In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 221)
Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2018

1)
Pubblicata nel  supplemento 5 del B.U. 27 dicembre 2017, Nr. 52.

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)

(1) Il comma 1/bis dell’articolo 22/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1/bis Nei limiti della disponibilità delle case albergo, alcuni miniappartamenti possono essere messi anche a disposizione di enti senza scopo di lucro che operano nell’ambito socio sanitario per le esigenze di persone che devono assistere pazienti per l’intera degenza ospedaliera, nonché dei pazienti stessi, limitatamente alla durata del ciclo di cura. I criteri per l’assegnazione di detti miniappartamenti sono stabiliti dalla Giunta provinciale.”

(2) Dopo il comma 1/ter dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/quater Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2018 in 5.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale.”

(3) Nel comma 2 dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “e 2017” sono sostituite dalle parole: “, 2017 e 2018”.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000.000,00 di euro per l’anno 2018, si provvede con la legge di stabilità.

Art. 2 (Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)

(1) Nella lettera h) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “, fatto salvo quanto disposto al comma 4, fino e non oltre la data del 31 dicembre 2018 gli incarichi del personale a tempo determinato possono essere eccezionalmente prorogati oltre il periodo di 36 mesi, qualora ciò fosse necessario per garantire la prosecuzione dei servizi istituzionali”.

(2) L’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 44/bis (Determinazione della dotazione organica complessiva della Provincia)

1. Ai sensi dell’articolo 8 la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia, tenuto conto dei provvedimenti di riduzione dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposizioni di legge, è nuovamente definita al 1° gennaio 2018 nella misura di 18.534 posti e al 1° settembre 2018 nella misura di 18.579 posti, comprensiva della dotazione del personale provinciale e delle scuole a carattere statale.

2. Restano fermi, in aggiunta al comma 1, il già istituito apposito contingente di posti per persone con disabilità di cui all’articolo 11; il contingente per il personale divenuto inidoneo di cui all’articolo 8, comma 6, da determinarsi dalla Giunta provinciale; il contingente per i centri linguistici nella misura di 30 unità a tempo pieno ed il contingente di posti a esaurimento per la formazione professionale in lingua italiana nella misura di 16 unità a tempo pieno.

3. Il contingente di posti di cui al comma 1 contiene dal 1° gennaio 2018 anche quattro nuovi posti amministrativi e dal 1° settembre 2018 40 nuovi posti per il profilo professionale “collaboratori e collaboratrici per l’integrazione”, nonché 5 posti per la prevista quota di persone con disabilità e per lo svolgimento di compiti amministrativi relativi alla creazione di nuovi posti.

4. La riduzione di posti in organico di cui all’articolo 13 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, è da considerarsi conclusa per il personale amministrativo attraverso la nuova definizione della dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia di cui al presente articolo; la riduzione dei posti per il personale docente ed equiparato di cui all’articolo 11 della legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1, è prorogata, invece, al 31 dicembre 2020.”

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.045.000,00 euro per il 2018 ed in 2.695.000,00 euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede con la legge di stabilità.”

Art. 3 (Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “di esclusiva competenza provinciale” sono soppresse.

(2) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 26 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la parola: “welches” è sostituita dalla parola: “welche”.

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 28/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis Le deliberazioni della Giunta provinciale e i decreti del Presidente e dei componenti della Giunta provinciale nonché i decreti dei direttori delle strutture organizzative provinciali sono pubblicati in un’apposita sezione del sito istituzionale a questi dedicato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.”

Art. 4 (Costituzione di società)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a costituire con altri enti pubblici territoriali, ad esito della valutazione dei rispettivi immobili, una società per l’acquisizione e la gestione di compendi immobiliari destinati ad attrezzature collettive di interesse generale nel comune di Merano, anche mediante conferimenti o fusioni di rami aziendali di società controllate dagli enti medesimi.

(2) Al fine di realizzare un progetto di interesse generale che rinforzi l’immagine dell’area sovraregionale del Passo dello Stelvio, oltre che lo sviluppo socio economico e la valorizzazione delle regioni limitrofe del Passo dello Stelvio grazie ad una migliore collaborazione tra i territori interessati, la Giunta provinciale è autorizzata a costituire una società di interesse generale a capitale interamente pubblico e partecipata a titolo paritario dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Lombardia o da un suo ente delegato, denominata “Passo Stelvio S.r.l.”

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 800.000,00 euro per il 2018 si provvede con la legge di stabilità.

