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l) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2019, n. 29
Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

Art. 1

(1) Il comma 1 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di primo livello le prestazioni dell’assistenza economica sociale di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 30.”

Art. 2

(1) Il comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di terzo livello le prestazioni dell’assistenza economica sociale di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 22/bis e 32.”

Art. 3

(1) I commi 4 e 5 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“4. La prestazione è concessa per un periodo minimo di tre mesi e massimo di sei mesi ed è erogata mensilmente. Nel caso di reddito derivante esclusivamente da pensione, può essere concessa ed erogata per un periodo massimo di dodici mesi. Nel caso di un utente che ha più di 75 anni e vive da solo, non ha un nucleo familiare collegato e ha un reddito derivante prevalentemente da pensione, la prestazione è concessa ed erogata per un periodo di dodici mesi; trascorso tale periodo, la prestazione viene ricalcolata d’ufficio ed è concessa per ulteriori dodici mesi. Lo stesso vale nel caso di due persone conviventi che presentano entrambe i citati requisiti.

5. In caso di motivate necessità o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione può essere concessa anche per un periodo inferiore a tre mesi. Allo stesso modo, se sussistono controindicazioni sul piano assistenziale rispetto all’erogazione mensile in un’unica soluzione della prestazione, il comitato tecnico di cui all’articolo 8 può decidere che la prestazione sia erogata a rate.”

Art. 4

(1) Il comma 6 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. Si può derogare a quanto previsto ai commi 1, 2 e 5, nel caso in cui il richiedente versi in una situazione personale o familiare eccezionale, attestata dal distretto sociale competente.”

Art. 5

(1) Dopo l’articolo 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 22/bis:

“Art. 22/bis  (Contributo per l’equa indennità per l’amministrazione di sostegno)

1. In esecuzione dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, alle persone sottoposte ad amministrazione di sostegno è concesso un contributo per il pagamento dell'equa indennità assegnata dal giudice tutelare all’amministratore di sostegno.

2. Il contributo è concesso solo qualora l’amministratore di sostegno soddisfi cumulativamente i seguenti requisiti:

  1. essere iscritto all’elenco provinciale di cui all’articolo 5 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12;
  2. non essere il coniuge o partner convivente della persona amministrata;
  3. non avere legami di parentela o affinità entro il terzo grado con la persona amministrata;
  4. non essere iscritto ad un albo delle professioni forensi o contabili, ovvero non svolgere l’attività a titolo professionale.

3. Ai fini della concessione della prestazione di cui al presente articolo, si considera il nucleo familiare di fatto. Il suddetto nucleo non deve avere una situazione economica con valore superiore a 1,22.

4. Il contributo è concesso fino ad un importo massimo di 1.200 euro annui. In caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22, la prestazione è erogata nella misura massima del 100 per cento.

5. Il contributo è concesso per un periodo di dodici mesi e può essere concesso più volte a seguito di nuova domanda. L'erogazione avviene in un'unica soluzione dietro presentazione dell’atto con cui il giudice tutelare ha approvato la liquidazione dell'equa indennità.”

Art. 6

(1) Il comma 3 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. L’utente ha diritto al rimborso delle spese di trasporto o per il servizio di accompagnamento, di andata e ritorno, dalla propria abitazione sino:

  1. ai servizi sociali semiresidenziali situati sul territorio provinciale;
  2. ai servizi di prevenzione, cura e riabilitazione;
  3. al posto di lavoro oppure alla sede indicata nel progetto di inserimento lavorativo o nella convenzione individuale per l’occupazione lavorativa, entro i confini del territorio provinciale.”

Art. 7

(1) Il comma 4 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. L'ammontare massimo della prestazione corrisponde ad un importo annuale che è il prodotto tra le ore di assistenza annuali riconosciute ed un valore corrispondente ad un massimo di 13,00 euro all’ora; ai fini del calcolo può essere riconosciuto fino ad un massimo di 3.285 ore di assistenza all'anno.”

Art. 8

(1) Il comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

“2. Alle persone affette da minorazioni agli arti inferiori è concesso inoltre un contributo per l'acquisto di un proprio veicolo adattato.”

