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g) Decreto del Presidente della Provincia 9 dicembre 2019, n. 311)
Rimborsi spese a favore di studentesse e di studenti con disabilità

1)
Pubblicato nel B.U. 12 dicembre 2019, n. 50.

CAPO I
Ambito di applicazione, finalità e presupposti di accesso

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina la concessione di rimborsi spese a favore di studentesse e di studenti con disabilità nell’ambito del diritto allo studio universitario, ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, nonché ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.

Art. 2 (Finalità e tipologia di prestazioni)

(1) Al fine di agevolare il diritto allo studio a studentesse e studenti con disabilità possono essere concesse le seguenti agevolazioni, a partire dall’iscrizione come studente ordinario/studentessa ordinaria:

  1. rimborso delle spese per un servizio di assistenza e di accompagnamento;
  2. rimborso delle spese di trasporto;
  3. rimborso delle spese per l’acquisto di strumenti di ausilio connessi allo studio;
  4. rimborso delle spese per altri servizi idonei a superare le barriere all’istruzione universitaria.

Art. 3 (Beneficiari)

(1) Beneficiari della concessione di un rimborso sono gli studenti e le studentesse con un’invalidità civile ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, di almeno il 74%, con cecità civile o sordità e che, per il conseguimento di un titolo/grado accademico, frequentano istituzioni universitarie o scuole e istituti del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore con sede nel territorio nazionale o in paesi dell’area culturale tedesca (denominate in seguito “università”).

Art. 4 (Requisiti)

(1) Gli studenti e le studentesse che frequentano una università in Alto Adige hanno diritto alla concessione di un rimborso se:

  1. sono cittadini/cittadine dell’Unione Europea, oppure
  2. sono cittadine/cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in Italia o cittadine/cittadini che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato/rifugiata o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 [recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta] e, di conseguenza, sono equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani, oppure
  3. sono cittadine/cittadini extracomunitari con altro permesso di soggiorno previsto dalla normativa nazionale, e risiedono ininterrotta mente da almeno un anno in provincia di Bolzano.

(2) Gli studenti e le studentesse che frequentano un’università fuori provincia di Bolzano hanno diritto alla concessione di un rimborso se rientranti nelle categorie di cui al comma 1 e se risiedono ininterrottamente da almeno due anni in provincia di Bolzano.

Art. 5 (Limiti di età)

(1) Alla data di presentazione della domanda gli studenti e le studentesse non devono aver superato i seguenti limiti di età:

  1. 35 anni compiuti in caso di iscrizione a un corso di studio di I ciclo di cui alla tabella A;
  2. 40 anni compiuti in caso di iscrizione a un corso di studio di II ciclo di cui alla tabella A.

Art. 6 (Presupposti di accesso per il corso di studio)

(1) Gli studenti e le studentesse devono essere in possesso del diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo di un corso di istruzione secondaria di secondo grado (ex diploma di maturità) o di un titolo di studio conseguito all’estero ad esso equiparato (es. diploma di superamento dell’esame di abilitazione allo studio).

(2) Gli studenti e le studentesse, nell’anno accademico in cui vengono sostenute le spese, devono essere regolarmente iscritti a un’università e frequentare un corso di I o II ciclo di cui alla tabella A.

(3) Il rimborso spese può essere concesso solo per la frequenza di un corso di studio al termine del quale si ottiene un grado accademico superiore a quello eventualmente già conseguito.

(4) Non possono beneficiare del rimborso spese gli studenti e le studentesse che:

  1. sono iscritti all’università con riserva, sono in lista d’attesa per l’ammissione all’università o sono iscritti a singoli corsi universitari;
  2. dopo la conclusione di un corso di studio di I ciclo o a ciclo unico [I+II], frequentano un corso di studio di I ciclo;
  3. dopo la conclusione di un corso di studio di II ciclo o a ciclo unico [I+II], frequentano un corso di studio di II ciclo, al termine del quale si ottiene un grado accademico equivalente o inferiore a quello già conseguito;
  4. concludono il corso di studio prima del 1° dicembre dell’anno di presentazione della domanda e nello stesso anno accademico non sono iscritti a un corso di studio di ciclo superiore che soddisfa i requisiti di cui al presente articolo.