Art. 5 (Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici”)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

“5. Le disposizioni organizzative contenute nella presente legge si applicano ai soggetti di cui al presente articolo anche quando svolgono attività rientranti nell’ambito dei settori speciali e delle concessioni.”

(2) Il comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Ferme restando le competenze dell’ANAC, l’Agenzia effettua annualmente controlli a campione, con modalità definite dalla Giunta provinciale, su almeno il 20 per cento delle stazioni appaltanti, anche in funzione di audit.”

(3) Il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice, compresi tutte le opzioni e gli eventuali rinnovi dei contratti, come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Tale valutazione avviene sulla base degli elenchi dei prezzi di riferimento attuali, approvati dalla Giunta provinciale. Quando l’amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.”

(4) Nel comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “numeri 1) e 2)” sono sostitute dalle parole: “numeri 2) e 3)”.

(5) Nei commi 3 e 4 dell’articolo 34 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, la parola: “dieci” è sostituita dalla parola: “cinque”.

(6) Nel testo italiano del comma 4 dell’articolo 34 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, dopo la parola: “responsabile” sono inserite le parole: “unico/unica”.

(7) Il comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO2.”

(8) Il comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. I comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti acquistano beni, servizi e lavori autonomamente. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti acquistano autonomamente beni e servizi di valore inferiore a 500.000 euro, e per i servizi di cui al capo X, di valore inferiore a 750.000 euro, nonché lavori di valore inferiore a due milioni di euro e concessioni di servizi inferiori alla soglia UE, utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto.”

(9) Alla fine del comma 4 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente periodo: “Per “valore” di cui ai commi precedenti si intende l’importo a base d’asta.”

Art. 6 (Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio”)

(1) Nel comma 16 dell’articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, le parole: “, e sono recepite con deliberazione della Giunta provinciale” sono soppresse.

(2) Il comma 17 dell’articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“17. Al finanziamento delle spese derivanti dall’espletamento delle funzioni di cui al comma 16 si provvede con la delibera di assegnazione di cui all’articolo 24/bis.”

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9, “Disciplina del settore fieristico”)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Al finanziamento delle spese derivanti dall’espletamento delle funzioni di cui al comma 4 si provvede con la delibera di assegnazione di cui all’articolo 24/bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.”

Art. 8 (Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) Dopo il comma 10 dell’articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 11, 12, 13 e 14:

“11. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, all’individuazione e alla previsione nel piano urbanistico delle aree destinate all’esercizio del commercio al dettaglio da inserire nelle zone produttive provvede la Giunta provinciale, di concerto con il Consiglio dei Comuni e previo parere dei Comuni circostanti, con il procedimento di cui all’articolo 12. A tal fine sono necessari, oltre agli allegati alla modifica urbanistica di cui all’articolo 17, i seguenti allegati:

  1. relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità della proposta con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri di cui al comma 12; la stessa relazione deve contenere una descrizione dello stato di fatto e di progetto congruente con gli elaborati grafici presentati;
  2. planimetrie dello stato di fatto in scala 1:100 dei vari piani, con l’esatta indicazione delle destinazioni d’uso in atto e di quelle programmate, riportanti le superfici espresse in metri quadrati con i relativi calcoli analitici e l’eventuale indicazione grafica della superficie di vendita, della superficie commerciale e della superficie lorda di pavimentazione, firmate da un professionista abilitato e dal richiedente;
  3. specifica relazione sulle modalità previste per il carico e lo scarico delle merci (orari, giornate, vettori, zona adibita al carico e scarico delle merci);
  4. valutazione dell’impatto occupazionale netto;
  5. studio dell’impatto sulla rete commerciale esistente e sul contesto sociale;
  6. studio dell’impatto territoriale ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale;
  7. descrizione delle caratteristiche progettuali;
  8. indicazione di tutte le informazioni necessarie in merito all’ubicazione dell’area interessata dall’intervento;
  9. indicazione degli eventuali vincoli gravanti sull’area interessata dal progetto e delle eventuali mitigazioni proposte;
  10. descrizione analitica del sistema viario, dei trasporti e di accesso riguardante l’area interessata dal progetto, con indicazione delle eventuali ipotesi progettuali per le necessarie sistemazioni migliorative;
  11. specifica relazione sulla dotazione degli standard (occorre produrre la planimetria asseverata dei parcheggi in scala 1:100 firmata da un professionista abilitato, con dichiarata la superficie di vendita, la superficie lorda di pavimentazione e l’area destinata ai parcheggi);
  12. valutazione delle ricadute sul tessuto commerciale tradizionale;
  13. autocertificazione sulla disponibilità dei locali con allegata documentazione comprovante quanto dichiarato.