Art. 9

(1) Il testo tedesco del comma 5 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

„5. Der Zuschuss beträgt 100 Prozent des Betrags laut Absatz 3 im Fall von Familiengemeinschaften mit einem Faktor wirtschaftliche Lage bis 2; er vermindert sich linear bis auf 30 Prozent im Fall von Familiengemeinschaften mit einem Faktor wirtschaftliche Lage von 3,5.“

Art. 10

(1) L’articolo 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 32  (Continuità della vita familiare e domestica e autonomia abitativa)

1. Alle persone singole o alle famiglie è concessa una prestazione economica mensile per la continuità della vita familiare e domestica, con le seguenti finalità:

  1. promozione dell’autonomia abitativa;
  2. sostegno nella gestione domestica per nuclei familiari con minori o per persone con un fabbisogno assistenziale, anche al fine di evitare il ricorso all’assistenza in servizi residenziali.

2. Hanno diritto alla prestazione le persone e le famiglie:

  1. che non sono in grado gestire in modo autonomo la vita familiare e domestica;
  2. il cui fabbisogno assistenziale non può essere coperto tramite l’intervento dell’assistenza domiciliare del distretto sociale o di un altro servizio con analoghe finalità;
  3. che non sono beneficiarie dell’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, o dell’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  4. i nuclei familiari con minori di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, in cui a beneficiare dell’assegno di cura o dell’indennità di accompagnamento sia un componente del nucleo diverso dai componenti minorenni per i quali si rende necessaria questa prestazione.

3. Le condizioni di cui al comma 2 devono ricorrere contestualmente.

4. Per la finalità di cui al comma 1, lettera a), oltre alle condizioni di cui al comma 2 devono sussistere contestualmente le seguenti ulteriori condizioni:

  1. la persona o la famiglia è seguita dai servizi sociali, nell’ambito di un progetto di autonomia abitativa, con la prestazione dell’accompagnamento socio-pedagogico abitativo;
  2. la persona o la famiglia vive in un alloggio singolo o collettivo al di fuori del nucleo familiare d’origine;
  3. una persona estranea al nucleo familiare si occupa di assicurare continuità nella gestione della vita familiare e domestica, prestando eventualmente aiuto diretto nell’ambito di un regolare rapporto contrattuale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), oltre alle condizioni di cui al comma 2 devono sussistere contestualmente le seguenti ulteriori condizioni:

  1. i figli e i genitori non conviventi non sono in grado di prestare sufficiente aiuto;
  2. una persona estranea al nucleo familiare si occupa di assicurare continuità nella gestione della vita familiare e domestica, prestando eventualmente aiuto diretto nell’ambito di un regolare rapporto contrattuale. In caso di situazioni personali o familiari di particolare gravità, la prestazione può essere concessa anche a parenti o affini dell’utente oltre il secondo grado purché non conviventi con il nucleo familiare.

6. La concessione della prestazione è subordinata al parere dell'operatore sociale che segue l'utente e il suo nucleo familiare; per le finalità di cui al comma 1, lettera a), tale parere va invece rilasciato dall’operatore sociale che eroga la prestazione di accompagnamento socio-pedagogico abitativo all’utente. La concessione della prestazione avviene con decisione del comitato tecnico di cui all’articolo 8.

7. Per la concessione della prestazione con la finalità di cui al comma 1, lettera a), il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 2,2. La prestazione è concessa nella misura massima di 13,00 euro all’ora, con un tetto massimo di 25 ore mensili. La prestazione è erogata al 100 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare, fino ad azzerarsi, in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3.

8. Per la concessione della prestazione per le finalità di cui al comma 1, lettera b), il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 4,5. La prestazione è concessa nella misura massima di 13,00 euro all’ora, con un tetto massimo di 100 ore mensili. La prestazione è erogata al 100 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare, fino ad azzerarsi, in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4,5.

9. La prestazione è concessa per un massimo di dodici mesi ed erogata mensilmente dietro presentazione della documentazione della spesa sostenuta per l’assistenza.

10. La prestazione può essere concessa più volte a seguito di nuova domanda.”

Art. 11

(1) Il punto 1.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

“1.2 Per il calcolo delle prestazioni si considerano i dati della DURP o di altra documentazione relativa al medesimo periodo.”

(2) La lettera b) del punto 3.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) ogni altra pensione non imponibile ai fini delle imposte sul reddito;

ogni altro assegno o indennità percepita a titolo della minorazione, comprese quelle percepite dai superstiti, non imponibili ai fini delle imposte sul reddito;

i redditi dei lavoratori frontalieri e i redditi degli sportivi dilettanti, che non sono già stati rilevati ai fini della DURP;”

(3) La lettera a) del punto 5.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituita:

“a) il reale ammontare delle spese accessorie ordinarie per l’abitazione principale, al netto delle integrazioni pubbliche;”

(4) La lettera a) del punto 10.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituita:

“a) il reale ammontare delle spese accessorie ordinarie per l’abitazione principale, al netto delle integrazioni pubbliche;”

(5) Il punto 11 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“11. Riferimenti temporali per le entrate nette del terzo livello

11.1 Come base per il calcolo della situazione economica del terzo livello si considera la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi precedenti alla presentazione della domanda. Per “entrate nette” ai sensi del presente punto 11 si intende la differenza fra gli elementi di entrata e quelli di riduzione previsti per il terzo livello.

