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k) Legge provinciale 9 luglio 2019, n. 31)
Semplificazioni negli appalti pubblici

1)
Pubblicato nel supplemente 3 del B.U. 11 luglio 2019, n. 28.

CAPO I
MODIFICHE DELLA LEGGE PROVINCIALE 17 DICEMBRE 2015, N. 16, “DISPOSIZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI”

Art. 1

(1) Il comma 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Le disposizioni organizzative e quelle relative agli obblighi di pubblicità previste dalla presente legge si applicano ai soggetti di cui al presente articolo anche quando svolgono attività rientranti nell’ambito dei settori speciali e delle concessioni.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. La suddivisione in lotti quantitativi e qualitativi è eseguita ai sensi dei principi della direttiva 2014/14/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 dalle stazioni appaltanti pubbliche per tutti gli appalti, con applicazione delle procedure per favorire l’accesso di micro, piccole e medie imprese.”

Art. 2

(1) Dopo l’articolo 4/bis della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 4/ter (Programmi unitari di valorizzazione territoriale)

1. Gli enti locali della provincia di Bolzano che intendono avviare procedure amministrative per la privatizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico tramite la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale applicano la disposizione di cui all’articolo 3/ter del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modifiche, intendendosi il Presidente della Giunta regionale sostituito dal Presidente della Provincia, per individuare, con idonea procedura ad evidenza pubblica, i soggetti che intendono acquisire o valorizzare tale patrimonio immobiliare.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 3/ter del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351, e successive modifiche, si applicano anche nei casi in cui si renda necessario un processo di riqualificazione di una porzione di territorio che pretenda la realizzazione di importanti investimenti nel campo edilizio, infrastrutturale e nella dotazione di servizi pubblici, ai fini del reperimento di finanziamenti mediante apporto di capitali da parte di soggetti privati in grado di assumere gli oneri finanziari e tecnico-progettuali nonché esecutivi conseguenti dall’attuazione degli interventi di trasformazione, individuando tali soggetti mediante unica ed idonea procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto al comma 3.

3. Per le ipotesi in cui, per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, sia stata costituita una società a partecipazione pubblica, è ammessa la cessione della quota, anche in misura totalitaria, di partecipazione pubblica al capitale sociale della società ad un operatore economico da individuarsi con la stessa procedura di gara ad evidenza pubblica.”

Art. 3

(1) Nel testo in lingua tedesca della lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, la parola “MEPAB” è sostituita dalla parola “EMS”.

Art. 4

(1) Dopo il comma 7 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“8. La Giunta provinciale definisce i contenuti degli schemi per la programmazione triennale dei lavori pubblici e per la programmazione biennale di forniture e servizi, nonché le relative modalità di pubblicazione.”

(2) Dopo il comma 8 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

“9. Il servizio di trasporto pubblico locale è principalmente garantito dalla Provincia autonoma di Bolzano, anche attraverso un modello di gestione pubblica in house o azienda speciale, secondo i principi della mobilità sostenibile, nel rispetto della normativa unionale. Nelle more dell’individuazione della società o dell’azienda speciale la Provincia assicura con propri provvedimenti la prosecuzione del servizio all’utenza. Sono fatti salvi gli affidamenti con gara delle linee di trasporto minori e complementari nell'ambito di un sistema integrato della mobilità nonché gli interventi di promozione delle piccole e medie imprese nel trasporto locale.”

Art. 5

(1) Nel comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole “e forniture” e “o della fornitura” sono soppresse.

Art. 6

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3/bis Per la progettazione di opere di importo inferiore a un milione di euro la verifica e la validazione non sono necessarie.”

Art. 7

(1) Il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi si applicano le seguenti disposizioni:

  1. affidamento diretto per incarichi d’importo inferiore a 40.000 euro;
  2. per incarichi d’importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 100.000 euro vanno invitati almeno cinque professionisti a presentare un’offerta;
  3. per incarichi d’importo pari o superiore a 100.000 euro e fino alla soglia UE vanno invitati almeno dieci professionisti a presentare un’offerta.”

Art. 8

(1) I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così sostituiti:

“5. In sede di valutazione possono essere valutate competenze specifiche sulla base del sistema European Qualification Framework (EQF) o di analoghi sistemi di qualificazione. È ammessa la valutazione dell’esito di un colloquio volto a verificare le modalità di esecuzione della prestazione offerta. La Giunta provinciale emana linee guida per l’applicazione dei criteri di valutazione nelle procedure basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

6. La relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico si compone, a discrezione della stazione appaltante, di un numero massimo di dieci pagine formato A4 o cinque pagine formato A3 e non può contenere disegni, foto o altre rappresentazioni grafiche.