12. La previsione di aree destinate all’esercizio del commercio al dettaglio ai sensi del comma 11 è ammessa solo quando non esistano aree disponibili e di adeguate dimensioni all’interno del centro storico, delle zone residenziali e delle zone di riqualificazione urbanistica del Comune o dei Comuni interessati dagli impatti di cui al comma 11. In tal caso le varianti al piano urbanistico, che individuano le aree destinate all’esercizio del commercio al dettaglio all’interno delle zone produttive, devono obbligatoriamente preferire: in primo luogo, le aree di recupero o riqualificazione urbanistica, per la presenza di strutture dismesse o degradate; in secondo luogo, le aree in cui siano presenti altre attività commerciali. La Giunta provinciale, prima di esaminare le zone produttive, può proporre al Comune o ai Comuni interessati dagli impatti di cui al comma 11 l’individuazione di zone di riqualificazione urbanistica con l’eccezione delle zone già aventi destinazione produttiva. In tal caso il procedimento di cui all’articolo 12 si sospende per 120 giorni, entro i quali deve intervenire la delibera di adozione o di rigetto da parte della Giunta comunale.

13. La previsione delle aree nel piano urbanistico di cui al comma 11 è assoggettata alla preventiva valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell’articolo 6 e seguenti della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17.

14. Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 12, la Giunta provinciale verifica in particolare se l’eventuale individuazione garantisca la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, dei beni culturali, il governo del territorio e il mantenimento e la ricostruzione del tessuto commerciale tradizionale nonché la tutela della vivibilità dei centri storici. In ogni caso deve essere garantito l’approvvigionamento di prossimità alla popolazione locale per il mantenimento di una struttura stabile della popolazione, al fine di prevenire fenomeni di marginalizzazione e spopolamento, anche in relazione alla specificità topografica montana del territorio provinciale e alla sua accessibilità; inoltre deve sussistere un interesse pubblico generale. La Giunta provinciale determina altresì, di intesa con il Consiglio dei Comuni, il numero di posti macchina necessari in relazione alla superficie di vendita.”

(2) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) le attività di commercio al dettaglio ai sensi dell’articolo 44.1;”.

(3) Alla fine del comma 3 dell’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Il piano di attuazione può inoltre limitare o escludere attività nella zona produttiva qualora siano difficilmente compatibili con altre attività oppure pregiudichino lo sviluppo e l’attrattività della zona produttiva.”

(4) Dopo l’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 44.1 (Commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi)

1. Nelle zone produttive può essere venduta la merce ivi prodotta e gli accessori ad essa strettamente legati.

2. Nelle zone produttive possono inoltre essere vendute merci ingombranti. Sono considerate merci ingombranti quelle che per dimensioni e caratteristiche, per le difficoltà connesse alla loro movimentazione, nonché a causa di eventuali limitazioni al traffico, non possono essere offerte nelle zone residenziali in misura sufficiente a soddisfare la richiesta e il fabbisogno. Tali merci sono:

  1. veicoli, incluse le macchine edili;
  2. macchinari e prodotti per l’agricoltura;
  3. materiali edili;
  4. macchine utensili;
  5. combustibili;
  6. mobili;
  7. bevande in confezioni formato all’ingrosso.

3. Possono essere altresì venduti in forma non prevalente in termini di superficie di vendita gli accessori alle merci di cui al comma 2. Gli accessori sono determinati dalla Giunta provinciale.

4. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3 la Giunta provinciale determina ulteriori criteri e, di concerto con il Consiglio dei Comuni, il numero di posti macchina necessari in relazione alla superficie di vendita. La Giunta provinciale determina inoltre i criteri per la vendita dei prodotti di fabbrica.

5. Nelle zone produttive è altresì ammesso il commercio al dettaglio nelle cooperative di produzione agricola o nei locali di società controllate dalle stesse, per i prodotti agricoli determinati dalla Giunta provinciale.

6. Per l’esercizio del commercio al dettaglio, anche nella forma del centro commerciale, di merci diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, nelle zone produttive di interesse provinciale e comunale, sono individuate apposite aree nel piano urbanistico comunale secondo la procedura di cui all’articolo 19, commi 11, 12, 13 e 14.

