(1) Dopo l’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 50, è aggiungo il seguente articolo 17:
“Art. 17 (Modifica della destinazione)
1. In caso di eventi eccezionali, l’Assessore provinciale competente può autorizzare la modifica della destinazione della pista ciclabile o dell’itinerario ciclopedonale per un altro utilizzo pubblico. I beni possono essere ceduti, anche a titolo gratuito, a un altro ente pubblico e acquisiti al relativo patrimonio.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.