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m) Decreto del Presidente della Provincia 7 febbraio 2019, n. 41)
Adeguamento della struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale

1)
Pubblicato nel  numero straordinario 1 al B.U. 8 febbraio 2019, n. 6.

Art. 1 (Oggetto)

(1) Il presente regolamento disciplina in attuazione dell’articolo 3, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, l’adeguamento della struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali e le competenze assegnate ai dipartimenti.

(2) Il presente regolamento si fonda anche sull’articolo 6, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e attribuisce ai direttori e alle direttrici di dipartimento, limitatamente a specifici obiettivi di particolare rilevanza, le rispettive competenze, che la citata legge provinciale riserva alle ripartizioni del dipartimento.

(3) I direttori e le direttrici di dipartimento esercitano nell’ambito delle competenze loro attribuite dal comma 2 le funzioni amministrative riservate ai direttori e alle direttrici di ripartizione.

(4) La Giunta provinciale può emanare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e in quanto necessario, disposizioni di dettaglio per l’applicazione del presente regolamento con riferimento alle competenze dei direttori e delle direttrici dei rispettivi dipartimenti.

(5) Al fine di rendere leggibile il presente regolamento, l’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato A e l’allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato 1.

Art. 2 (Denominazione dei dipartimenti)

(1) Il Dipartimento Economia, Innovazione e Europa di cui all’allegato 1 assume la denominazione “Dipartimento Europa, Sport, Innovazione e Ricerca”.

(2) Il Dipartimento Cultura italiana, Edilizia abitativa, Edilizia e Patrimonio di cui all’allegato 1 assume la denominazione “Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia”.

(3) Il Dipartimento Sviluppo del territorio, Ambiente ed Energia di cui all’allegato 1 assume la denominazione “Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali”.

(4) Il Dipartimento Diritto allo Studio, Cultura tedesca e Integrazione di cui all’allegato 1 assume la denominazione “Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione”.

(5) Il Dipartimento Famiglia e Informatica dell’allegato 1 assume la denominazione “Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa”.

(6) Il “Dipartimento Beni culturali, Musei, Viabilità e Mobilità” di cui all’allegato 1 assume la denominazione “Dipartimento Infrastrutture, Viabilità e Mobilità”.

(7) Il “Dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e comuni” dell’allegato 1 assume la denominazione “Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile”.

(8) Il “Dipartimento Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro” assume la denominazione “Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative”.

(9) È istituito il “Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio”.

Art. 3 (Segreteria generale della Provincia)

(1) La struttura dirigenziale Ripartizione Enti locali di cui al punto 7. del Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile dell’allegato 1 viene assegnata alla Segreteria generale della Provincia, cui viene attribuita la lettera j). Sotto il predetto Dipartimento la cifra 7. è soppressa.

(2) Alla struttura dirigenziale Ripartizione Presidenza e Relazioni estere di cui alla lettera a) della Segreteria generale della Provincia dell’allegato 1 viene assegnato il “Servizio Donna”.

(3) La struttura dirigenziale Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari di cui alla lettera g) della Direzione Generale della Provincia dell’allegato 1, con le competenze ivi descritte, viene assegnata alla Segreteria generale della Provincia, cui viene attribuita la lettera k). Sotto la Direzione Generale è soppressa la lettera g).

(4) La struttura dirigenziale Ripartizione 5. Finanze di cui alla lettera c) della Segreteria generale della Provincia dell’allegato 1 è assegnata, con le competenze ivi descritte, alla Direzione generale della Provincia. Sotto la Segreteria generale è soppressa la lettera c).

Art. 4 (Direzione generale della Provincia)

(1) Alla struttura dirigenziale Ripartizione 5. Finanze, assegnata alla Direzione generale della Provincia in forza dell’articolo 3, comma 6, viene attribuita la lettera h).

(2) La struttura dirigenziale Ripartizione Informatica di cui alla cifra 9. del Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa dell’allegato 1, con le competenze ivi descritte, viene assegnata alla Direzione generale della Provincia, cui viene attribuita la lettera i). Sotto il predetto Dipartimento è soppressa la cifra 9.

(3) Alla Direzione generale della Provincia è assegnata la struttura dirigenziale “Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano”, cui viene attribuita la lettera j).

Art. 5 (Dipartimento Europa, Sport, Innovazione e Ricerca)

(1) La struttura dirigenziale Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni di cui al punto 34.3 della Ripartizione 34. Innovazione, Ricerca e Università dell’allegato 1, viene assegnata direttamente al Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative. Sotto la predetta Ripartizione è soppresso il punto 34.3.

(2) La struttura dirigenziale Ripartizione Musei di cui al punto 42. del Dipartimento Infrastrutture, Viabilità e Mobilità, con le competenze ivi descritte, viene assegnato al Dipartimento Europa, Sport, Innovazione e Ricerca. Sotto il Dipartimento Infrastrutture, Viabilità e Mobilità è soppressa la cifra 42.

(3) Al Dipartimento Europa, Sport, Innovazione e Ricerca è assegnata direttamente la struttura dirigenziale Ufficio Sport di cui al Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative dell’allegato 1, con le competenze ivi descritte. In quest’ultimo Dipartimento è cancellato il predetto ufficio.

(4) La struttura dirigenziale Ripartizione Economia di cui al punto 35. del Dipartimento Europa, Sport, Innovazione e Ricerca dell’allegato 1, con le competenze ivi descritte, è assegnata al Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione dello stesso allegato, eccetto la struttura dirigenziale Area funzionale Turismo che viene assegnata con le relative competenze direttamente al Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile. Sotto il Dipartimento Europa, Sport, Innovazione e Ricerca la cifra 35. è soppressa.