7. Se le aree di cui al comma 6 sono state assegnate a prezzi ridotti o se per l’acquisto delle stesse, anche in forma di leasing, sono stati concessi degli aiuti, prima dell’individuazione definitiva nel piano urbanistico deve essere pagata all’ente assegnante la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato al momento dell’individuazione e il prezzo di cessione pagato all’ente assegnante, ovvero devono essere restituiti all’ente concedente gli aiuti concessi. I rispettivi importi sono rivalutati sulla base delle variazioni dell’indice del costo della vita risultanti dalle rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica.

8. Nelle aree destinate al commercio al dettaglio in zone produttive la quota parte del contributo di concessione commisurato al costo di costruzione è pari al dieci per cento del costo di costruzione.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli esercizi di commercio al dettaglio siti in zona produttiva che vendono merci diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, e che prima del 12 novembre 2014 hanno già iniziato legittimamente la loro attività, salvo che intendano ampliare, trasferire o concentrare le relative attività.”

(5) Le attività di commercio al dettaglio in zone per insediamenti produttivi per le quali, prima del 12 novembre 2014, sia stata inoltrata la relativa segnalazione di inizio attività (SCIA) e/o comunicazione ma alle quali alla medesima data non corrispondeva un effettivo esercizio, nonché le attività a cui sia stato dato inizio prima di tale data, ma il cui esercizio non sia totalmente conforme alla segnalazione di inizio attività (SCIA) e/o alla comunicazione inoltrata, sono considerate, a tale data, non in essere e la relativa comunicazione inefficace. Questa, se inoltrata nuovamente, viene esaminata ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e successive modifiche. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nel caso in cui l’attività non abbia avuto inizio in forza di provvedimenti amministrativi, anche se oggetto di contenzioso giudiziario, salvo i casi di loro annullamento in base a sentenza passata in giudicato alla data del 12 novembre 2014.

(6) I commi 4 e 5 dell’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono abrogati.

(7) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) l’indirizzo, i riferimenti catastali e la destinazione d’uso della costruzione ai sensi dell’articolo 75, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, specificando, nel caso della lettera c), se si tratta di commercio al dettaglio esercitato ai sensi dell’articolo 44.1, commi 1, 2, 3 e 5, della stessa legge provinciale;”.

Art. 9 (Utilizzo di edifici come strutture di accoglienza per richiedenti protezione internazionale)

(1) In caso di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia autorizza l’utilizzo, anche mediante trasformazione d’uso, con o senza interventi edilizi, di edifici o di prefabbricati di proprietà provinciale come strutture di accoglienza per richiedenti protezione internazionale nell’ambito del sistema nazionale di accoglienza, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona interessata e in deroga alla normativa vigente in materia urbanistica.

(2) Nel caso in cui si renda necessaria la trasformazione d’uso senza interventi edilizi, l’autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce la concessione edilizia o altro equipollente titolo edilizio.

(3) Nel caso in cui si rendano necessari interventi edilizi, accompagnati o meno da trasformazione d’uso, l’autorizzazione di cui al comma 1 accerta altresì l’intervenuta approvazione del progetto e sostituisce la concessione edilizia o altro equipollente titolo edilizio. L’approvazione del progetto prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione o nulla osta e accerta la conformità degli interventi edilizi alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, igienico-sanitaria, di sicurezza e statica.

(4) Dell’intervenuto rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è informato il comune interessato. La struttura organizzativa promotrice dell’autorizzazione inoltra al comune i documenti progettuali degli eventuali interventi edilizi, i contratti di messa a disposizione, locazione o affitto e, nel caso di cui al comma 7, anche l’attestazione di avvenuto accertamento della conformità degli interventi edilizi alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, igienico-sanitaria, di sicurezza e statica.”

(5) L’autorizzazione di cui al comma 1 può avere ad oggetto anche edifici o prefabbricati pubblici o privati messi a disposizione o locati, per una durata massima di quattro anni, alla Provincia autonoma di Bolzano per gli scopi di cui al comma 1, ed è eventualmente rinnovabile. Il contratto di messa a disposizione, locazione o affitto costituisce il titolo per la trasformazione d’uso e per gli interventi edilizi eventualmente necessari disposti con l’autorizzazione di cui al comma 1. Il contratto di messa a disposizione, locazione o affitto regola il contenuto dell’obbligo di ripristino a carico della Provincia autonoma di Bolzano in caso di interventi edilizi. Alla scadenza del contratto si considera automaticamente ripristinata la destinazione d’uso originaria.