11.2 In deroga a quanto previsto al punto 11.1, per i nuclei familiari di cui all’articolo 19, comma 4, si considerano le entrate nette risultanti dalla DURP o da altra dichiarazione relativa al medesimo periodo, nonché quelle previste per le prestazioni di terzo livello e relative al medesimo periodo.

11.3 In deroga a quanto previsto al punto 11.1, per i nuclei familiari ai quali la prestazione di cui all’articolo 19 è stata concessa per un periodo inferiore a tre mesi ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, si considerano solo le entrate nette relative al periodo di concessione.

11.4 In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per le prestazioni di cui agli articoli 20, 22/bis e 32 si considerano le entrate nette del nucleo familiare risultanti dalla DURP, nonché quelle previste per le prestazioni di terzo livello e relative al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda non si verifichi una diminuzione delle entrate nette in misura pari o superiore al 30 per cento. Ai fini del calcolo si raffrontano le entrate nette del nucleo familiare, riferite al periodo di rilevazione DURP, con la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi. Se dal raffronto risulta la suddetta diminuzione, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. La diminuzione deve essere adeguatamente documentata.”

Art. 12

(1) Gli allegati C e D del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono sostituiti rispettivamente dagli allegati 1 e 2 del presente regolamento.

Art. 13  (Abrogazioni)

(1) Il comma 6 dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 14  (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Anlage 1 (Artikel 12 / Allegato 1 (articolo 12)

Anlage C (Artikel 40) / Allegato C (articolo 40)

1.

PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG DER TEILSTATIONÄREN DIENSTE

 

CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL’ECCEDENZA PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

2.

Engere Familiengemeinschaft

Nucleo familiare ristretto

3.

Erweiterte Familiengemeinschaft

Nucleo familiare collegato

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Tagespflegeheim

Centro di assistenza diurna

 

1,0

70

/

/

Tagespflege für Senioren in den Seniorenwohnheimen

Assistenza diurna per anziani nelle residenze per anziani

 

1,0

70

/

/

Sozialpädagogische Tagesstätte für Menschen mit Behinderungen

Centro diurno sociopedagogico per persone con disabilità

 

/

/

/

/

Tagesstätte für Menschen mit psychischer Erkrankung

Centro diurno sociopedagogico per persone con malattia psichica

 

/

/

/

/

Niederschwellige Tagesstätte für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen

Centro diurno a bassa soglia per persone con dipendenza patologica

 

/

/

/

/

Treffpunkt für Menschen mit psychischer Erkrankung

Punto d’incontro per persone con malattia psichica

 

 

/

/

/

/

Arbeitsbeschäftigungsdienste (einschließlich jener mit Rehabilitationscharakter)

Servizi di occupazione lavorativa e per persone con disabilità (compresi quelli a carattere riabilitativo)

 

/

/

/

/

Arbeitsrehabilitationsdienste für Menschen mit Abhängigskeitserkrangungen

Servizi di riabilitazione lavorativa per persone con dipendenza patologica

 

/

/

/

/

Berufstrainingszentren und Arbeitsrehabilitationsdienste für Menschen mit psychischer Erkrankung

Centri di training professionale e servizi di riabilitazione lavorativa per persone con malattia psichica

 

/

/

/

/

Teilzeitige familiäre Anvertrauung von Erwachsenen

Affidamento familiare a tempo parziale di persone adulte

 

1,5

50

/

/

Teilzeitige familiäre Anvertrauung von Minderjährigen

Affidamento familiare a tempo parziale di minori

 

1,5

50

/

/

Sozialpädagogische Tagesstätte für Minderjährige

Centro diurno sociopedagogico per minori

 

1,5

50

/

/

Integrierte sozialpädagogische Tagesstätte für Minderjährige

Centro diurno sociopedagogico integrato per minori

 

1,5

50

/

/

Kinderhort

Asilo nido

 

1,5

50

/

/

Kinderhort beim Landeskleinkinderheim (Lkkh)

Asilo nido presso l’Istituto provinciale per l’assistenza all’infanzia (IPAI)

 

1,5

50

/

/

Tagesstätte zur Förderung der Elternschaft im Landeskleinkinderheim (Lkkh)

Centro diurno per il sostegno alla genitorialità presso l’Istituto provinciale per l’assistenza all’infanzia (IPAI)

 

2

50

/

/

Kindertagesstätte

Microstrutture per la prima infanzia

 

1,5

50

/

/

Tagesmütterdienst/Tagesväterdienst

Servizio di assistenza domiciliare all’infanzia

1,5

50

/

/”

 

 

 

 

 

 

Anlage 2 (Artikel 12) / Allegato 2 (articolo 12)

Anlage D (Artikel 41) / Allegato D (articolo 41)

PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG FÜR STATIONÄRE DIENSTE

 

CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL’ECCEDENZA PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI RESIDENZIALI

1.