(5) In deroga a quanto disposto alla lettera b) del comma 4, gli studenti e le studentesse che hanno concluso un corso di laurea triennale presso un conservatorio musicale possono beneficiare del rimborso spese per un secondo corso di studio dello stesso ciclo, nel caso in cui abbiano iniziato il primo corso durante la frequenza della scuola secondaria di secondo grado e abbiano frequentato e concluso l’ultimo anno di studio dopo il conseguimento del diploma di superamento dell’esame di Stato (ex diploma di maturità).

(6) È possibile usufruire dei rimborsi anche per un semestre o un anno all’estero, purché l’iscrizione all’università di provenienza rimanga valida durante tale periodo e che gli esami sostenuti all’estero vengano riconosciuti per il corso di studio frequentato.

Art. 7 (Durata massima del corso di studio)

(1) I rimborsi spese di cui al presente regolamento sono concessi per i seguenti periodi massimi:

  1. otto anni, in caso di corsi di studio consecutivi;
  2. nove anni, in caso di corsi di studio aventi durata legale di sei anni;
  3. nove anni, in caso di frequenza di un Master di I livello di II ciclo dopo il conseguimento della laurea triennale/bachelor e prima del conseguimento della laurea magistrale/master.

(2) Ai fini del calcolo della durata del corso universitario sono conteggiati tutti gli anni a partire dalla prima immatricolazione al corso di studio attualmente frequentato, come da tabella A.

(3) Ai fini del calcolo della durata totale dei corsi di studio sono conteggiati anche gli anni accademici prima dell’eventuale cambio del corso di studio, per i quali lo studente/la studentessa ha già percepito rimborsi spese.

(4) Ai fini del calcolo della durata del corso di studio, le interruzioni del corso di studio attualmente frequentato sono considerate soltanto se lo studente/la studentessa ha ottenuto l’aspettativa o se nel semestre/nell’anno di riferimento non era iscritto/iscritta a un’università.

Art. 8 (Merito di studio da conseguire)

(1) Gli studenti/Le studentesse devono conseguire almeno il 40% del numero di crediti formativi richiesto nel bando di concorso per le borse di studio ordinarie (le frazioni vengono arrotondate per difetto da 0 a 0,50 e per eccesso da 0,51) e cioè:

  1. per il primo anno di studio (1° o 2° semestre): possesso del diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo di un corso di istruzione secondaria di secondo grado (ex diploma di maturità) o di un titolo di studio conseguito all’estero ad esso equiparato. Con questo merito di studio, anche in caso di passaggio a un altro corso di studio, la borsa di studio può essere richiesta al massimo due volte;
  2. per il secondo anno di studio (3° o 4° semestre): 10 ECTS;
  3. per il terzo anno di studio (5° o 6° semestre): 32 ECTS;
  4. per il quarto anno di studio (7° o 8° semestre):54 ECTS;
  5. ulteriori 18 ECTS per ogni anno di studio aggiuntivo;
  6. per l’ultimo anno di studio: in alternativa al merito di studio di cui alle lettere precedenti, è possibile presentare domanda con il merito di studio “Inizio della tesi di laurea” se alla data di presentazione della domanda sono già stati fissati per iscritto l’argomento e il nome del relatore/della relatrice della tesi di laurea.

(2) Non è ammissibile l’accredito dei punti bonus previsti nel bando di concorso per le borse di studio ordinarie.

Art. 9 (Rilevamento e valutazione della situazione economica)

(1) Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche. L’ammontare del rimborso spese è determinato ai sensi dell’articolo 16 del presente regolamento.

(2) Il limite massimo ammissibile del valore della situazione economica (VSE) è pari a 8.

Art. 10 (Cumulabilità)

(1) I rimborsi possono, di regola, essere cumulati con borse di studio o altri interventi atti ad assicurare il diritto allo studio universitario.