(6) L’utilizzo di immobili o di prefabbricati pubblici o privati già messi a disposizione, mediante trasformazione d’uso, per l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale nell’ambito del sistema nazionale di accoglienza, è autorizzato dal Presidente della Provincia, anche indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona interessata e in deroga alla normativa vigente in materia urbanistica, con efficacia retroattiva.

(7) Qualora la messa a disposizione di cui al comma 6 sia stata accompagnata da interventi edilizi, l’autorizzazione retroattiva può essere emessa solo previo accertamento della conformità degli interventi edilizi alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, igienico-sanitaria, di sicurezza e statica.

(8) Gli organi competenti per l’accertamento di conformità di cui al comma 7 sono gli stessi competenti per l’approvazione del progetto di cui al comma 3.

(9) Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono anche ai Sindaci per l’utilizzo di edifici ed aree nell’ambito dei progetti previsti dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8, “Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

“2. In caso di assegnazione ai comuni di contributi da parte dello Stato per l’attenuazione degli indennizzi per l’estinzione anticipata dei mutui ai sensi dell’articolo 9/ter del decreto- legge 24 giugno 2016, n. 113, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, le relative assegnazioni statali vengono in quota parte trattenute dalla Provincia. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione del presente comma.”

Art. 11 (Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di  contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 44 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“4/bis. Nel caso di debiti e crediti degli enti strumentali della Provincia giunti a scadenza, il rispettivo direttore è autorizzato a compensare pagamenti e riscossioni nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato, ad esclusione della medesima Provincia, nei limiti e con le modalità di cui al comma 4.”

(2) Nel comma 1 dell’articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: “l’Assessore provinciale alle Finanze” sono sostituite dalle parole: “la Giunta provinciale, con la medesima deliberazione con cui è effettuato annualmente il riaccertamento ordinario dei residui,” e le parole: “, entro un limite massimo fissato nella stessa legge” sono soppresse.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) Nel comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, sono soppresse le parole: “, e comunque per un numero non superiore a cinque per anno, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale”.

(2) Nella lettera b) del comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la parola: “otto” è sostituita dalla parola: “quattro”.

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia  di finanza locale”)

(1) Dopo l’articolo 7/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7/ter (Disposizioni in materia di riscossione di entrate)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11, si applicano, secondo le modalità e per i fini di cui al medesimo articolo 2, anche alle società autonomamente istituite o partecipate dagli enti locali, nonché agli altri soggetti, organismi o strutture comunque denominati disciplinati dall’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige in materia di forme collaborative intercomunali e di disciplina dei servizi pubblici locali.”

(2) Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 12.1 (Pareggio di bilancio)

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali.

2. I comuni concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assicurando il pareggio di bilancio.

3. La Provincia provvede al coordinamento della finanza pubblica nei confronti dei comuni, definendo i concorsi e gli obblighi degli stessi.

4. Il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni e il Presidente della Provincia fissano l’obiettivo complessivo dei comuni e stabiliscono le modalità di monitoraggio e certificazione delle risultanze del pareggio di bilancio, nonché le relative sanzioni.”

Art. 14 (Modifiche della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, “Interventi a favore dello sport”)

(1) Il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, è così sostituito:

“2) il conferimento di onorificenze o riconoscimenti ad atleti, tecnici e dirigenti sportivi meritevoli; le spese possono comprendere costi per manifestazioni, nonché altri costi per cerimonie.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 12.000,00 euro per l’anno 2018, in 12.000,00 euro per l’anno 2019 e in 12.000,00 euro per l’anno 2020, si provvede con la legge di stabilità.

Art. 15 (Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Nel comma 8 dell’articolo 4/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, dopo le parole: “fino all’insediamento di un nuovo medico,” sono inserite le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2017”.

(2) Dopo l’articolo 36 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:

“Art. 36/bis (Mancata fruizione e fruizione differibile di prestazioni sanitarie)

1. Al fine di consentire una più efficiente gestione delle liste d’attesa da parte dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, la persona che ha prenotato una prestazione specialistica ambulatoriale presso l’Azienda stessa e che non può o non intende presentarsi nel giorno e nell’ora fissati, è obbligata ad avvisare l’Azienda sanitaria ed eventualmente la struttura sanitaria privata che eroga la prestazione specialistica ambulatoriale per conto del Servizio sanitario provinciale entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 5.

