte di persone disabili deve disporre di uno spazio di rotazione di 1,50 m ed essere dotato di una panca di lunghezza non inferiore a 1,20 m, posta almeno lungo un lato del locale. La porta deve essere apribile verso l’esterno; è comunque consigliabile l’uso di porte scorrevoli.”

Art. 30

(1) Nel testo in lingua tedesca il comma 3 dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

„3. In öffentlichen Gebäuden sind die verschiedenen Wege so zu gestalten, dass sie auch von Personen mit eingeschränkten Sinnesfähigkeiten deutlich wahrgenommen werden können. Dabei sind geeignete Materialien mit unterschiedlichen farblichen, akustischen und taktilen Eigenschaften zu verwenden. In Beherbergungsbetrieben ist die deutliche Erkennbarkeit der Wege bis zur Rezeption zu gewährleisten, in Schulgebäuden bis zum Sekretariat und in öffentlichen Gebäuden mit einem Auskunftsschalter bis zu diesem. Wo dies nicht möglich ist, muss die Erkennbarkeit bis zu einer leicht erreichbaren Rufstelle gewährleistet sein.“

Art. 31

(1) L’alinea del comma 1 dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita:

“1. Negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e di edilizia residenziale sociale le porte devono essere facilmente manovrabili anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali. Esse devono corrispondere ai seguenti requisiti:

(2)Nel testo in lingua tedesca la lettera b) del comma 1 dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita:

b) die Eingangstüren zu Gebäuden und Wohneinheiten müssen eine lichte Mindestbreite von 0,90 m haben“. 2)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

 

2)
L'art. 31, comma 2, è stato così sostituito dalla rettifica dell'art. 1, comma 1, del D.P.P. 2 febbraio 2018, n. 3.
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