(2) I costi per i quali viene concesso il rimborso non possono essere già stati rimborsati da altre istituzioni pubbliche o private o da altri enti che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

CAPO II
Tipologia di prestazioni

Art. 11 (Rimborso delle spese per un servizio di assistenza e di accompagnamento)

(1) Agli studenti e alle studentesse di cui all’Art. 3 che sono in grado di affrontare uno studio universitario solo se assistiti o accompagnati all’università o nel luogo di studi ovvero sul tragitto per raggiungere tali sedi, può essere concesso il rimborso dei costi per il servizio di assistenza e di accompagnamento nei seguenti casi:

  1. presso lo studentato o l’alloggio privato: se lo studente/la studentessa ha bisogno di regolari prestazioni di assistenza per un certo numero di ore al giorno o 24 ore su 24, e alloggia fuori famiglia per motivi di studio, e quindi le prestazioni di assistenza abituali non possono essere mantenute, ma devono essere organizzate nuovamente presso il luogo di studio. Inoltre, possono essere rimborsati eventuali costi per la sistemazione dell’assistente insieme allo studente/alla studentessa nello studentato o nell’alloggio privato, quando c’è necessità di una presenza permanente, anche nelle ore notturne;
  2. presso l’università: se lo studente/la studentessa ha bisogno di regolari prestazioni di assistenza nelle ore che trascorre all’università, o se ha bisogno di un/una tutor presso l’università, che lo/la aiuti nella preparazione del materiale didattico o in altre attività strettamente collegate con lo studio e il tipo di disabilità, salvo quanto disposto al seguente comma 3;
  3. sul tragitto per raggiungere l’università o verso il luogo di studi e viceversa: se lo studente/la studentessa è in grado di utilizzare i mezzi pubblici di trasporto solo con accompagnamento.

(2) Se gli studenti/le studentesse di cui al comma 1 percepiscono l’assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e/o l’indennità di accompagnamento di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, i costi di cui al comma 1, lettera a), sono ammessi solo al netto dei costi già coperti dall’assegno di cura e specificatamente se motivati dalla frequenza di un corso di studio universitario.

(3) Gli studenti/Le studentesse sono obbligati a fare richiesta all’università dei servizi offerti agli studenti con disabilità e di servirsene per quanto compatibili. Possono essere riconosciuti ammissibili solo i costi per i servizi che non vengono già organizzati e finanziati dall’università stessa. Possono essere riconosciuti i costi per i servizi offerti dall’università, che lo studente/la studentessa deve pagare interamente o parzialmente.

(4) Le studentesse e gli studenti stabiliscono, eventualmente dopo essersi consultati con gli organi competenti, il tipo di servizio di cui necessitano e in quale misura e richiedono il rimborso dei costi sulla base dei preventivi di spesa che devono essere allegati alla domanda come descritto al capo IV.

Art. 12 (Rimborso delle spese di trasporto)

(1) Agli studenti e alle studentesse di cui all’articolo 3 che non possono utilizzare mezzi pubblici di trasporto, può essere concesso il rimborso dei costi per il trasporto tra la residenza e il luogo di studio ovvero tra l’alloggio nella località di studio e l’università.

(2) Il rimborso di cui al comma precedente comprende anche le spese di trasporto per tratte non coperte dal servizio pubblico, qualora lo studente/la studentessa non sia in grado di raggiungere la più vicina fermata utile o non sia in grado di sopportare i tempi di attesa.

(3) L’effettuazione di più percorsi giornalieri –compresi quelli a vuoto – può essere presa in considerazione solo in caso di comprovata necessità.

(4) Per il trasporto effettuato con veicolo privato, è riconosciuto un rimborso pari all’indennità chilometrica spettante al personale provinciale in caso di missione ai sensi dei vigenti contratti collettivi.

(5) Per il trasporto effettuato da imprese o associazioni che svolgono tale servizio (taxi, autonoleggiatori, cooperative, ecc.), il rimborso viene concesso in base ai preventivi di spesa che devono essere allegati alla domanda come descritto al capo IV.

Art. 13 (Rimborso delle spese per l’acquisto di strumenti di ausilio connessi allo studio)

(1) Agli studenti e alle studentesse di cui all’articolo 3 può essere concesso il rimborso delle spese per l’acquisto di strumenti di ausilio connessi allo studio, che sono necessari per via della disabilità.