2. Alla persona che non si presenta alla data e all’ora della prestazione prenotata e omette, senza idonea giustificazione, di avvisare ai sensi del comma 1, l’Azienda sanitaria ed eventualmente la struttura sanitaria privata che eroga la prestazione, si applica una sanzione amministrativa pari a euro 35,00; la sanzione si applica in ogni caso, anche a persone esenti per qualsiasi motivo dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia dimostrata la fruizione differibile di una prestazione sanitaria.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3. Nell’irrogare e introitare le sanzioni amministrative, l’Azienda sanitaria applica le disposizioni provinciali in materia. I relativi proventi sono attribuiti all’Azienda sanitaria. La sanzione amministrativa non viene irrogata se ricorrono le circostanze stabilite dalla Giunta provinciale, che giustificano la mancata fruizione della prestazione specialistica ambulatoriale prenotata.

5. La Giunta provinciale fissa il termine per l’avviso di cui al comma 1, i criteri per una corretta applicazione del presente articolo, la decorrenza delle misure di cui ai commi 2 e 3, e prevede eventuali esenzioni dalla sanzione amministrativa ivi prevista nonché misure per una più ampia informazione ai pazienti.”

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, “Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche”)

(1) La lettera d) del comma 4/bis dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita:

“d) di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni. A queste società, controllate dalle amministrazioni di cui al comma 2, è fatto divieto di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società, ferme restando specifiche autorizzazioni degli enti soci o le diverse previsioni di legge provinciali adottate nell’esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, ad eccezione delle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di amministrazioni pubbliche;”.

(2) Nella lettera e) del comma 4/bis dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, la parola: “nonché” è soppressa e dopo le parole: “aree montane,” sono inserite le parole: “nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili,”.

(3) Alla fine del comma 4/ter dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: “Nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’articolo 3/bis del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 4/bis, lettera a), purché l’affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni trova piena applicazione il comma 5/bis, lettera e).”

(4) Nel testo tedesco della lettera a) del comma 4/quater dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: “Übertragung der Verwaltungsvollmachten” sono sostituite dalle parole: “Übertragung von Verwaltungsvollmachten” e le parole: “Übertragung der Verwaltungsvollmacht” sono sostituite dalle parole: “Übertragung von Verwaltungsvollmachten”.

(5) Nel testo italiano alla fine della lettera e) del comma 5/bis dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti parole: “in sede di prima applicazione, per le società di cui al comma 4/bis, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi alla data del 23 settembre 2016;“.

(6) Nel testo tedesco della lettera e) del comma 5/bis dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: “erzielt haben,” sono sostituite dalle parole: “erzielt haben; für die Gesellschaften laut Absatz 4/bis Buchstabe e) werden in Erstanwendung die Ergebnisse der auf den 23. September 2016 folgenden fünf Geschäftsjahre berücksichtigt,”.

(7) L’alinea del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita: “6. Le società a controllo pubblico sono soggette alla seguente disciplina:”.

(8) La lettera a) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) l’organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico, oppure, se deliberato con motivazione dell’assemblea dei soci per assicurare la rappresentanza delle amministrazioni partecipanti ovvero dei gruppi linguistici o per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un consiglio di amministrazione composto da tre a sei membri.“.

(9) Nel testo italiano della lettera c) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: “prevedere che,” sono soppresse e la parola: “dia” è sostituita dalla parola: “dà”.

(10) Nel testo tedesco della lettera c) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: “vorzusehen, dass,” sono soppresse, dopo le parole: “der Gemeinderäte und der Landtagsabgeordneten,” è inserita la parola: “berechtigt” e le parole: “der Gesellschaft berechtigt;” alla fine della lettera sono sostituite dalle parole: “der Gesellschaft,”.

(11) Nella lettera c/bis) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: “Le persone nominate dalla Provincia con incarichi di amministratore in enti pubblici di cui all’articolo 1, commi 725-734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,” sono sostituite dalle parole: “le persone nominate dalle amministrazioni di cui al comma 2, con incarichi di amministratore”.

(12) Nel testo italiano della lettera e) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: “stabilire che” sono soppresse e la parola: “possa” è sostituita dalla parola: “può”.

(13) Nel testo tedesco della lettera e) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: “festzulegen, dass” e: “können” sono soppresse e dopo le parole: “beteiligten Gesellschaften” è inserita la parola: “können”.