7. Il capitolato prestazionale per incarichi aventi ad oggetto servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e servizi ad essi connessi, nonché le relative tariffe, sono determinati dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.”

Art. 9

(1) Nel comma 2 dell’articolo 20 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole “operatori economici” sono sostituite dalle parole “partecipanti al mercato”.

Art. 10

(1) All’inizio del comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è inserito il seguente periodo: “Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza delle relative circostanze.”

(2) Dopo il comma 6 dell’articolo 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

“7. Le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e le caratteristiche tecniche e professionali desunte dal mercato e, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell’articolo 33, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.”

Art. 11

(1) L’articolo 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 26 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti)

1. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara la stazione appaltante, con proprio provvedimento motivato, invita gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti a presentare un’offerta.

2. Per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto.

3. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti.

4. Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti.

5. Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro si può procedere mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti; per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, l’invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dieci operatori economici, ove esistenti; per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro ed inferiore a 2.000.000 di euro, l’invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dodici operatori economici, ove esistenti.

6. Salvo quanto previsto dall’articolo 17, per forniture e servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia UE, si può procedere mediante procedura negoziata con invito ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

7. La stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare dall’elenco di cui all’articolo 27, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.”

Art. 12

(1) I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così sostituiti:

“2. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e limitare il contenzioso, la partecipazione alle procedure vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o dalla lettera d’invito. Le stazioni appaltanti limitano la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al solo aggiudicatario. In caso di fondati dubbi è sempre facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in qualsiasi momento della procedura d’appalto.

3. In caso di mancata comprova del possesso dei requisiti di partecipazione, la stazione appaltante revoca il provvedimento di aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia provvisoria, ove richiesta, segnala il fatto alle autorità competenti e scorre la graduatoria. Qualora l’operatore economico escluso sia esonerato dall’obbligo di prestare la garanzia provvisoria, deve pagare un importo pari all’uno per cento del valore a base di gara. Nei diversi casi di riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, oltre all’escussione della garanzia è dovuto un importo pari alla differenza tra l’uno per cento del valore a base di gara e la garanzia provvisoria. In qualsiasi fase della procedura di gara può essere adottato un provvedimento di esclusione del concorrente, con l’applicazione delle relative sanzioni, a causa di false dichiarazioni o della mancata stipula del contratto per ogni altro atto o fatto imputabile all’aggiudicatario. Subito dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante pubblica, qualora previsto dalla normativa, atti e provvedimenti relativi ad ammissione, esclusione, elenco dei verbali e composizione della commissione di valutazione.

4. In fase di procedura di gara la stazione appaltante richiede al solo aggiudicatario l’indicazione del costo della manodopera e del personale, nonché degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I nominativi dei subappaltatori vengono richiesti esclusivamente in fase di esecuzione del contratto.”

(2) L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: “Gli operatori economici provvedono a tenere aggiornate le loro dichiarazioni nell’elenco, che dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall’ultimo aggiornamento.”

Art. 13

(1) Il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. L’istituto del soccorso istruttorio è disciplinato dalla normativa statale e non comporta in alcun caso l’applicazione di una sanzione pecuniaria. La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica ed economica è soccorribile, ferma restando la salvaguardia del contenuto e della segretezza dell’offerta.”

Art. 14

(1) Il comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è cosi sostituito:

“1. Le domande di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, o le domande di iscrizione ad Albi o Elenchi presentate dagli operatori economici, valgono quale dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. Gli operatori economici devono provvedere a tenere aggiornate nel MEPAB, nel sistema dinamico di acquisizione, negli Albi o Elenchi le dichiarazioni rese, le quali dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall’ultimo aggiornamento. Per l’iscrizione in Albi, Elenchi, e per l’abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, i controlli relativi alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione vengono effettuati dall’Agenzia, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro, le stazioni appaltanti che utilizzano i suddetti strumenti sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto. In caso di fondato dubbio, l’Agenzia e/o le stazioni appaltanti possono, anche al di fuori del controllo a campione, svolgere controlli sul possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di richiesta di iscrizione in Albi, Elenchi, o di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione. In caso di esito negativo dei controlli, a qualunque titolo svolti, la stazione appaltante risolve il contratto in danno, escute la garanzia definitiva e segnala il fatto alle autorità competenti. Per l’autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei subappaltatori, fatta salva la normativa antimafia. Il mancato possesso dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la revoca dell’autorizzazione del relativo subappalto e la segnalazione del fatto alle autorità competenti.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. Per le procedure di gara relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 euro, espletate senza l'utilizzo degli strumenti elettronici ai sensi dall’articolo 38, comma 2, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto. La Giunta provinciale determina con linea guida vincolante ulteriori semplificazioni procedurali in materia di verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti degli affidatari. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa.“

Art. 15

(1) L’articolo 34 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è cosi sostituito:

“Art. 34 (Autorità di gara e commissione di valutazione)

1. Per le procedure d’appalto per contratti di lavori, servizi e forniture, di concessione e per le procedure di concorso la stazione appaltante nomina l’autorità di gara in composizione monocratica, eventualmente assistita da due testimoni.