(2) Il rimborso di cui al comma precedente include anche le spese per i servizi che mettono a disposizione gli strumenti di ausilio, nel caso in cui questi non siano reperibili sul mercato con le caratteristiche richieste.

(3) Lo studente/la studentessa si impegna ad utilizzare gli strumenti di ausilio eventualmente messi a disposizione dall’università e ad acquistarli solo in caso di mancata disponibilità.

Art. 14 (Rimborso delle spese per altri servizi idonei a superare le barriere all’istruzione universitaria)

(1) Agli studenti e alle studentesse di cui all’articolo 3 può essere concesso il rimborso delle spese per altri servizi necessari per lo studio universitario esclusivamente per via della loro disabilità.

(2) La descrizione dei servizi e della loro necessità deve essere sufficientemente motivata nei documenti di cui al capo IV.

CAPO III
Spese ammissibili ed entità del rimborso

Art. 15 (Spese ammissibili)

(1) Sono ammissibili le spese che riguardano una o più prestazioni elencate al capo II e sono sorte dopo la presentazione della domanda.

(2) L’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario esamina le dichiarazioni nella domanda, nonché i preventivi e le note riguardanti le motivazioni allegati alla domanda e decide, eventualmente dopo un colloquio personale con lo studente/la studentessa, se è data la necessità dei rimborsi richiesti per il raggiungimento del titolo accademico ambito.

(3) Le spese indicate nella domanda possono essere ammesse per intero o in parte, oppure non essere ammesse.

Art. 16 (Entità del rimborso)

(1) Le spese ammesse ai sensi dell’articolo 15 possono essere rimborsate fino al 100%.

(2)  L’entità del rimborso in relazione alle spese ammesse è determinata, ai sensi dell’Art. 5, sulla base del valore della situazione economica (VSE) del nucleo familiare di base dello studente/della studentessa:

 

VSE

Entità

oltre 8,00

0%

da 7,51 a 8,00

20%

da 7,01 a 7,50

40%

da 6,51 a 7,00

60%

da 6,01 a 6,50

80%

fino a 6,00

100%

 

CAPO IV
Domanda, termine di presentazione e documentazione

Art. 17 (Termine di presentazione e domanda)

(1) Le domande possono essere presentate all’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario in seguito all’avvenuta iscrizione per il relativo anno accademico entro i seguenti termini:

  1. per iscrizioni nel semestre invernale: 31 ottobre del relativo anno accademico;
  2. per iscrizioni nel semestre estivo: 31 marzo del relativo anno accademico.

(2) Nel caso in cui il termine di presentazione cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale seguente.

(3) Le domande devono essere redatte sui moduli predisposti dall’amministrazione provinciale.

(4) Per le domande presentate tramite lettera raccomandata, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

(5) Nel caso in cui domande, dichiarazioni o documenti vengano inviati per e-mail o per posta o vengano consegnati presso l’ufficio da persone terze, deve essere allegata la fotocopia del documento di identità dello studente/della studentessa.

(6) Dalla domanda devono evincersi tutti i presupposti di cui al presente regolamento.

(7) Tutte le comunicazioni connesse alla domanda per la concessione di un rimborso vengono inviate agli studenti/alle studentesse tramite posta elettronica, in caso di indicazione di un indirizzo e-mail valido nel modulo di domanda. In caso contrario, le comunicazioni vengono inviate tramite posta tradizionale.

Art. 18 (Documentazione)

(1) La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

  1. un parere medico o un attestato di disabilità dello studente/della studentessa;
  2. un’autocertificazione riguardo al livello assistenziale rilevato o alla percezione dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  3. preventivi di spesa per tutti i servizi o acquisti per i quali si richiede il rimborso;
  4. dichiarazione dello studente/della studentessa, dalla quale si evince per quale ragione e in che misura i servizi e gli acquisti, per i quali si richiede il rimborso, siano necessari per rendere possibile lo studio universitario allo studente/alla studentessa, nonché certificazione medica, ove necessaria.

(2)  Nel caso di richiesta di rimborso delle spese per un servizio di assistenza e di accompagnamento di cui all’Art. 11, deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

  1. dichiarazione dello studente/della studentessa che, esclusivamente ai fini degli studi universitari, necessita di un numero di ore di assistenza maggiore rispetto al monte ore già concesso, con indicazione dell’ammontare delle ore aggiuntive richieste;
  2. certificazione dell’università riguardante i servizi offerti direttamente da quest’ultima per gli studenti/le studentesse con disabilità, ovvero che non vengono offerti e quindi devono essere organizzati autonomamente.

(3) Nel caso di richiesta di rimborso delle spese per l’acquisto di strumenti di ausilio ai sensi dell’articolo 9, va inoltre allegata la seguente documentazione:

  1. certificazione dell’università o dichiarazione che né l’università né un’altra istituzione pubblica o privata mette a disposizione gratuita i relativi strumenti di ausilio.

(4) Tutti i cittadini extracomunitari e le cittadine extracomunitarie devono presentare, in aggiunta alla domanda e entro 15 giorni di calendario dalla presentazione della stessa, personalmente all’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario il permesso di soggiorno in Italia, salvo che questo non sia già presente in ufficio.

(5) Le cittadine e i cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno di lungo periodo devono comprovare tutte le dichiarazioni e tutti i dati richiesti di cui al presente regolamento mediante la presentazione dei relativi documenti, che devono essere allegati alla domanda. Fanno eccezione, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, i dati personali che possono essere confermati o autenticati da soggetti pubblici o privati di diritto italiano. I dati devono essere documentati attraverso certificazioni o attestazioni rilasciate dalle autorità competenti dello Stato estero di provenienza e corredate da una traduzione in lingua tedesca, italiana o inglese; tali certificazioni o attestazioni devono essere autenticate dalle autorità consolari italiane, che attestano la conformità all’originale, dopo aver informato i/le richiedenti in merito alle conseguenze penali in caso di produzione di documenti o attestati falsi.

(6) Le cittadine e i cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi particolarmente poveri di cui alla allegata tabella B, per la valutazione del patrimonio e del reddito devono presentare un’attestazione della Rappresentanza italiana nel loro Paese di provenienza, dalla quale risulta che essi/esse non appartengono ad una famiglia che dispone notoriamente di un reddito alto e che non appartengono ad uno ceto sociale elevato. Questa documentazione deve essere allegata alla domanda. In ogni caso queste persone devono dichiarare il reddito percepito e il patrimonio detenuto nell’UE.

(7) I cittadini e le cittadine che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE devono allegare alla domanda attestazioni ufficiali rilasciate dal Ministero degli Interni italiano o dal Commissariato delle Nazioni Unite, quale riconoscimento del loro particolare stato. In riferimento alla situazione economica si considerano solo il reddito percepito e il patrimonio detenuto nell’UE.

Art. 19 (Rendicontazione e liquidazione del rimborso)

(1) Il rendiconto deve essere presentato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di concessione dell’agevolazione.

(2) Ai fini della rendicontazione va presentata la seguente documentazione:

  1. una lista riassuntiva delle spese sostenute, firmata dallo studente/dalla studentessa, dalla quale si evincono i dati di riferimento dei documenti di spesa. Nel caso in cui dai documenti di spesa relativi ai servizi di assistenza e accompagnamento non si possano evincere le ore erogate o dai documenti relativi al servizio di trasporto non si possano evincere le corse effettuate, anche queste sono da indicare nella lista;
  2. i documenti di spesa fino al raggiungimento dell’importo complessivo delle spese ammesse. I documenti di spesa devono essere riferiti alle spese ammesse, conformi alle vigenti disposizioni di legge, intestati allo studente/alla studentessa e quietanzati;
  3. la dichiarazione dello studente/della studentessa che le relative spese non sono state rimborsate, in toto o in parte, da altre istituzioni pubbliche o private.

(3) La documentazione contabile completa può essere presentata personalmente o inviata tramite posta o e-mail. Nel caso di invio per e-mail la documentazione deve essere inviata in formato “pdf” all’indirizzo dirittostudio. universitario@provincia.bz.it o tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo hochschulfoerderung.dirittostudiouni@pec.prov.bz.it. La responsabilità per la trasmissione corretta ed il rischio di consegna spetta al /alla richiedente.

(4) La liquidazione del rimborso avviene su apposita domanda, dopo la presentazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile necessaria alla rendicontazione, nell’ammontare stabilito ai sensi dell’articolo 16, comma 2.

(5) Nel caso in cui le spese non vengano sostenute per intero, il rimborso è ridotto in maniera proporzionale.

(6) Gli importi saranno versati su un conto corrente bancario. Pertanto, nella domanda è necessario indicare il numero di conto corrente e le coordinate bancarie (vale a dire IBAN e BIC). L’importo può essere versato solo su un conto intestato allo studente/alla studentessa.

Art. 20 (Sanzioni)

(1) Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Amministrazione provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande agevolate, idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

(2) Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio. Questo viene effettuato da una commissione interna, utilizzando un apposito programma informatico. La commissione determina quali dichiarazioni vanno controllate, con quali modalità e quali documenti devono essere presentati dagli studenti interessati/dalle studentesse interessate.

(3) Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, l’ufficio competente può disporre le ulteriori verifiche ritenute necessarie.

(4) Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, il/la dichiarante, ai sensi dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, perde il diritto al rimborso, conseguente al provvedimento eventualmente emanato sulla base della predetta violazione. In questi casi l’importo del rimborso concesso deve essere restituito maggiorato degli interessi legali e vengono applicate sanzioni amministrative ai sensi del succitato articolo. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

Art. 21 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TABELLA A
(articoli 5, comma 1; 6, comma 2; 7, comma 2)

 

Art des Studiums

Regelstudiendauer

Aufschub

Gesamtdauer

zusätzl. Aufschub *

Höchstzulässige Gesamtdauer

Tipologia di studio

Durata legale

Proroga

Durata

complessiva

ulteriore proroga *

Durata massima complessiva

Studiengänge des 1. Zyklus (Grundstudium)  –  Corsi di studio del I° ciclo

Bachelor / Corso di Laurea

Bachelorstudium

3 Jahre/anni

6 Semester

1 Jahr/anno

 

2 Semester

 4 Jahre/anni

 8 Semester

1 Jahr/anno

2 Semester

5 Jahre/anni

10 Semester

Bachelorstudium

7 Semester

 9 Semester

2 Semester

11 Semester

Bachelorstudium

8 Semester

10 Semester

2 Semester

12 Semester

Studiengänge des 2. Zyklus (Aufbaustudium)  –  Corsi di studio del II° ciclo

Masterstudiengang / Corso di Laurea magistrale

Masterstudium / Master

 2 Jahre/anni

 

 4 Semester

1 Jahr/anno

 

2 Semester

3 Jahre/anni

 

6 Semester

0 Jahre/anni

 

0 Semester

3 Jahre/anni

 

6 Semester

Masterstudium / Master

  3 Semester

  5 Semester

0 Semester

  5 Semester

Masterstudium / Master

Weiterbildungsmaster / Master I livello

 1 Jahr/anno

0 Jahre/anni

  1 Jahr/anno

0 Jahre/anni

 1 Jahr/anno

Studiengänge des 1. und 2. Zyklus (einstufige Studiengänge)  –  Corsi di studio del I° e II° ciclo (corsi a ciclo unico)

Lehramtsstudium

  6 Semester

1 Jahr/anno

 

2 Semester

  8 Semester

2 Semester

  10 Semester

Lehramtsstudium

  7 Semester

  9 Semester

2 Semester

  11 Semester

Laureatsstudiengang / Corso di Laurea quadriennale / Diplomstudium

Magisterstudium

4 Jahre/anni

 

8 Semester

5 Jahre/anni

 

10 Semester

1 Jahr/anno

 

2 Semester

6 Jahre/anni

 

12 Semester

Diplomstudium

Magisterstudium

Lehramtsstudium

  9 Semester

11 Semester

2 Semester

13 Semester

Einstufiger Masterstudiengang / Corso di Laurea magistrale a ciclo unico

Diplomstudium

Magisterstudium

Lehramtsstudium

5 Jahre/anni

 