(14) Nel testo italiano della lettera f) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: “prevedere che” sono soppresse e la parola: “sia” è sostituita dalle parole: “deve essere”.

(15) Nel testo tedesco della lettera f) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: “zu gewährleisten, dass” sono soppresse, dopo la parola: „Aufsichtsräten“ è inserita la parola: “darf” e la parola: “ist” è sostituita dalla parola: “sein”.

(16) La lettera g) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita:

“g) i contratti di lavoro stipulati con gli amministratori delegati/le amministratrici delegate e i direttori/le direttrici generali prevedono un divieto di concorrenza che proibisce attività imprenditoriali nello stesso settore economico e stabilisce che un’eventuale violazione costituisca motivo di licenziamento;”.

(17) Dopo la lettera g) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere h), i), j) e k):

“h) i componenti degli organi amministrativi e di controllo, oltre ai requisiti stabiliti dallo statuto della società, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia;

i) alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi, degli organi di controllo e dei dirigenti, si provvede nel rispetto dei criteri determinati dalla Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, sulla base di indicatori oggettivi e trasparenti con cui classificare le società e in conformità a criteri che perseguono l’obiettivo del contenimento della spesa. In ogni caso si applica il limite massimo retributivo di 240.000,00 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. In deroga a quanto previsto dal comma 8, detta disciplina sui compensi si applica anche alle società da esso disciplinate;

j) gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, fatta salva l’esigenza di garantire sulle società in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui alla lettera i), essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall’applicazione della presente lettera non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori;

k) le società controllate stabiliscono con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle del personale, previsti dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 13, comma 6/bis della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, nonché ai sensi delle norme provinciali inerenti l’utilizzo delle procedure di mobilità e dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche di derivazione europea. I provvedimenti delle società e i relativi contratti sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle amministrazioni pubbliche socie. Le società controllate perseguono l’obiettivo del graduale allineamento con i criteri di assunzione del personale e con il trattamento giuridico-economico previsti dalla normativa provinciale. Le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio in relazione agli esiti della revisione straordinaria di cui al comma 5 e redigono in via transitoria un elenco delle eventuali eccedenze di personale. Tale elenco viene pubblicato sul sito istituzionale della società e delle amministrazioni pubbliche socie, allo scopo di agevolare eventuali processi di mobilità a livello provinciale; a tale elenco attingono fino al 30 giugno 2018 le stesse amministrazioni prima di procedere a nuove assunzioni, salvi i casi ove sia indispensabile personale in possesso di specifiche competenze, che non sia incluso negli elenchi.”

Art. 17 (Modifiche della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, “Sportello unico per le attività produttive”)

(1) Il titolo della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, è così sostituito: “Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia”.

(2) La rubrica dell’articolo 1 della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, è così sostituito: “Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia”.

(3) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, dopo le parole: “n. 133,” sono inserite le parole: “e di quelle in materia di segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva, nonché di Sportello unico per l’edilizia,” e dopo le parole: “nel rispetto” sono inserite le parole: “della disciplina provinciale nelle materie di competenza,”.

(4) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, dopo le parole: “zum Gesetz erhoben,” sono inserite le parole: “und der Bestimmungen in den Bereichen zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns, stillschweigende Zustimmung, ausdrückliche Genehmigung und vorherige Mitteilung sowie im Bereich Einheitsschalter für das Bauwesen” e dopo la parola: “wobei” sono inserite le parole: “die Bestimmungen auf den Sachgebieten von Landeszuständigkeit und”.

(5) Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

“2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta provinciale può individuare ulteriori modalità attuative, d’intesa con il Consiglio dei Comuni nelle materie di interesse degli enti locali.”

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, “Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica”)

(1) La rubrica dell’articolo 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita: “Riforma gestionale del settore dell’energia elettrica in Alto Adige”.

(2) Il comma 1/ter dell’articolo 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“1/ter A completamento della riforma di cui al comma 1/bis ed entro il 31 dicembre 2018 le azioni o le quote – anche indirettamente detenute dalla Provincia autonoma di Bolzano – di società che sono titolari esclusivamente di piccoli o medi impianti per la produzione di energia idroelettrica sono cedute ad altri soci, che sono enti locali diversi da quelli di cui al comma 1/bis, oppure società interamente partecipate da enti locali. La cessione avviene al prezzo delle spese complessive di investimento (conferimenti, pagamenti in conto capitale e finanziamenti soci) comprensivi della rivalutazione ASTAT. Gli enti locali soci di cui al comma 1/bis, aderiscono alle predette iniziative, convenendo con la Provincia autonoma di Bolzano l’indennizzo nei limiti della propria quota di partecipazione.”