(5) Nella Ripartizione Economia di cui al punto 35 dell’allegato A le competenze “turismo”, “attività alpinistiche e piste da sci”, “incentivazione nel settore turistico”, “uffici viaggi, professioni turistiche” e “esercizi pubblici” sono soppresse.

(6) Presso il Dipartimento Europa, Sport, Innovazione e Ricerca è inoltre inserito nell’allegato 1 il seguente punto:

“Azienda Musei Provinciali”.

Art. 6 (Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia)

(1) La struttura dirigenziale Ripartizione Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima di cui al punto 29. del Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali dell’allegato 1 è assegnata, con le competenze ivi descritte, al Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia. Sotto il Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali la cifra 29. è soppressa.

(2) La struttura dirigenziale Ufficio Sviluppo della cooperazione di cui al Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia dell’allegato 1 è assegnata, con le competenze ivi descritte, direttamente al Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative. Sotto il Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia il predetto ufficio è soppresso.

(3) La struttura dirigenziale Ripartizione Edilizia abitativa di cui al punto 25. del Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia dell’allegato 1 è assegnata, con le competenze ivi descritte, al Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa. Sotto il Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia la cifra 25. è soppressa.

(4) La struttura dirigenziale Ripartizione Edilizia e servizio tecnico di cui al punto 11. del Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia dell’allegato 1 è assegnata, con le competenze ivi descritte, al Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio di cui all’articolo 2, comma 9. Sotto il Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia la cifra 11. è soppressa.

(5) La struttura dirigenziale Ripartizione Amministrazione del patrimonio di cui al punto 6. del Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia dell’allegato 1 è assegnata, con le competenze ivi descritte, al Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio. Sotto il Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia la cifra 6. è soppressa.

(6) La struttura dirigenziale Ripartizione Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano di cui al punto 41. del Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia dell’allegato 1 è assegnata, con le competenze ivi descritte, al Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio. Sotto il Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia la cifra 41. è soppressa.

(7) Presso il Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia è inoltre inserito nell’allegato 1 il seguente punto:

“Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima”.

Art. 7 (Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali)

(1) La struttura dirigenziale Ripartizione Beni culturali di cui al punto 13. del Dipartimento Infrastrutture, Viabilità e Mobilità dell’allegato 1 è assegnata, con le competenze ivi descritte, al Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali. Sotto il Dipartimento Infrastrutture, Viabilità e Mobilità la cifra 13. è soppressa.

(2) La Ripartizione di cui al punto 28. dell’allegato A assume la denominazione italiana “Natura, paesaggio e sviluppo del territorio”.

Art. 8 (Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione)

(1) La struttura dirigenziale Ripartizione Lavoro di cui al punto 19. del Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative dell’allegato 1 è assegnata, con le competenze ivi descritte, al Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione. Sotto il Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative la cifra 19. è soppressa.

(2) Presso il Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione è inoltre inserito nell’allegato 1 il seguente punto:

“Istituto Promozione Lavoratori”.

Art. 9 (Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa)

(1) La struttura dirigenziale Ripartizione Politiche sociali di cui al punto 24. del Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative dell’allegato 1 è assegnata, con le competenze ivi descritte, al Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa. Sotto il Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative la cifra 24. è soppressa.

(2) Presso il Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa sono inoltre inseriti nell’allegato 1 i seguenti punti:

“Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata”;

“Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico”;

“Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano”.

Art. 10 (Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative)

(1) La struttura dirigenziale Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni assegnata direttamente al Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative in forza dell’Art. 5, comma 1, ha le seguenti competenze:

  1. vigilanza sulla Radiotelevisione Azienda Speciale della provincia di Bolzano (RAS)
  2. realizzazione delle dorsali e delle reti d’accesso della rete in fibra ottica provinciale
  3. realizzazione delle connessioni delle strutture pubbliche
  4. realizzazione di hot spot e coperture wireless con tecnologia satellitare
  5. manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria della rete provinciale
  6. consulenza e supporto tecnico per la realizzazione delle reti d’accesso comunali
  7. risanamento e bonifiche ambientali
  8. costruzione ed ampliamento di impianti di smaltimento rifiuti
  9. infrastrutturazione di zone produttive di interesse provinciale.

(2) Presso il Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative sono inoltre inseriti nell’allegato 1 i seguenti punti:

“Scuola Superiore Provinciale di Sanità Claudiana”;

“Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano”.

Art. 11 (Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio)

(1) Al Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio è assegnata la struttura dirigenziale “Incarico speciale ospedale Bolzano”.

Art. 12 (Adeguamenti)

(1) L’allegato A e l’allegato 1 sono modificati corrispondentemente agli adeguamenti di cui al presente decreto, con l’inserimento e l’indicazione nell’allegato 1 dei seguenti dipartimenti con le strutture dirigenziali ad essi assegnate:

  1. Segreteria generale della Provincia;
  2. Direzione generale della Provincia;
  3. Dipartimento Europa, Sport, Innovazione e Ricerca;
  4. Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia;
  5. Dipartimento Direzione Istruzione e formazione italiana;
  6. Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali;
  7. Dipartimento Istruzione e formazione tedesca;
  8. Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione;
  9. Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa;
  10. Dipartimento Istruzione, Formazione e Cultura ladina;
  11. Dipartimento Infrastrutture, Viabilità e Mobilità;
  12. Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile;
  13. Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative;
  14. Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

Art. 13 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1. febbraio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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