 

10 Semester

6 Jahre/anni

 

 

12 Semester

1 Jahr/anno

 

 

2 Semester

 

7 Jahre/anni

 

 

14 Semester

Diplomstudium

11 Semester

13 Semester

2 Semester

15 Semester

Einstufiger Masterstudiengang / Corso di Laurea magistrale a ciclo unico

Diplomstudium

6 Jahre/anni

 

12 Semester

7 Jahre/anni

 

14 Semester

1 Jahr/anno

 

2 Semester

8 Jahre/anni

 

16 Semester

* Das zusätzliche Jahr Aufschub wird nur in den in der Wettbewerbsausschreibung für die ordentlichen Studienbeihilfen vorgesehenen Fällen gewährt.

* L’ulteriore anno di proroga viene concesso solo nei casi previsti nel bando di concorso per le borse di studio ordinarie.

Für den Fall, dass ein einstufiger Studiengang (I.+II. Zyklus) nach Abschluss eines Studiums des I. Zyklus besucht wird, so wird für die Berechnung der Jahre, für die eine Studienbeihilfe gewährt werden kann, die Gesamtdauer des abgeschlossenen Studiums von der Gesamtdauer des aktuell besuchten einstufigen Studienganges abgezogen.

Nel caso in cui si frequenti un corso di studi a ciclo unico (ciclo I+II) dopo la conclusione di un corso di studi del I° ciclo, per la determinazione degli anni per i quali può essere concessa una borsa di studio, la durata complessiva del corso di studi concluso viene sottratta dalla durata complessiva del corso di studi a ciclo unico.

Diese Tabellen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In Zweifelsfällen muss das zuständige Amt kontaktiert werden.

Queste tabelle non hanno alcuna pretesa di completezza. In casi di dubbio dev’essere contattato l’ufficio competente.

 

TABELLA B
(articolo 18, comma 6)

 

 

 

 

 

Auflistung der besonders armen Länder außerhalb der Europäischen Union (MD Nr.556 vom 8. Juli 2016)

 

 

 

Elenco dei Paesi particolarmente poveri non appartenenti all’Unione Europea (D.M. n. 556 del 8 luglio 2016)

 

 

 

Afghanistan

Afganistan

Madagaskar

Madagascar

 

 

Angola

Angola

Malawi

Malawi

 

 

Bangladesch

Bangladesh

Mali

Mali

 

 

Benin

Benin

Mauretanien

Mauritania

 

 

Bhutan

Bhutan

Mosambik

Mozambique

 

 

Burkina Faso

Burkina Faso

Myanmar

Myanmar

 

 

Burundi

Burundi

Nepal

Nepal

 

 

Kambodscha

Cambogia

Niger

Niger

 

 

Zentralafrikanische Republik

Central African Rep.

Ruanda

Rwanda

 

 

Tschad

Chad

Sao Tomè und Principe

Sao Tome e Principe

 

 

Komoren

Comoros

Senegal

Senegal

 

 

Demokr. Republik Kongo

Congo Dem. Rep.

Sierra Leone

Sierra Leone

 

 

Dschibuti

Djibouti

Salomonen

Solomon Islands

 

 

Äquatorialguinea

Equatorial Guinea

Somalia

Somalia

 

 

Eritrea

Eritrea

Südsudan

South Sudan

 

 

Äthiopien

Etiopia

Sudan

Sudan

 

 

Gambia

Gambia

Tajikistan

Tajikistan

 

 

Guinea

Guinea

Tansania

Tanzania

 

 

Guinea Bissau

Guinea Bissau

Osttimor

Timor-Leste

 

 

Haiti

Haiti

Togo

Togo

 

 

Kenia

Kenya

Tuvalu

Tuvalu

 

 

Kiribati

Kiribati

Uganda

Uganda

 

 

Republik Korea

Korea Dem. Rep.

Vanuatu

Vanuatu

 

 

Laos

Laos

Yemen

Yemen

 

 

Lesotho

Lesotho

Sambia

Zambia

 

 

Liberia

Liberia

Simbabwe

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