2. Per le procedure che presuppongono una valutazione tecnica sulla base di criteri discrezionali, l’autorità di gara nomina una commissione di valutazione, composta da un numero dispari di commissari non superiore a cinque e non inferiore a tre. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Nelle procedure di concorso la nomina dei commissari e la costituzione della commissione di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del primo termine per la consegna degli elaborati di concorso.

3. La commissione di valutazione può non essere nominata, qualora la valutazione tecnica debba essere effettuata sulla base di criteri esclusivamente tabellari.

4. Non vi è incompatibilità tra le funzioni di autorità di gara e quelle di commissione di valutazione e il/la responsabile unico/unica del procedimento può, per la medesima procedura, svolgere le funzioni di autorità di gara ed essere membro della commissione di valutazione.

5. Ai fini della nomina dei membri della commissione di valutazione, il Sistema informativo contratti pubblici presso l’Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di liberi professionisti e dipendenti pubblici, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui il/la responsabile unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento le variazioni intervenute rispetto ai dati inseriti nell’elenco.

6. Le persone interessate si iscrivono nell’elenco telematico di cui al comma 5, previa compilazione di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti.

7. Il/La responsabile unico/unica del procedimento seleziona i membri di commissione dall’elenco di cui al comma 5, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenendo conto delle relative esperienze professionali. Può selezionare uno o più membri della commissione mediante sorteggio dall’elenco del Sistema informativo contratti pubblici sulla base di un congruo numero dispari di nominativi.”

Art. 16

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 35 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

“5. L’obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, può essere soggetto a deroga per ragioni tecniche o di mercato, da indicare in apposita relazione redatta dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, con il supporto del/della progettista e del verificatore/della verificatrice, ove presenti.”

Art. 17

(1) Il comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, ed è pari al due per cento dell’importo contrattuale. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della garanzia sino all’uno per cento, ovvero incrementarlo sino al quattro per cento. Nel caso di procedure di gara svolte in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del cinque per cento dell’importo contrattuale. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia.”

Art. 18

(1) Nel secondo periodo del comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole “o subaffidamento” sono soppresse.

(2) Nel testo in lingua tedesca del secondo periodo del comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, la parola “Subunternehmer” è sostituita dalla parola “Unterauftragnehmer”.

(3) Il comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. I pagamenti per stati di avanzamento avvengono mensilmente e vengono corrisposti in forma di acconto. In caso di subappalto o subaffidamento deve essere garantito il pagamento immediato e diretto degli operatori economici subappaltatori. Quest’ultimi possono decidere di essere pagati direttamente dalla stazione appaltante o dall’impresa committente.”

(4) Dopo il comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3/bis Per i contratti pubblici di lavori di importo fino a un milione di euro e per forniture e servizi sotto la soglia UE non viene operata sull’importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.”

(5) Dopo il comma 3/bis dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3/ter Sul valore dei contratti d’appalto di lavori, nonché di servizi e forniture ad esecuzione istantanea viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.”

Art. 19

(1) Il comma 1 dell’articolo 50 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“1. Per i lavori della Provincia, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dall'assessore/assessora competente, qualora le aggiunte e variazioni non superino un quinto dell'importo approvato dalla Giunta provinciale; se le aggiunte e le variazioni superano un quinto del suddetto importo, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dalla Giunta provinciale.”

CAPO II
MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 LUGLIO 2018, N. 9, “TERRITORIO E PAESAGGIO”

Art. 20

(1) Nel comma 4 dell’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo la parola “opera” sono inserite le parole “o il verbale”.

CAPO III
ABROGAZIONI E NORMA FINANZIARIA

Art. 21  (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. la lettera b) del comma 6 dell’articolo 5, l’articolo 51, la lettera b) del comma 1 dell’articolo 52 e l’articolo 54 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche;
  2. l’articolo 53/bis della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, dalla data di entrata in vigore prevista dall’articolo 107, comma 1, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9;
  3. il comma 7 dell’articolo 6 e l’articolo 23/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 22  (Norma finanziaria)

(1) La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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