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, “Disciplina dell’orientamento scolastico e professionale”)

(1) La lettera i) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, è così sostituita:

“i) corsi di aggiornamento e altre iniziative formative sulle tematiche orientative; il finanziamento di queste attività può anche essere destinato a coprire il vitto dei partecipanti;”.

Art. 20 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. l’articolo 33 della legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21;
  2. il comma 1/ter dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche;
  3. il comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
  4. il comma 2 dell’articolo 49 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6;
  5. le lettere b) e d) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche;
  6. l’articolo 10 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27.

Art. 21 (Disposizione finanziaria)

(1) Fatto salvo quanto previsto agli articoli 1, 2, 4, e 14 la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 22 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionb) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionc) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionActionf) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionc') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionActiond') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionActione') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
ActionActionf') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
ActionActionh') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
ActionActioni') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
ActionActionj') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
ActionActionk') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
ActionActionl') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
ActionActionm') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
ActionActionn') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
ActionActiono') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
ActionActionp') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
ActionActionq') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
ActionActionr') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
ActionActions') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
ActionActiont') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
ActionActionu') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
ActionActionv') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
ActionActionw') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
ActionActionx') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
ActionActiony') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
ActionActionz') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
ActionActiona'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
ActionActionb'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
ActionActionc'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
ActionActiond'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
ActionActionArt. 1 (Modifiche della , “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)
ActionActionArt. 2 (Modifiche della , “Ordinamento del personale della Provincia”)
ActionActionArt. 3 (Modifiche della , “Disciplina del procedimento amministrativo”)
ActionActionArt. 4 (Costituzione di società)
ActionActionArt. 5 (Modifiche della , “Disposizioni sugli appalti pubblici”)
ActionActionArt. 6 (Modifiche della , “Nuovo ordinamento del commercio”)
ActionActionArt. 7 (Modifica della , “Disciplina del settore fieristico”)
ActionActionArt. 8 (Modifiche alla , “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 9 (Utilizzo di edifici come strutture di accoglienza per richiedenti protezione internazionale)
ActionActionArt. 10 (Modifica della , “Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni”)
ActionActionArt. 11 (Modifiche della , “Norme in materia di bilancio e di  contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 12 (Modifica della , “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della , “Disposizioni in materia  di finanza locale”)
ActionActionArt. 14 (Modifiche della , “Interventi a favore dello sport”)
ActionActionArt. 15 (Modifiche della , “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 16 (Modifica della , “Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche”)
ActionActionArt. 17 (Modifiche della , “Sportello unico per le attività produttive”)
ActionActionArt. 18 (Modifica della , “Provvedimenti di attuazione del , in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica”)
ActionActionArt. 19 (Modifica della , “Disciplina dell’orientamento scolastico e professionale”)
ActionActionArt. 20 (Abrogazioni)
ActionActionArt. 21 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 22 (Entrata in vigore)
ActionActione'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
ActionActionf'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
ActionActiong'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
ActionActionh'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
ActionActioni'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
ActionActionj'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
ActionActionk'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
ActionActionl'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
ActionActionm'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
ActionActionn'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
ActionActiono'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
ActionActionp'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
ActionActionq'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
ActionActionr'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
ActionActions'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
ActionActiont'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
ActionActionu'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
ActionActionv'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
ActionActionw'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
ActionActionx'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
ActionActiony'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
ActionActionz'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
ActionActiona''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
ActionActionb''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
ActionActionc''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
ActionActiond''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
ActionActione''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
ActionActionf''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
ActionActiong''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
ActionActionh''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
ActionActioni''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
ActionActionj''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
ActionActionk''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
ActionActionl''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
ActionActionm''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
ActionActionn''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
ActionActiono''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
ActionActionp''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
ActionActionq''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
ActionActionr''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
ActionActions''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
ActionActiont''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
ActionActionu''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16
ActionActionv''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 17
ActionActionw''') Legge provinciale 9 gennaio 2023, n. 1
ActionActionx''') Legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5
ActionActiony''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 16
ActionActionz''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 17
ActionActiona'''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 18
ActionActionb'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22
ActionActionc'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23
ActionActiond'''') Legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico