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e) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 91)
Disciplina dell’indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale

1)
Pubblicata nel supplemento n. 2 del B.U. 18 luglio 2017, n. 29.

CAPO I
DISCIPLINA DELLE INDENNITÀ CONNESSE CON INCARICHI DIRIGENZIALI ED AFFINI

Art. 1 (Indennità di dirigenza)   delibera sentenza

(1) A far data dal 1° giugno 2018 l’indennità di dirigenza disciplinata dall’articolo 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dai contratti collettivi intercompartimentali, di comparto e decentrati è trasformata in indennità di posizione, composta da una parte fissa ed una parte variabile. L’ammontare dell’indennità di posizione, di cui la parte fissa è pari al 40 per cento del valore complessivo dell’indennità stessa, è determinato dai contratti collettivi nel rispetto dei limiti e dei vincoli di cui alla legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, tenuto conto delle dimensioni della struttura dirigenziale, della sua collocazione all’interno dell’organizzazione dell’amministrazione, nonché delle responsabilità, della complessità e del grado di difficoltà dei compiti dirigenziali da svolgere nella posizione ricoperta.  2)

(2)  In ogni caso il trattamento economico complessivo di un/una dirigente non può superare il limite massimo retributivo annuo di 240.000,00 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del/della dipendente.

[(3)  Sono fatti salvi gli effetti giuridici già prodotti e gli effetti economici già maturati, sino al 1° giugno  2018, a seguito dei meccanismi di trasformazione graduale dell’indennità di dirigenza in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo, in applicazione dell’articolo 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dei contratti collettivi. L’indennità di dirigenza già maturata ai sensi del presente comma non è cumulabile con l’indennità di posizione di cui al comma 1.] 3) 4) 5)

massimeCorte costituzionale - sentenza 7 maggio 2019, n. 138 - Indennità di dirigenza – indennità di coordinamento e indennità per dirigenti sostituti – trasformazione graduale dell’indennità in assegno personale pensionabile – ordinamento civile – previdenza sociale – competenza esclusiva del legislatore statale – illegittimità costituzionale
2)
L'art. 1, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 9 febbraio 2018, n. 1, successivamente sostituito dal Contratto collettivo 19 giugno 2018, ed infine così modificato dall'art. 55, comma 1, lettera d), della L.P. 21 luglio 2022, n. 6.
3)
Vedi anche l'art. 1, comma 1, della L.P. 9 febbraio 2018, n. 1.
4)
L'art. 1, comma 1, è stato così modificato dall'art, 3, comma 1, della L.P. 9 febbraio 2018, n. 1.
5)
La Corte Costituzionale con sentenza del  7 maggio 2019 (6 giugno 2019), n. 138 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, dell’art. 2 e dell’art. 17, comma 2 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9 e dell’art. 1 della legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1.

[Art. 2 (Indennità di coordinamento  e indennità per dirigenti sostituti)   delibera sentenza

(1)  La trasformazione graduale in un assegno personale pensionabile dell’indennità di coordinamento e dell’indennità per dirigenti sostituti prevista dai contratti collettivi intercompartimentali, di comparto e decentrati è abrogata e cessa di produrre effetti dal 1° giugno  2018. Sono fatti salvi gli effetti giuridici già prodotti e gli effetti economici già maturati a tale data, in applicazione dell’articolo 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dei predetti contratti collettivi.] 6) 7) 8)

massimeCorte costituzionale - sentenza 7 maggio 2019, n. 138 - Indennità di dirigenza – indennità di coordinamento e indennità per dirigenti sostituti – trasformazione graduale dell’indennità in assegno personale pensionabile – ordinamento civile – previdenza sociale – competenza esclusiva del legislatore statale – illegittimità costituzionale
6)
Vedi anche l'art, 1, comma 1, della L.P. 9 febbraio 2018, n. 1.
7)
L'art. 2, comma 1, è stato così modificato dall'art. 3, comma 2, della L.P. 9 febbraio 2018, n. 1.
8)
La Corte Costituzionale con sentenza del  7 maggio 2019(6 giugno 2019), n. 138 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, dell’art. 2 e dell’art. 17, comma 2 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9 e dell’art. 1 della legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1.

CAPO II
MODIFICHE DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 APRILE 1992, N. 10, “RIORDINAMENTO DELLA STRUTTURA DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO”

Art. 3 (Pianificazione strategica)

(1)  La rubrica dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita: “Pianificazione strategica”.

(2)  Il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:

“2. Il/La Presidente della Provincia, gli assessori e le assessore provinciali hanno la responsabilità politica per lo svolgimento dell’attività amministrativa nelle materie di propria competenza; essi definiscono gli obiettivi e le priorità nel piano della performance che, previa approvazione da parte della Giunta provinciale, è attuato dalle strutture amministrative. Alla fine dell’anno è redatta una relazione in merito al raggiungimento degli obiettivi. Piano e relazione sulla performance sono strumenti dell’amministrazione provinciale per una gestione efficace ed efficiente dell’attività amministrativa, orientata al risultato, e costituiscono la base per la misurazione e la valutazione della performance. Il raggiungimento degli obiettivi è inoltre il presupposto per l’erogazione degli elementi retributivi legati alla performance e per il riconoscimento della progressione economica ai e alle dirigenti e al personale ad essi assegnato.”

Art. 4 (Articolazione della struttura dirigenziale)

(1)  Le lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono così sostituite:

“d) ripartizioni;

e) uffici.”

(2)  Alla fine del comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Con tale regolamento è anche determinato il numero delle ripartizioni e degli uffici.”.

(3)  Al comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo la parola: “delegare” sono inserite le parole: “, con provvedimento motivato,”.

Art. 5 (Direzione generale)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il direttore generale/La direttrice generale opera alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia, al/alla quale relaziona periodicamente sull’attività svolta.”

Art. 6 (Direttore/Direttrice di dipartimento)

(1)  Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, le parole: “dei programmi di attività“ sono sostituite dalle parole: “dei piani della performance”.

(2)  Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“4/bis Il direttore di dipartimento ha facoltà di avocare, con atto motivato, l'adozione di provvedimenti di competenza dei dirigenti negli affari ad esso attribuiti.”

Art. 7 (Segreteria dipartimentale)

(1)  Nel comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, le parole: “il direttore generale” sono sostituite dalle parole: “il segretario generale, il direttore generale”.

Art. 8 (Direttore/Direttrice di ripartizione)

(1)  Al comma 5 dell’articolo 10 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo la parola: “delegare” sono inserite le parole: “, con provvedimento motivato,”.

Art. 9 (Direttore/Direttrice di ufficio)

(1)  Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, le parole: “der Erstellung von Arbeitsprogrammen” sono sostituite dalle parole: “der Ausarbeitung der Planungsinstrumente”.

Art. 10 (Gestione del personale)

(1)  La lettera b) del comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituita:

“b) i congedi straordinari retribuiti per matrimonio, per esami, per prove di concorso o di abilitazione, per donazione di sangue, per decesso di familiari e per altri gravi motivi, esclusi le assenze per malattia e il congedo straordinario per malattia del figlio.”

Art. 11 (Formazione continua del personale dirigente)

(1)  Dopo l’articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 13/bis (Formazione continua del personale dirigente)

1. Tutto il personale dirigente ha l’obbligo della formazione continua.

2. Per i fini di cui al comma 1, viene istituito un sistema di rilevamento delle ore di formazione svolta dai e dalle dirigenti sulla base di una programmazione annuale, nonché dei crediti formativi da essi acquisiti.

3. La programmazione della formazione prevede anche il coinvolgimento del personale dirigente in servizio nella formazione di nuovi e nuove dirigenti. Questo vale anche per l’ambito Coaching e Mentoring del personale dirigente. Per tali attività sono riconosciuti crediti formativi. L’opera intellettuale è prestata a titolo gratuito.”

Art. 12 (Nomina dei direttori e delle direttrici)

(1)  Nei commi 3 e 3/bis dell’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: “per la durata di cinque anni” sono sostituite dalle parole: “per la durata in carica del/della Presidente della Provincia.”

(2)  Il comma 6 dell’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. La funzione di vice segretario generale/vice segretaria generale e quella di vice direttore generale/vice direttrice generale è assegnata a un direttore/una direttrice di dipartimento o a un direttore/una direttrice di ripartizione o a un/una dirigente degli enti strumentali della Provincia o degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, o delle agenzie provinciali, su proposta del/della Presidente della Provincia, sentito/sentita rispettivamente il segretario generale/la segretaria generale o il direttore generale/la direttrice generale.”

Art. 13 (Albo dirigenti e aspiranti dirigenti)

(1)  Nel testo in lingua tedesca della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al comma 2 dell’articolo 14, al comma 1 dell’articolo 15, ai commi 1 e 2 dell’articolo 16, al comma 1 dell’articolo 17, ai commi 4 e 7 dell’articolo 20, al comma 3 dell’articolo 21, al comma 2 dell’articolo 23, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 25, nonché nella rubrica dello stesso Art. 25 la parola: “Führungskräfteanwärter” è sostituita dalle parole: “Führungskräfte und Führungskräfteanwärter/Führungskräfteanwärterinnen”;
  2. la rubrica dell’articolo 15 è così sostituita: “Verzeichnis der Führungskräfte und Führungskräfteanwärter/Führungskräfteanwärterinnen”.

(2)  Nel testo in lingua italiana della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: “albo degli aspiranti dirigenti” sono sostituite dalle parole: “albo dirigenti e aspiranti dirigenti”.

(3)  Il comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Nella sezione A dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti sono altresì iscritte le persone dichiarate idonee da un’apposita commissione a seguito di una selezione per una direzione di ripartizione effettuata previo avviso sull’albo online della Provincia. Se entro due anni dall’iscrizione nell’albo dette persone non sono nominate direttore/direttrice di ripartizione, esse sono cancellate d'ufficio dall’albo.”

(4)  Dopo la lettera a) del comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

“a/bis) gli avvocati iscritti nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici di cui all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con un’anzianità di servizio di ruolo di almeno otto anni, nonché”.

(5)  Il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Nella sezione B dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti vengono iscritte le persone giudicate idonee ai concorsi indetti dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nell’albo online della Provincia. Il bando indica l'ufficio da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di preselezione e di selezione, il titolo di studio e i requisiti professionali eventualmente richiesti per l'accesso alle singole strutture ai sensi dell'articolo 14, comma 4. Se entro due anni dall’iscrizione nell’albo dette persone non sono nominate direttore/direttrice d’ufficio, esse sono cancellate d'ufficio dall’albo.”

Art. 14 (Incarichi speciali e gestione di progetti)

(1)  Dopo l’articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 17/bis (Incarichi speciali e gestione di progetti)

1. Alle e ai dirigenti iscritti nell’albo di cui all’articolo 15 possono essere affidati incarichi speciali per attività particolari, che comportano compiti di amministrazione attiva, per attività di consulenza, studi e lavori di ricerca, attività ispettive e di controllo, attività di natura tecnico-professionale o per altri progetti.

2. Fatti salvi gli eventuali altri strumenti disponibili, per la realizzazione e gestione dei progetti che coinvolgono più dipartimenti, ripartizioni o uffici, possono essere adottate, per la durata degli stessi, forme idonee di gestione progettuale.

3. Le modalità di affidamento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con regolamento di esecuzione.”

Art. 15 (Organismo di valutazione)

(1)  La lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) esprime un parere in merito alla relazione sulla performance delle strutture dell’amministrazione provinciale;”

CAPO III
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 16 (Ambito di applicazione)

(1)  Salvo quanto diversamente disposto con legge provinciale o sulla base della stessa, le disposizioni della presente legge trovano applicazione per il personale della Provincia, degli enti strumentali della Provincia, delle agenzie provinciali e degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia. Per i comuni e per gli incarichi di dirigenti, dirigenti sostituti e coordinatori, nonché per gli incarichi affini delle professioni sanitarie dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige trovano applicazione le sole disposizioni di cui al Capo I. 9)

9)
L'art. 16, comma 1, è stato così modificato dall'art. 4, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 17 (Disposizioni transitorie)   delibera sentenza

(1)  La disposizione di cui all’articolo 4/bis, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, come sostituito dall’articolo 5 della presente legge, si applica con effetto dalla data di inizio della prossima legislatura provinciale. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4/bis, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nel testo previgente.

[(2)  Per i fini di cui all’articolo 1, comma 3, e all’articolo 2 si tiene conto delle rispettive indennità maturate alla data del 31 maggio  2018.] 10) 11)

massimeCorte costituzionale - sentenza 7 maggio 2019, n. 138 - Indennità di dirigenza – indennità di coordinamento e indennità per dirigenti sostituti – trasformazione graduale dell’indennità in assegno personale pensionabile – ordinamento civile – previdenza sociale – competenza esclusiva del legislatore statale – illegittimità costituzionale
10)
L'art. 17, comma 2, è stato così modificato dall'art. 3, comma 3, della L.P. 9 febbraio 2018, n. 1.
11)
La Corte Costituzionale con sentenza del  7 maggio 2019(6 giugno 2019), n. 138 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, dell’art. 2 e dell’art. 17, comma 2 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9 e dell’art. 1 della legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1.

CAPO V
ABROGAZIONI

Art. 18 (Abrogazioni)

(1)  Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 3, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, modificato dal comma 2 dell’articolo 4 della presente legge, sono abrogati il comma 1 dell’articolo 9 e l’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

(2)  I commi 1 e 2 dell’articolo 16 e il comma 6 dell’articolo 20 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 19 (Disposizione finanziaria)

(1)  La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 20 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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