(1) Il punto 1.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:
“1.2 Per il calcolo delle prestazioni si considerano i dati della DURP o di altra documentazione relativa al medesimo periodo.”
(2) La lettera b) del punto 3.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) ogni altra pensione non imponibile ai fini delle imposte sul reddito;
ogni altro assegno o indennità percepita a titolo della minorazione, comprese quelle percepite dai superstiti, non imponibili ai fini delle imposte sul reddito;
i redditi dei lavoratori frontalieri e i redditi degli sportivi dilettanti, che non sono già stati rilevati ai fini della DURP;”
(3) La lettera a) del punto 5.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituita:
“a) il reale ammontare delle spese accessorie ordinarie per l’abitazione principale, al netto delle integrazioni pubbliche;”
(4) La lettera a) del punto 10.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituita:
“a) il reale ammontare delle spese accessorie ordinarie per l’abitazione principale, al netto delle integrazioni pubbliche;”
(5) Il punto 11 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“11. Riferimenti temporali per le entrate nette del terzo livello
11.1 Come base per il calcolo della situazione economica del terzo livello si considera la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi precedenti alla presentazione della domanda. Per “entrate nette” ai sensi del presente punto 11 si intende la differenza fra gli elementi di entrata e quelli di riduzione previsti per il terzo livello.
11.2 In deroga a quanto previsto al punto 11.1, per i nuclei familiari di cui all’articolo 19, comma 4, si considerano le entrate nette risultanti dalla DURP o da altra dichiarazione relativa al medesimo periodo, nonché quelle previste per le prestazioni di terzo livello e relative al medesimo periodo.
11.3 In deroga a quanto previsto al punto 11.1, per i nuclei familiari ai quali la prestazione di cui all’articolo 19 è stata concessa per un periodo inferiore a tre mesi ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, si considerano solo le entrate nette relative al periodo di concessione.
11.4 In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per le prestazioni di cui agli articoli 20, 22/bis e 32 si considerano le entrate nette del nucleo familiare risultanti dalla DURP, nonché quelle previste per le prestazioni di terzo livello e relative al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda non si verifichi una diminuzione delle entrate nette in misura pari o superiore al 30 per cento. Ai fini del calcolo si raffrontano le entrate nette del nucleo familiare, riferite al periodo di rilevazione DURP, con la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi. Se dal raffronto risulta la suddetta diminuzione, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. La diminuzione deve essere adeguatamente documentata.”