Nutzer

Utente

2.

Engere Familiengemeinschaft

Nucleo familiare ristretto

3.

Erweiterte Familiengemeinschaft

Nucelo familiare collegato

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkom­mensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Seniorenwohnheim

Residenza per anziani

 

0,5

100

1,5

85

1,5

30

Begleitetes Wohnen für Seniorinnen und Senioren

Accompagnamento abitativo per anziani

 

1,22

80

1,5

80

1,5

30

Betreutes Wohnen für Seniorinnen und Senioren

Assistenza abitativa per anziani

 

1

80

1,5

80

1,5

30

Wohnheim für Menschen mit Behinderungen*

Residenza per persone con disabilità*

 

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen – ohne Verpflegung

Comunità alloggio per persone con disabilità senza vitto

 

1

80

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen – mit Verpflegung*

Comunità alloggio per persone con disabilità con vitto*

 

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für Menschen mit psychischer Erkrankung – ohne Verpflegung

Comunità alloggio per persone con malattia psichica senza vitto

 

1

80

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für Menschen mit psychischer Erkrankung - mit Verpflegung*

Comunità alloggio per persone con malattia psichica con vitto*

 

0,9

90

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen – ohne Verpflegung

Comunità alloggio per persone con dipendenza patologicasenza vitto

 

1

80

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen – mit Verpflegung*

Comunità alloggio per persone con dipendenza patologica con vitto*

 

0,9

90

1,5

80

2,5

10

Trainingswohnung

Centro di addestramento abitativo

 

1

80

1,5

70

2,5

10

Ferienaufenthalte

Soggiorni fuori sede

 

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Vollzeitige familiäre Anvertrauung von Erwachsenen

Affidamento familiare a tempo pieno di persone adulte

 

0,9

80

1,5

80

2,5

10

Vollzeitige familiäre Anvertrauung von Minderjährigen

Affidamento familiare a tempo pieno di minori

 

1

80

2

80

/

/

Sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Minderjährige

Comunità alloggio sociopedagogica per minori

 

1

80

2

80

/

/

Integrierte sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Minderjährige

Comunità alloggio sociopedagogica integrata per minori

 

1

80

2

80

/

/

Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft für Minderjährige

Comunità alloggio socioterapeutica per minori

 

1

80

2

80

/

/

Familienähnliche Einrichtung/Familiäre Wohngruppe für Minderjährige

Comunità di tipo familiare/Casa famiglia per minori

 

1

80

2

80

/

/

Betreutes Wohnen für Minderjährige

Residenza assistita per minori

 

1

80

2

80

/

/

Kleinkinder (0-3 Jahre) im Landeskleinkinderheim (Lkkh)

Minori (0-3 anni) presso l’Istituto provinciale per l’assistenza all’infanzia (IPAI)

 

1

80

2

80

/

/

Frauenhaus – mit Verpflegung

Casa delle donne – con vitto

 

/

/

1,8

80

/

/

Geschützte Wohnungen – mit Verpflegung

Alloggi protetti – con vitto

 

/

/

1,8

80

/

/

Übergangswohnungen des Frauenhausdienstes – ohne Verpflegung
Alloggi di transizione del servizio Casa delle donne – senza vitto

 

/

/

1,8

80

/

/

Schwangere oder Mütter mit Kindern im Landeskleinkinderheim (Lkkh)

Gestanti o madri con figli presso l’Istituto provinciale per l’assistenza all’infanzia (IPAI)

 

/

/

2

80

/

/

Haus Rainegg

Casa Rainegg

 

/

/

2

80

/

/

* Sobald der Nutzer oder die Nutzerin das 60. Lebensjahr vollendet, wird die Tarifbeteiligung nach den Parametern der Leistung „Seniorenwohnheim“ berechnet.

 Al compimento dei 60 anni dell’utente, la partecipazione tariffaria viene ricalcolata con i parametri della prestazione "Residenza per anziani”.

 

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